PROVA PRATICA CONCORSI STEM: QUESITO

Un docente che ha superato la prova scritta di Fisica A020 nel concorso STEM mi chiede se vi è la prova pratica.
RISPOSTA:
La prova pratica si svolge nell’ambito della prova orale i cui temi sono predisposti dalla commissione come da art. 6 comma 2 del Decreto 826/2021(G.U. 15.6.21 N. 47)
Lo prevede il Decreto  826 sui concorsi STEM(art. 4 comma 8 che rimanda all’ allegato A PROGRAMMI DI ESAMI DEL D.M. 201/2020)  ma anche il comma 8 art 8 Decreto 499/2020 e il D.M. 201/2020 art. 9 comma 8 e il comma 4 dell’art. 6 del Dlvo 59/2017.

SI RIPORTA PER UNA MAGGIORE COMPRENSIONE LA NORMATIVA

DECRETO SOSTEGNOBIS 25.5.21 n. 73 art. 59 :
comma 15“…. la procedura concorsuale si svolge secondo le seguenti modalità lett. a) unica prova scritta con più quesiti:….. 50 quesiti…. 40 dei quali vertenti sui programmi previsti dall’Allegato A del cedreto del Ministro dell’istruzione 20 aprile 2020 n. 201 per la singola classe di concorso…; lett. b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti…..;
DECRETO 11 giugno 2021 n.826 sui concorsi STEM art. 6 comma 2 e art. 4 commi 6,7,6
art 6  Comma 2.” I temi delle prove orali sono predisposti da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all’Allegato A del decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, ventiquattro ore prima dell’orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.
art. 4 comma 6 “i candidati che …. hanno superato la prova scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale, i cui temi sono predisposti dalle commissioni giudicatrici e che si svolge secondo le modalità previste all’art. 9, commi 7 e 8, del decreto ministeriale 20 aprile 2020 n. 201”
art. 4 comma 7 :”Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100″
art. 4 comma 8 “Nei casi di cui al comma 8, dell’art. 8 del Decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020, la commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio da condursi ai sensi del comma 7 dell’ articolo citato(n.d.r. art. 9 del D.M. 201/2020). Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100″

Decreto Dipartimentale 21.04.2020 n. 499 art 8 comma 8
comma 8 “”L’Allegato A al decreto Ministeriale individua le classi di concorso per le quali ai sensi dell’art. 6 comma 4 del decreto legislativo, è svolta, nell’ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i criteri di predisposizione delle commissioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento”.

D.M. 20.04.2020 N. 201 art. 9 comma 7 e comma 8
comma 7 ” La prova orale per i posti comuni è finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall’Allegato A e valuta la padronanza delle discipline, nonché la capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, salvo quanto previsto al comma 8, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC. Per le classi di concorso A-24 e A-25 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento. La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese”
comma 8 ” L’Allegato A individua le classi di concorso per le quali, ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del Decreto Legislativo(n.d.r. 13 aprile 2017, n 59) , è svolta, nell’ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle commissioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento”.

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 59 Art. 6 comma 4

comma 4 “ La prova orale consiste in un colloquio che ha l’obiettivo  di valutare il grado delle conoscenze e competenze del  candidato  nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare  la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello  B2  del quadro comune europeo nonché   il  possesso  di  adeguate  competenze didattiche nelle tecnologie dell’informazione e della  comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove  gli  insegnamenti  lo richiedano,  ed è  superata  dai  candidati  che  conseguono  il punteggio minimo di sette decimi o equivalente”

Seguimi e condividi i miei articoli