Una docente che pur maturando i requisiti della pensione anticipata 1.9.2020 vuole andare in pensione con la quota 100 dall’1.9.2019 si pone questa domanda( avendo avuto due risposte diverse): Quando percepirò la buonuscita ?
Il patronato le ha detto dopo due anni ed eventuali 3 mesi dopo la maturazione della pensione anticipata(41 anni e 10 mesi).
Recatosi in Sindacato le è stato invece risposto 2 anni( ma non è uno?) e eventuali 3 mesi dopo la maturazione della pensione di vecchiaia(67 anni).
Entrambi le hanno precisato che se la buonuscita non supera i 50 mila euro lordi verrà liquidata in unica soluzione, se supera i 50 mila euro e fino 100 mila in due tranches, la seconda a distanza di 12 mesi dalla prima , se supera i 100 mila euro lorde in 3 tranches il pagamento a distanza di 12 mesi la seconda e di ulteriori 12 mesi la terza.
COSA DICE LA NORMA:
L’art. 23 del D.L. recita “. Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell’indennità di fine servizio…..i lavoratori di cui agli articoli 1 comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, … cui è liquidata “la pensione quota 100” , conseguono il diritto alla decorrenza dell’indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto sarebbe maturato a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201,……….”
La precisazione sindacale che non si è in servizio non convince perchè la norma non dice “al momento in cui MATURA i requisti” ma usa il condizionale “al momento in cui SAREBBE MATURATO”
i REQUISTI DELLA RIFORMA FORNERO sono infatti 67 anni di età o 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne.
Si ritiene pertanto che la decorrenza per la buonuscita decorra a seconda quale dei due requisiti( pensione di vecchiaia o pensione anticipata) si consegua per primo con attesa di 1 anno per la pensione di vecchiaia e di 2 anni per la pensione anticipata.
Sarebbe opportuno che le OO.SS. ponessero un quesito all’INPS.