Un docente di scuola media titolare di lettere nel Comune di Forlì nella scuola media n. 2 mi chiede: se presento domanda di trasferimento per passare dalla classe di concorso a sostegno ed esprimo il codice COMUNE FORLI , nel caso ottengo Il trasferimento sono soggetto al vincolo triennale?.
Purtroppo in base in base all’art. 2 comma 2 del CCNL 2019/22 la risposta è si .
Infatti nella mobilità per diversa tipologia di posto ( trasferimento da posto comune a posto di sostegno e/o viceversa e passaggio di ruolo e/o di cattedra)ottenuta all’interno del Comune di titolarità il vincolo triennale opera anche se ottenuta su una scuola con richiesta di codice SINTETICO.
SOLAMENTE NELLA MOBILITA’ PROVINCIALE(II fase: tra comuni diversi) CON ESPRESSIONE DI PREFERENZA SINTETICA( ad esempio Comune) come chiarito dal comma 5 dell’articolo 6 del CCNL NON OPERA IL BLOCCO TRIENNALE (“in tal caso non si applica quanto previsto dall’art. 2 comma 2 del presente contratto” -n.d.r. cioè blocco triennale per scuola ottenuta con richiesta puntuale).
E’ QUESTO IL MOTIVO PER CUI IN PRESENZA DI UNA SOLA SCUOLA IN UN COMUNE o anche di più scuole E’ PREFERIBILE INDICARE IL CODICE COMUNE E NON QUELLO DELLA SCUOLA.
Pertanto il vincolo triennale scatta non solo per i docenti soddisfatti nella mobilita territoriale(trasferimento) e nella mobilità professionale(passaggio di cattedra o di ruolo) su una scuola richiesta con preferenza puntuale di scuola(codice scuola), ma anche per quelli soddisfatti su una scuola richiesta con preferenza sintetica(codice Comune o Distretto ) nel comune di titolarità per trasferimento da posto comune a sostegno o viceversa, nonchè per mobilità professionale( passaggio di di ruolo e/o di cattedra).
Invece il blocco triennale non scatta per i docenti che richiedono soltanto codici sintetici, come quelli dei comuni e distretti( ovviamente diversi da quelli di titolarità), oppure codici sintetici delle province nel caso di mobilità interprovinciale.
IL BLOCCO TRIENNALE NON SI APPLICA ALLE SEGUENTI CATEGORIE DI DOCENTI:
A) DOCENTI BENEFICIARI DELLE PRECEDENZE DI CUI ALL’ART. 13 DEL CCNI NEL CASO ABBIANO OTTENUTO LA TITOLARITA’ IN UNA SCUOLA FUORI DAL COMUNE DOVE SI APPLICA LA PRECEDENZA( lesempio legge 104);
B) DOCENTI TRASFERITI D’UFFICIO O A DOMANDA CONDIZIONATA, ANCORCHE’ SODDISFATTI SU UNA PREFERENZA ESPRESSA.