Si ritiene utile pubblicare alcune norme sull’assunzione in servizio,sulla possibilità di posporre l’assunzione in servizio e sulla possibilità di chiedere il trasferimento già dal prossimo anno scolastico
“DECRETO 17/7/2015 PROT. 767
Articolo 7
Decorrenza di nomina e assegnazione di sede
1. Le nomine effettuate entro il 15 settembre 2015 comportano l’immediata presa di servizio.In caso di nomine effettuate successivamente al 15 settembre 2015 l’assegnazione della sede avviene al termine della relativa fase salvo che l’aspirante nominato in ruolo sia titolare di contratto di supplenza diverso da quello per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l’assegnazione avverrà dal I settembre 2016 per i soggetti impegnati in supplenze annuali e al l luglio 2016, ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche.
2.La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro è subordinata alla effettiva presa di servizio presso la sede assegnata.
NOTA MIUR 10/08/2015 PROT. 25141(ISTRUZIONE SUPPLENZE)
Per i soggetti che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie e che risulteranno destinatari di proposta di assunzione, l’assegnazione, ai sensi dell’ art. 1, comma 99 della legge n. 107 del 13 luglio 2015, avverrà al I” settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali e al 10 luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.
LEGGE 13 LUGLIO 2015 N. 107
ART. 1
99. Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l’assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza
diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l’assegnazione avviene al 1º settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1º luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attivita’ didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede
assegnata.
FAQ 25
- Sono destinatario di una proposta di assunzione a tempo indeterminato, ma ho un impedimento ad accettarla immediatamente, pur potendolo invece fare in un momento successivo. Posso chiedere al Ministero di posporre la presa di servizio?Chiunque abbia un impedimento a prendere servizio nel momento indicato dall’Amministrazione potrà presentare, tempestivamente, una specifica istanza indirizzata all’Ufficio scolastico Regionale in cui sono descritte le motivazioni per cui è necessario posporre la presa di servizio medesima (ad esempio chi ha la necessità di fornire al precedente datore di lavoro il preavviso in caso di dimissioni volontarie). L’Ufficio scolastico Regionale ha il compito di valutare l’accoglibilità della richiesta, tenuto conto delle esigenze manifestate, del tempo richiesto e del momento in cui è stata effettuata la proposta di assunzione, al fine di salvaguardare le necessità manifestate
FAQ 23
Se sono nominato in una provincia diversa da quella che preferivo maggiormente, dopo quanto tempo e con quali regole potrò fare domanda per rientrare nella mia provincia ?
Si potrà far domanda per rientrare nell’ambito territoriale che maggiormente si preferisce già per l’anno scolastico 2016/2017, in deroga all’ordinario vincolo triennale di permanenza nella provincia di prima assegnazione. Le domande saranno effettuate per i nuovi ambiti territoriali, di dimensione inferiore a quella provinciale o della città metropolitana. Infatti, la legge sulla buona scuola prevede che nell’anno scolastico 2016/2017 vi sia un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia (posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa). In particolare, è previsto che i neoassunti a settembre 2015, provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, possano partecipare nel 2016/2017, in subordine ai colleghi già di ruolo nel 2014/2015, alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di prima assegnazione. Inoltre, il CCNI sulle assegnazioni ed utilizzazioni provvisorie prevede che i docenti neoassunti a settembre 2015 possano presentare domanda, motivata, per l’assegnazione provvisoria interprovinciale.