Il Miur ha emanato la nota prot. 2116 del 30.9.15 in cui fornisce chiarimenti sul divieto di sostituzioni per assenze brevi del personale della scuola ( docenti ed ATA) in riferimento all’art. 1 commi 332 e 333 della legge 190/2014.
La nota però si limita a dire che per le assenze del personale docente(primo giorno di assenza per i docenti) si fà riferimento all’utilizzo dell’organico potenziato che ancora non esiste e per il personale ATA a scaricare la responsabilità del ricorso alla sostituzione ai Dirigenti scolastici per i primi sette giorni di assenza per il collaboratore scolastico.
Il divieto di conferimento supplenze BREVI al personale ata era stato già richiamato nella NOTA MIUR 10/08/2015 N. 25141 – Anno scolastico 2015/2016 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.