In un precedente articolo avevo scritto:
“Si ritiene pertanto che la decorrenza per la buonuscita decorra a seconda quale dei due requisiti( pensione di vecchiaia o pensione anticipata) si consegua per primo con attesa di 1 anno per la pensione di vecchiaia e di 2 anni per la pensione anticipata.”
Quindi è esatta la mia interpretazione alla luce del commento all’art. 23 D.L. 4/2019(A.S. n. 1018) delle Schede di lettura DOSSIER SERVIZIO STUDI SENATO del 22.2.2019 (pag. 99 e 103) N.100/1(clicca qui) dove si riporta che: ” l’art. 23 prevede, in primo luogo che i termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio(comunque denominati) dei dipendenti pubblici che accedano a pensionamento anticipato ai sensi del precedente articolo 14(cosiddetta”quota 100″) decorrano dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata di cui all’articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201″
Michele Napoli interviene sull’argomento con una 11 FAQ:
“”11) Docente in pensione con quota 100, per ricevere la buonuscita deve prima spettare i requisiti per la pensione di vecchiaia. A quel punto l’attesa sarà di un anno o di due anni prima di ricevere la prima rata?
A mio avviso deve aspettare un anno, come previsto per chi va in pensione con i requisiti per la vecchiaia.
E’ vero che essendo la pensione quota 100 una pensione anticipata, come tale l’attesa dovrebbe essere di due anni.
Ma ai fini della buonuscita il ricevimento della buonuscita è legato ai requisiti Fornero e non ai requisiti quota 100.
E i requisiti Fornero prescrivono per la pensione di vecchiaia l’attesa di un anno.
Qualora l’INPS, sempre pronto a portare acqua al suo mulino, fosse di idea diversa, ci sarebbero gli estremi per un bel ricorso sicuramente vincente.
E’ sperabile che l’INPS, magari pressata dai quesiti degli interessati, esca presto con circolare e chiarisca tutto.””