Si ritiene utile pubblicare una scheda editabile in formato doc per la graduatoria interna dei docenti titolari di scuola secondaria , considerato che le scuole dovranno compilare entro 15 giorni (entro il 31 marzo 2015) a partire dal 16 marzo le graduatorie dei perdenti posto con i titoli posseduti alla data del 16 marzo 2015, tenendo in considerazione le precedenze (tra cui la legge 104) per cui il docente non deve essere incluso in dette graduatorie, tranne che la contrazione di organico sia tale da rendere necessario il coinvolgimento.
ATTENZIONE: chi ha l’assistenza al familiare portatore di disabilità domiciliato in comune diverso da quello di titolarità deve per essere escluso dalla graduatoria interna aver presentato entro il 16 marzo 2015 domanda di trasferimento volontario per tale comune(art. 7 CCNI comma 2 ).
L’esclusione dalle graduatorie di istituto opera se il docente è titolare nella stessa provincia in cui è domiciliato l’assistito
Per una corretta compilazione della scheda è necessario compilare ed allegare la documentazione prevista per la domanda di trasferimento(ALLEGATO D, ALLEGATO F, dichiarazioni personali etc).
Si fa presente che nelle graduatorie interne vi sono differenze di valutazione rispetto alla domanda di trasferimento:
1) esigenze di famiglia (ad esempio ricongiungimento al coniuge …)si valutano come non allontanamento ed i figli si valutano sempre(nota 7 Note Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti).
2)Continuità nel Comune(non prevista per i trasferimenti a domanda) (gli anni scolastici e la scuola vanno indicati nell ‘ALLEGATO F) (nota 5 bis alle Note Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti).
3)Continuità nella scuola già dal primo anno(non occorrono 3 anni come nei trasferimenti a domanda) (ALLEGATO F) (nota 5 bis alle Note Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti).
Si ricorda ad ogni buon fine che l’utilizzo sul sostegno fa maturare e non interrompe la continuità nella scuola:infatti il CCNI sulla mobilità del 23.2.2015 alla nota 5 quartultimo capoverso ( che tratta della continuità nella scuola) della tabelle di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio al quart’ultimo comma secondo periodo testualmente recita:”………… il punteggio in questione spetta anche……….ai docenti utilizzati a domanda o d’ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità….”)
4)valutazione servizio pre-ruolo e altro ruolo: mentre nelle domande di mobilità vanno valutati sempre 3 punti; nelle graduatorie interne il servizio in altro ruolo va valutato 3 punti il servizio pre-ruolo 3 punti fino a 4 anni e 2 punti per ogni anno in più .Pertanto ad esempio un docente che ha 6 anni di pre-ruolo: nei trasferimenti ha diritto a 18 punti(6×3=18); nella graduatoria interna a SOLI 16 punti( 4*3=12; 2*2=4)Altro esempio un docente laureato di scuola superiore che ha 3 anni di ruolo alle medie e 4 anni di pre-ruolo: nei trasferimenti ha diritto a 9 punti(3*3=9) per il ruolo medie e 12 punti per il pre-ruolo(3*4=12); nella graduatoria interna allo stesso punteggio 9+12=totale 20 (PREMESSA alle note Comuni alle tabelle dei trasferimenti sesto capoverso)
ATTENZIONE: PUNTEGGIO AGGIUNTIVO per non aver presentato domanda di mobilità provinciale: non riguarda in alcun modo i docenti nominati in ruolo da 1.9.2004 (sede provvisoria), come è chiaro dalla nota 5 ter Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti in quanto l’ultimo anno di maturazione del triennio era il 2007/08 ed il docente doveva aver prestato 4 anni consecutivi nella stessa scuola con titolarità.