PERMESSO PER MATRIMONIO

Un caso frequente è che l’interessato contragga prima il matrimonio civile e poi a distanza di molti mesi il matrimonio religioso. Solo in occasione di quest’ultimo richiede di usufruire del permesso per matrimonio.

In effetti la legge italiana riconosce il solo matrimonio  civile o quello religioso che abbia effetti anche civili.

Questo tipo di assenza spetta una sola volta nel caso in cui si voglia celebrare prima la funzione civile e poi quella religiosa e, quest’ultima avvenga magari in un secondo momento e comunque trascorsi più di due mesi.

L’ Aran ha avuto modo di esprimersi il 7.12.2011 con RAL921_Orientamenti applicativi al quesito “Il permesso per matrimonio può essere usufruito in occasione del solo matrimonio religioso?” presente nel sito Comparto Regioni ed autonomie locali(clicca qui)

Inoltre la stessa  ARAN ha pubblicato sui permessi retribuiti del Comparto Regioni e Autonomie locali nel luglio 2013 un opuscolo(clicca qui)  dove a pag.11 e 12 si parla del permesso per matrimonio  e si afferma “Nel caso di sdoppiamento temporale tra la celebrazione religiosa e quella civile del matrimonio, non si determina uno sdoppiamento del permesso che, invece, può essere usufruito dal dipendente una sola volta.
In questo particolare ipotesi, sarà il dipendente a scegliere, tra le due possibilità, il periodo di godimento del permesso.”

Del resto il CCNL Scuola del 29.11.2007 parla in generale di  matrimonio senza specificare se civile o religioso. Infatti recita il comma 3 dell’art. 15:

” 3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio medesimo”

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