NOTA MIUR 30.9.15 PROT. N. 2116: CHIARIMENTI SOSTITUZIONI PER SUPPLENZE BREVI DOCENTI ED ATA

Il Miur ha emanato la nota prot. 2116 del 30.9.15 in cui fornisce chiarimenti sul divieto di sostituzioni per assenze  brevi del personale della scuola  ( docenti ed ATA)  in riferimento all’art. 1 commi 332 e 333 della legge 190/2014.

La nota  però si limita a dire che per le assenze del personale docente(primo giorno di assenza per i docenti) si fà riferimento all’utilizzo dell’organico potenziato che ancora non esiste e per il personale ATA a scaricare la responsabilità del ricorso alla sostituzione   ai Dirigenti scolastici per i primi sette giorni di assenza per il collaboratore scolastico.

Il divieto di conferimento supplenze BREVI al personale ata  era stato  già richiamato nella NOTA MIUR 10/08/2015 N. 25141 – Anno scolastico 2015/2016 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.

 

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