TITOLO ACCESSO 24 MESI PER CS: VALUTAZIONE-TABELLA

A quesito posto da alcuni naviganti che chiedono come si valuta il titolo di accesso per CS ed in particolare diploma di maturità conseguito con 76/100 che in base alla tabella di valutazione deve essere rapportato a 10 e quindi 7,6/10 che rappresenterà la media del 7 e a tale voto saranno attribuiti punti 2,50 (NON SI ARROTONDA) come chiarito dal MI alla pagina 3 della nota 22.2.2012 prot. 1293 (clicca qui) avente per oggetto : Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della Scuola di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94. -Istruzioni e indicazioni operative-
QUESTO OVVIAMENTE VALE ANCHE PER I DIPLOMI ESPRESSI IN 60.
Si allega (clicca qui) tabella da me elaborata per il titolo di accesso espresso in 60 ed in 100 per il profilo di CS.



BENEFICI CCNL 2022 PENSIONATI 2019-21:DOMANDA

I pensionati 2019, 2020 e 2021 anche se sono andati in pensione prima del CCNL scuola della scuola firmato il 6.12.22 hanno diritto alla rideterminazione della pensione e alla riliquidazione della buonuscita(TFS/TFR) come previsto dal TItolo II dell’art. 4 del CCNL 2019/2021 pubblicato sulla G.U. n. 296 del 20 dicembre 2022.
In particolare per la pensione hanno diritto a tutto il contratto: PER I CESSATI DA 1/9/ 2019 competono tutti gli importi da 1.9.2019 e da 1.1.2020 e da 1.1.2021 come se il pensionato fosse rimasto in servizio tutto il 2019, il 2020 e il 2021 e quindi la pensione sarà riliquidata con importi del nuovo CCNL da 1.9.2019 e poi da 1.1.2020 e poi da 1.1.2021; PER I CESSATI DA 1/9/2020 competono tutti gli importi da 1.9.2020 e da 1.1.2021 come se il pensionato fosse rimasto in servizio tutto il 2020 e il 2021 e quindi la pensione sarà riliquidata con importi nuovo CCNL da 1.9.2020 e poi da 1.1.2021; PER I CESSATI DA 1/9/2021 competono gli importi da 1.9.2021 come se il pensionato fosse rimasto in servizio tutto il 2021 e quindi la pensione sarà riliquidata con importi nuovo CCNL da 1.9.2021 .
La buonuscita invece soltanto in base agli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro ( 31.08.2019 o 31.8.2020 o 31.8.2021 o in data diversa in caso di cessazione in corso d’anno).
Gli USP hanno dato istruzioni alle scuole. L’USP di Napoli ha pubblicato in internet la circolare 3.3.2023(clicca qui) in cui dá istruzioni in merito alle scuole che naturalmente valgono solo per la provincia di Napoli.

Non occorre presentare ALCUNA domanda : TUTTO AVVERRÀ D’UFFICIO.
Il personale in pensione nel triennio 2019-21 compreso quello in pensione da 1.9.2022 può sollecitare l’ Amministrazione ( Scuola e USP) ad emanare gli atti da inviare all ‘INPS – vedi Circ. INPS n. 125 del 4.11.22 paragrafi 2,6 e 3,6 nonché Circ. INPS n. 26 del 13/02/2019 , paragrafo 5-( ad esempio TFR/2 e/o utilizzo Nuova Passweb per ultimo miglio).
SI ALLEGANO DUE FACSIMILI DI LETTERA DA INVIARE con pec una alla scuola di servizio e una all’USP a cui allegare carta di identità con cui si chiede all’ amministrazione ( scuola e/o USP) di predisporre e di inviare all’INPS il prospetto retribuzioni e modello PL/2 per la riliquidazione della pensione e della buonuscita in base al CCNL 2019/2021.

I provvedimenti dell’INPS nuova determina pensione e decreto di riliquidazione della buonuscita sono soggetti alla prescrizione quinquennale (Circ. INPDAP n. 31 del 17/5/1999)ed é per questo che i pensionati 2016/2018 che non HANNO ancora avuti i benefici CCNL 2016-2018 stanno presentando all’ Inps domanda di interruzione prescrizione quinquennale CONSIDERATO CHE il 19.6.2023 scadono i 5 anni dalla pubblicazione in G.U. n. 141 del 20.6.18 del CCNL 2016/18(vedi mio articolo del 4 aprile 2023- clicca qui– a cui è allegato facsimile domanda di interruzione prescrizione).



FC: ORGANICO DIRITTO ATA 2023/24

L’USP di Forlí oggi 12 maggio 2023 ha pubblicato sul sito (clicca qui) l’organico di diritto ATA di 1402 posti.
In sintesi : DSGA posti 55; Ass. Amm. posti 323; Ass. Tecnici I CICLO posti 7; Ass. Tecnici II CICLO posti 91; Coll. Scol. posti 906 + 11 accantonati= Totale 917 ; Cuochi posti 3; Guardarobieri posti 3; Infermieri posti 1; Addetti all’azienda agraria posti 2.



