PRESCRIZIONE QUINQUENNALE ARRETRATI RICOSTRUZIONE CARRIERA

Il MEF ha emanato in seguito a quesiti una circolare la n. 27 del 6.10.2017 (clicca qui) di chiarimento sulla decorrenza della prescrizioni del diritto alla corresponsione degli arretrati stipendiali in caso di ritardo all’emissione del provvedimento di ricostruzione di carriera.

La circolare conclude dicendo: “si conferma l’orientamento sin qui espresso dagli Uffici di controllo di ammettere al pagamento, nell’ipotesi di tardiva emissione del decreto di ricostruzione di carriera e di mancato atto interruttivo del termine prescrizionale da parte dell’interessato, i soli arretrati relativi al quinquennio antecedente il decreto stesso.”

I Dirigenti devono fare le ricostruzioni di carriera  in tempi stretti (30 giorni)come da tempo ha stabilito in attuazione dell’art. 7 della legge 69/2009 la circolare 4 luglio 2010 emanata  dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri(clicca qui).
Infatti la stessa circolare RGS  27 /2017 precisa:

“La legge….( n.d.r.  art. 1 comma 209 legge 107/2015) ha inoltre disposto che il MIUR, entro il 28 febbraio di ogni anno, comunichi al MEF– Dipartimento RGS le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera presentate dal personale scolastico nell’ultimo quadrimestre dell’anno precedente. Tale scadenza impone, di fatto, ai Dirigenti scolastici, a loro volta, di adottare il decreto entro il termine –già fissato sino a tale data in 480 giorni ai sensi del D.M. 190 del 06/04/1995 – compreso tra i 30 e i 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di ricostruzione di carriera da parte del dipendente.”

Seguimi e condividi i miei articoli