PENSIONE PARZIALMENTE RIVALUTATA: DIFFIDA ENTRO IL 31.12.2016 PER INTERRUZIONE PRESCRIZIONE

La sentenza della Corte Costituzionale 70/2015 ha definito incostituzionale il blocco della perequazione del 2012 e 2013 sulle pensioni  comprese tra il triplo e il sestuplo del trattamento minimo.

Il governo con un decreto(D.L. 65/15) in recepimento della sentenza ha stabilito il meccanismo del rimborso parziale che si è avuto con il cedolino di agosto 2015 o di settembre 2015.
Riguarda le pensioni superiori a 1405,05 euro lorde mensili nel 2012(corrispondenti a 1171,73 nette) e a 1443,00 euro lorde mensili nel 2013(corrispondenti a 1198,14 nette).
Il termine  per la prescrizione  non è decennale ma di cinque anni quindi la causa per ottenere tutta la perequazione dovuta può essere avviata dopo la eventuale risposta dell’INPS(entro il termine di 90 giorni ovvero entro 120 giorni dalla data di presentazione dell’istanza in caso di silenzio).

Interessa i pensionati prima del 2011 ed i pensionati del 2011 e del 2012

Per avere una idea della perequazione parziale avuta ad agosto 2015( o a settembre 2015: tre voci lordo IMPORTO APPLICAZIONE SENTENZA 70/15, ARRETRATO IMPORTO APPLICAZIONE SENTENZA 70/15 Anno corrente e ARRETRATO IMPORTO APPLICAZIONE SENTENZA 70/15 Anno Precedente) e della perequazione spettante in base alla sentenza clicca qui

E’ però possibile sospendere il termine di prescrizione inviando  entro il 31 dicembre 2016 all’INPS una lettera di diffida tramite raccomandata  in modo tale di poter eventualmente ricorrere  anche in data successiva.

Il ricorso per il pubblico impiego è dinanzi alla Corte dei Conti (o meglio alla Corte europea come suggerisce Michele Napoli: clicca qui)e per l’impiego privato dinanzi al giudice del lavoro del comune di residenza.

Seguimi e condividi i miei articoli
Documenti allegati