Il 7 maggio del 2015 avevo pubblicato un messaggio dell’INPS sul non arrotondamento della frazione di mese ai fini dell’anzianità pensionistica nel quale(messaggio 2974 del 30.4.2015) faceva salvo l’arrotondamento per alcuni casi ed in particolare per il regime sperimentale “opzione donna” (anni 34, mesi 11 e giorni 16).
Inaspettatamente la Direzione Centrale Inps con nota 12.6.2019 in risposta al Patronato INCA di richiesta di chiarimenti ha precisato che non è possibile arrotondare il requisito dell’anzianità contributiva di 34 anni, 11 mesi e 16 giorni.
La Direzione Centrale di Inps, infatti afferma in tale nota che: “L’art. 16 del decreto legge n. 4 del 2019 convertito, con modificazioni, nella legge n. 26 del 2019 ha introdotto una nuova prestazione pensionistica – opzione donna – che riconosce il diritto al trattamento pensionistico anticipato nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 abbiano maturato un’età anagrafica pari a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e 59 anni per le autonome ed un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni.
“In virtù del tenore letterale della norma, che prevede per tale pensione “anticipata” una contribuzione non inferiore a 35 anni, si precisa che in questi casi non trova applicazione, per le iscritte alla gestione esclusiva dell’AGO, la disposizione di cui all’art. 59, comma 1, lettera b) della legge n. 449 del 1997 in materia di arrotondamenti dell’anzianità contributiva; conseguentemente si conferma che il predetto requisito deve essere pienamente raggiunto”.