Una norma prevista con la legge 243/2004 art. 1 comma 9 e che risulta ancora in vigore fino al 31.12.2015, come confermato dalla legge di stabilita 2016, prevede che le donne che optino per il sistema contributivo possono andare in pensione con almeno 57 anni e 3 mesi di età e 35 di contribuzione al 31.12.2015.
Il sistema contributivo tuttavia è penalizzante e rispetto al calcolo retributivo comporta una perdita di 25-35% del suo importo in meno in rapporto all’età e agli anni di contribuzione (GRADONE 28 : es. donna scuola elementare -stipendio 1750,00-con 57 e 3 mesi e 35 al 31.12.2015 avrà a decorrere dall’1.9.2016 una pensione contributiva avendo optato di circa 1044,00 euro anziché di 1469,00 con il sistema retributivo; es. donna assistente amministrativo-stipendio 1380,00- invece una pensione di circa 893,00 anzichè di 1235,00 sistema retributivo ; es. donna scuola superiore laureata-stipendio 1960,00- invece una pensione di circa 1155,00 anzichè di 1639,00 sistema retributivo: es. donna scuola media-stipendio 1890,00-invece una pensione di circa 1122,00 anzichè 1542,00 (sistema misto non avendo 18 anni al 31.12. 95) e 1616,00 se ha 18 anni al 31.12.95 (sistema retributivo)
Per il calcolo di tale pensione contributiva è necessario determinare il montante contributivo alla data di cessazione e applicarlo poi al coefficiente di trasformazione
Infatti bisogna tenere in considerazione vari elementi tra cui :
1)il periodo lavorativo espresso in giorni utili a pensione fino al 31.12.1992(occorrono i decreti di computo,riscatto e legge 29);
2)Stipendio annuo tabellare previsto dal CCNL dal 1/1/93 alla cessazione(occorrono le ricostruzioni di carriera)
3) età dell’interessata all’atto della cessazione in anni e mesi che determina il coefficiente di trasformazione.