Esistono due categorie di personale da collocare d’ufficio in pensione:
la prima pensionamenti d’ufficio per servizio con preavviso da inviare entro il 28 febbraio 2016(RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO)
Sono coloro che appartengono a posti/classi di concorso in situazione di esubero e al 31 agosto 2016 maturano:
- a) uomini e donne: 40 anni se al 31/12/2011 avevano maturato i requisiti per la pensione
- b) uomini: 42 anni e 10 mesi
- c) donne: 41 anni e 10 mesi
Addirittura nei casi di pensione anticipata si riconosce il diritto a chiedere la pensione + il part-time se non hanno ancora compiuto i 65 anni.
la seconda pensionamenti d’ufficio per età
a) sono dimessi d’ufficio, senza preavviso, coloro che entro il 31/8/2016 compiono 65 anni e sono in possesso dei requisiti per accedere alla pensione dal 1 settembre 2016 (quota 96-35 +61 o 36+60) o 40/ennio-39 anni, 11 mesi e 16 giorni- maturati entro il 31.12.2011);
b) coloro che entro il 31/8/2016 compiono 66 anni e 7 mesi ed hanno maturato l’anzianità minima(20 anni) per la pensione di vecchiaia.
Invece coloro che maturano l’età di cui ai punti a) e b), ma non possiedono il requisito di anzianità minima(20 anni) per la pensione, devono presentare apposita domanda per proseguire il rapporto di lavoro fino a quando non la maturano.
Non è più prevista la possibilità di chiedere il prolungamento di servizio di due anni per evitare la cessazione d’ufficio, tranne nel caso sopra citato di mancanza del requisito minimo di anzianità.