Una docente immessa in ruolo da 1.9.2016 non avendo potuto effettuare l’anno di prova in quanto in astensione obbligatoria chiede se il prossimo anno possa chiedere l’astensione facoltativa di 6 mesi e rinviare di nuovo l’anno di prova.
La risposta è positiva: l’anno di prova può esssere rinviato più volte se non si riescono a fare i 180 giorni.
Esistono due tipi di rinvio del periodo di prova: uno per esito sfavorevole , «valutazione negativa» (art. 1 comma 119 della legge 107/2015 e art. 439 del Dlvo 297/1994) e la proroga è ammessa una sola volta, «il personale docente…è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova non rinnovabile» ; l’altro ed è quello del quesito, per non aver prestato 180 giorni nell’anno scolastico(art. 438 del Dlvo 297/94) e la proroga è ammessa per più anni scolastici senza limitazioni, come precisato dalla C.M. 219/75 e confermato dalla successiva nota Miur prot. 39/2001
Infatti la circolare ministeriale n. 219 del 1.8.1975(in riferimento all’analogo art. 58 del DPR 417/74) non pone limiti in caso di servizio prestato per meno di 180 giorni al numero delle possibili proroghe del periodo di prova: «la prova …..è prorogata, qualora non si siano prestati almeno 180 giorni di servizio, anche per i successivi anni scolastici in relazione a periodi di congedo o aspettative a qualunque titolo concessi….».
La nota Miur prot. 39 del 28/05/2001 al punto 1 Riferimenti normativi ribadisce: «il rinvio ai successivi anni scolastici per numero insufficiente di giorni(meno di 180 giorni) può avvenire senza limitazioni”
Naturalmente nel caso specifico la docente se il prossimo anno non avrà prestato servizio per 180 giorni , farà il periodo di prova l’anno successivo e avrà la retrodazione anche ai fini economici della conferma in ruolo per un solo anno in riferimento alla sola astensione obbligatoria come da C.M. 219/75 che riniva alla C.M n. 54 del 23.2.1972(“come già stabilito con circolare di questo Ministero (Gabinetto) n. 54 del 23 febbraIo 1972”).
La risposta è positiva: l’anno di prova può esssere rinviato più volte se non si riescono a fare i 180 giorni.
Esistono due tipi di rinvio del periodo di prova: uno per esito sfavorevole , «valutazione negativa» (art. 1 comma 119 della legge 107/2015 e art. 439 del Dlvo 297/1994) e la proroga è ammessa una sola volta, «il personale docente…è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova non rinnovabile» ; l’altro ed è quello del quesito, per non aver prestato 180 giorni nell’anno scolastico(art. 438 del Dlvo 297/94) e la proroga è ammessa per più anni scolastici senza limitazioni, come precisato dalla C.M. 219/75 e confermato dalla successiva nota Miur prot. 39/2001
Infatti la circolare ministeriale n. 219 del 1.8.1975(in riferimento all’analogo art. 58 del DPR 417/74) non pone limiti in caso di servizio prestato per meno di 180 giorni al numero delle possibili proroghe del periodo di prova: «la prova …..è prorogata, qualora non si siano prestati almeno 180 giorni di servizio, anche per i successivi anni scolastici in relazione a periodi di congedo o aspettative a qualunque titolo concessi….».
La nota Miur prot. 39 del 28/05/2001 al punto 1 Riferimenti normativi ribadisce: «il rinvio ai successivi anni scolastici per numero insufficiente di giorni(meno di 180 giorni) può avvenire senza limitazioni”
Naturalmente nel caso specifico la docente se il prossimo anno non avrà prestato servizio per 180 giorni , farà il periodo di prova l’anno successivo e avrà la retrodazione anche ai fini economici della conferma in ruolo per un solo anno in riferimento alla sola astensione obbligatoria come da C.M. 219/75 che riniva alla C.M n. 54 del 23.2.1972(“come già stabilito con circolare di questo Ministero (Gabinetto) n. 54 del 23 febbraIo 1972”).
Si segnala sull’argomento la pagina dell’USR di Bologna(clicca qui) ed in particolare la Guida informativa del 2015 Parte II il periodo di prova e l’anno di formazione per il personale docente (pagg.37-43).
Per le novità introdotte dalla legge 107/2015(servizi utili ai fine del superamento del periodo di prova almeno 180 giorni di cui almeno 120 giorni in attività didattiche, ripetizione anno di prova e formazione per chi ha ottenuto il passaggio di ruolo etc. ) art. 1 commi 115-120 si fa riferimento al D.M. 850 del 27.10.2015 , circolare ministeriale 3617 del 5 novembre 2015 e chiarimenti forniti a quesiti dall’USR di Bologna con nota 5657 del 4 maggio 2016 su computo giornate servizio anche per i docenti assunti in parttime.
Su queste novità si segnala pagina dell’USR di Bologna(clicca qui) ed in particolare la Guida informativa 2016 Parte II periodo di formazione e prova aspetti innovativi (pagg.39-45)
Si segnala ad ogni buon fine contributo(faq neoassunti) dell’USP di Brescia(clicca qui)datato 12.11.2015 avente per oggetto:”Anno di formazione dei docenti per l’affinamento delle competenze professionali . Le domande piu’ frequenti dei neoassunti”
Infine si segnalano le FAQ elaborate dall’USR del Lazio(clicca qui) sulla base di interlocuzioni con il Miur