Una docente che è stata licenziata a giugno 1997 al termine di una supplenza ed è stata riassunta ad ottobre 1997 chiede se possa riscattare luglio agosto e settembre. A suo tempo non aveva fatto la richiesta di disoccupazione.
Si ritiene di sì che in base all’ articolo 7 del Dlvo 16.9.1996 n. 564 che prevede che i periodi intercorrenti tra un rapporto e l’altro possono essere riscattati solo se temporalmente successivi al 31 dicembre 1996.
Mi risulta che ultimamente l’INPS(ex inpdap) locale li ha ammessi a riscatto.
Si riporta ad ogni buon fine l’art. 7 del suddetto Dlvo:
“Art. 7.
Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei
- In favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attività da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.
- Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47. Per tale autorizzazione e’ richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell’ultimo quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1.
- Ai fini dell’esercizio della facoltà di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria.”