RESTITUZIONE PER INCAPIENZA BONUS EX RENZI: SUPPLENTE

Un docente con supplenza part-time dal 1.9.2022 al 30.6.2023, nel cedolino di febbraio 2023 vede una trattenuta D.L.03/2020 a rate(n. 5) di 80 euro fino a giugno a fronte di 100 mensili per complessive euro 400.
Il  docente chiede spiegazioni in merito in quanto per il 2022 ha  4 cedolini di stipendio da settembre a dicembre con bonus Renzi di 100 euro al mese oltre il cedolino degli arretrati .
Il tesoro ha operato correttamente in quanto la docente è incapiente: ha un reddito di 4.505,79 per cui DOVREBBE pagare 1036,33 euro lorde di Irpef a fronte di detrazioni per lavoro dipendente di euro 1.380,00.
 Pertanto il docente dovrà restituire il bonus ex RENZI di 100 euro trasformato da DL 3/2020 in uno sgravio fiscale come detrazione dall’IRPEF dovuta : se non si deve IRPEF non tocca.

La misura esclude infatti gli incapienti, ossia coloro che hanno imposta lorda complessiva (IRPEF) che non supera la detrazione spettante per lavoro dipendente (Art. 1 comma 1 D.L.3/2020 come modificato da legge FINAZIARIA 2022-art 1- comma 3 Legge 234/2021).
 La detrazione minima annua fino a 15.000 euro è di 1880 euro(art. 13 comma 1 lett a) DPR 917/86 come mod. Legge 234/2021) e, quindi fino a 8174 euro il bonus non spetta perché il lavoratore è  appunto incapiente d’imposta, in quanto le detrazioni per lavoro dipendente in tal caso sono superiori o pari all’IRPEF dovuta.
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato invece l’ammontare della detrazione minima da far valere ammonta a 1.380 euro(art. 13 comma 1 lett a) DPR 917/86 come mod. Legge 234/2021): ne consegue che fino a 6.000  euro di reddito  il contribuente non paga l’irpef e di conseguenza, essendo pure lui incapiente, non ha diritto al bonus.

Dall’analisi del CU infatti emerge che per 122 giorni ha percepito un reddito IMPONIBILE di euro 4.505,79 e NON HA PAGATO NESSUNA IRPEF ( rigo 21 CU nel riquadro RITENUTE nel quale viene indicata IRPEF netta) in quanto le detrazioni spettanti(RIQUADRO DETRAZIONI E CREDITI) 1380,00  sono superiori ad eventuale IRPEF da pagare cioè 1.036,33 (rigo 361 CU).
In effetti nel cedolino di dicembre 2022 arretrati emerge che nel 2022 ha pagato di IRPEF 408,40 :tale somma gli è stata restituita alla voce RIMBORSO CONGUAGLIO FISCALE DEL CEDOLINO DI FEBBRAIO 2023 in quanto non dovuta per detrazione di 1380,00 SUPERIORE  rispetto a irpef di euro 1036,33 DOVUTA( per reddito di SOLI 4505,79 x SCAGLIONE IRPEF 23 %).

Nel caso IRPEF Lorda euro 1036,33(rigo 361 CU) nel caso in questione sia inferiore a detrazione spettante 1380,00(CU 367) che vengono attribuite le detrazioni fino al massimo di 1036,33(CU 374).
DI FATTO NON ESSENDOCI ALTRI REDDITI VANNO PERSE MA NON SI PAGA ALCUNA IRPEF SUL REDDITO.

L’IRPEF DA PAGARE DOVEVA ESSERE SUPERIORE ALLE DETRAZIONI SPETTANTI(nel caso specifico non di ruolo 1380 corrispondenti a 6.000 euro; ruolo 1880 corrispondente a 8.174) :in caso contrario si è incapienti e non spetta il bonus.
LO STATO NON PUO’ DARE SOLDI SE NON IN BASE A IRPEF PAGATA.
CONSIDERATO CHE IL TESORO DA’ IL BONUS indiscriminatamente consiglio per il futuro di chiedere al Tesoro di non dare il bonus(RINUNCIA) e nel caso ne abbia diritto lo recupererà nel 730 : questa restituzione per incapienza succede infatti a chi ha iniziato il rapporto di lavoro gli ultimi mesi dell’anno o a chi è in part-time .
IL CONCETTO DI INCAPIENZA E’ CHIARO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI: infatti si ha rimborso su spese sostenute(mediche o mutuo o ristrutturazione) FINO A CONCORRENZA DELLA IRPEF PAGATA. Esempio : un contribuente con una imposta lorda di 1100 euro e con detrazioni per spese mediche per un totale di 1600 euro può sfruttare le detrazioni fino al limite di 1100 euro.

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