PERMESSO PER LUTTO: PERIODO TEMPORALE DI FRUIZIONE

Il CCNL Scuola  del 29.11.2007 all’art. 15 recita:
“Il dipendente della scuola con contratto a tempo indeterminato, ha dIritto ,sulla base di idonea documentazione anche autocertificata , a permessi retribuiti per i seguenti casi:

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-lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado:  gg. 3 per ogni evento anche non continuativi.

I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al Dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA”

All’art. 19 comma 9 è ribadito il diritto ai tre giorni anche per il personale a tempo determinato

Per stabilire il grado di parentela o affinità si fa riferimento alle norme contenute in materia negli artt. 76-78 del codice civile:

– parenti entro il secondo grado: genitori, figli, fratelli e sorelle,nonni, nipote come figlio del figlio

– affini entro il primo grado: suoceri, nuore, generi

La stabile convivenza è dimostrata ed accertata attraverso la presentazione, da parte dell’interessato, della specifica certificazione anagrafica.

I permessi non spettano invece per il decesso di nipoti e/o zii propri (parenti di III grado) o del coniuge (affini di III grado); non spettano neanche per il decesso dei cognati (affini di II grado),nè per gli zii acquisiti ed i nipoti acquisiti(affini di III grado ) come invece previsto per i 3 giorni di permesso previsti dall’art. 33 legge 104(vedi schema semplificato per gradi di parentela/affinità).

In tutti i casi in cui il permesso non spetti (es. decesso di uno zio o di un cognato), il dipendente può comunque ricorrere alla fruizione dei permessi per motivi personali o familiari (art 15  comma 2 del CCNL  Scuola per il personale a tempo indeterminato; art 19 dello stesso Contratto per il personale a tempo determinato).

La fruizione dei permessi necessita di alcune puntualizzazioni:

1)la non continuità dei giorni di permesso(nei recedenti contratti e in quello degli altri comparti devono essere consecutivi): ciò significa la facoltatività/possibilità di articolarne la fruizione “scomputando” dal periodo di assenza –ad es. gli eventuali giorni festivi e/o liberi da impegni istituzionali

2)gg. 3  per evento  luttuoso :  ciò significa che si può usufruire di 3 giorni per ogni evento luttuoso anche nelle stesso anno scolastico( nel privato si può usufruire di 3 gg. per ogni anno per un solo evento luttuoso)

3) tutti i permessi retribuiti, compresi quelli per lutto, sono ”erogati a domanda” cioè sono attribuiti e non come nel  contratto del 1995 art. 21  “sono concessi”, nel senso che rispetto a concedere: veicolano, sostanzialmente, il significato di assegnare e riconoscere qualcosa come spettante di diritto.

In merito al limite temporale entro cui usufruire deI permessI per lutto l’ARAN per il settore scuola si è espressa in data 14/01/2010 con SCU_015_ Orientamenti applicativi presente sul ito dell’ARAN (clicca qui) nel senso che l’art. 15 dell CCNL  Scuola  del 29.11.2007  ” seppure non disponga il limite temporale entro cui utilizzare i 3 giorni concessi al dipendente avente diritto, autorizza, comunque, l’utilizzo non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione della natura specifica che origina tali permessi”

Recentemente in data 09.01.2015 si è espressa per il comparto ministeri  con M_218_Orientamenti applicativi presente sul sito dell’ARAN (clicca qui) al quesito se sia possibile usufruirne  a distanza di un mese.

Si sottolinea anche l’Orientamento RAL_926 del 7.12.2011  per il comparto Regioni ed autonomie locali(clicca qui) in merito al quesito se i 3 giorni di permesso decorrono obbligatoriamente dall’evento(ATTENZIONE: per il COMPARTO SCUOLA i 3 giorni possono essere non consecutivi)

Non si può non citare l’art. 1 del D.P.C.M. 21.07.2000 n. 278 che al comma 2 prevede che i giorni devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso.

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