La C.M. del 7.12.2016 per le cessazioni dal 1.9.2017 con domanda da presentare online entro il 20 gennaio 2017 propone gli stessi requisiti pensionistici della C.M. dello scorso anno :
PENSIONE ANTICIPATA(requisiti entro il 31.12.2017) 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne, 42 e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini indipendentemente dall’età (senza le penalizzazioni per età inferiore a 62 anni abrogate con la legge di stabilità 2015) e senza arrotondamenti.
PENSIONE DI VECCHIAIA (requisiti entro il 31.12.2017 a domanda o entro il 31.8.2017 per il collocamento d’ufficio)requisito anagrafico 66 anni e 7 mesi sia per gli uomini che per le donne , con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
Sull’opzione donna il Miur prevede che le lavoratrici che hanno maturato i requisiti entro e non oltre il 31.12.15 (57 anni e 3 mesi e 35 di contribuzione) possono presentare domanda di dimissioni dall’1.9.2017: Si è in attesa della legge di bilancio 2017 che dovrebbe abrogare i 3 mesi aggiunti all’età da. 1.1.2013 per aumento dell’aspettativa di vita.
E prevista la possibilità per coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata e non hanno ancora compiuto 65 anni chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico (Pensione+ part-time).
Restano fermi i requisiti previsti ante fornero maturati entro il 31 dicembre 2011 ( quota 96 senza arrotondamenti – 35 anni di contribuzione congiunti a 61 anni di età o 36 anni di contribuzione congiunti a 60 anni di età oppure 35 anni di contribuzione congiunti a 60 anni di età ,a condizione che la somma dei mesi e dei giorni eccedenti i suddetti requisiti minimi consenta la maturazione di “quota 96; compiuto quarantennio – requisito anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età anagrafica ; pensione di vecchiaia – 65 anni per gli uomini e 61 per le donne con almeno 20 anni di contribuzione) per chi avrebbe potuto andare in pensione al 1.9.2011 ed ha scelto di rimanere in servizio.
E’ prevista per la settima salvaguardia(lavoratori in congedo per assistere figlio con disabilità grave) la possibilità di accedere secondo le regole antefornero al trattamento pensionistico dall’1.9.2017 a coloro che hanno ricevuto la certificazione dell’INPS.
Le domande di trattenimento in servizio (abolito oltre i limiti di età con la legge 114/2014, ma previsto con deroga in un caso particolare dalla legge 208/2015 art. 1 comma 257 e autorizzato con provvedimento motivato) ovvero per raggiungere il minimo contributivo(20 anni) da parte di coloro che compiono i 66 anni e sette mesi entro il 31 agosto 2017, vanno presentate in formato cartaceo entro il 20 gennaio 2017.
Esiste anche la cessazione d’ufficio con preavviso di 6 mesi(al compimento di 40 anni entro il 31.12.2011- al compimento 41 anni e 10 mesi donne o 42 anni e 10 mesi uomini entro il 31 agosto 2017) : l’amministrazione ha facoltà in relazione alla situazione di esubero.
Tuttavia nel caso l’amministrazione non se ne avvalga il dipendente che ha raggiunto i 65 anni(limite ordinamentale) al 31.8.2017 con i requisiti della pensione anticipata è collocato d’ufficio anche senza preavviso.
Tale collocamento d’ufficio senza preavviso si applica anche a coloro che compiono i 65 anni entro il 31.8.2017 e sono in possesso dei requisiti ante fornero
Si ricorda che a seguito dell’approvazione della legge di bilancio per il 2017 , il Miur fornirà, con successiva nota, eventuali ed ulteriori indicazioni”
I problemi della legge di bilancio sono:
OPZIONE DONNA – APE – LAVORO USURANTE E INSEGNANTI INFANZIA- CUMULO E LEGGE 29- OTTAVA SALVAGUARDIA
SI SEGNALA L’ARTICOLO DI MICHELE NAPOLI(CLICCA QUI) CHE HA RIPORTATO LA CIRCOLARE SULLE PENSIONI COMMENTANDOLA PASSO PER PASSO.