NOTA MEF 10.5.2024 n. 125967: RIALLINEAMENTO CARRIERA

Il MEF ha emanato la nota 10.5.2024 prot. 125967(in calce all’articolo) inviata alle Ragionerie territoriali dello Stato in cui detta la disciplina applicabile ai provvedimenti di riallineamento carriera(art. 4 c. 3 D.P.R. 399/1988) .
Il problema del riallineamento lo avevo affrontato in precedenti articoli(articolo 2.4.23 e articolo 5.2.21) e l’ USP di Forlì nel corso di formazione del 19.12.2019 seconda parte CARRIERA pubblicato da me il 31.12.20 da pag. 124 ed in generale da pag. 74 anteriormente alla circolare MEF 28/2021 che prevede che il diritto di ricostruzione non è soggetto alla prescrizione decennale.
La scuola ha il dovere di adottare d’ufficio il provvedimento di riallineamento di carriera.
Il personale interessato ha il diritto a sua volta di ottenere iil provvedimento e di sollecitare in caso di inerzia l’amministrazione ai fini di interruzione della prescrizione.
In merito alla prescrizione quinquennale il MEF precisa che l’interessato può interrompere la prescrizione entro 5 anni presentando domanda entro 5 anni dal diritto al passaggio di gradone ; nel caso l’interessato interrompe la prescrizione dopo 5 anni o la scuola emette il provvedimento dopo 5 anni si perdono gli arretrati anteriori ai 5 anni.
La circolare precisa che la ricostruzione di carriera è , a differenza del riallineamento, a domanda dell’interessato e che il problema è stato affrontato co circolare del 2.12.2021 n.28( in calce all’articolo) che il diritto alla ricostruzione non soggiace alla prescrizione decennale a modifica della precedente circolare MEF 16.10.17 n. 27, ma solo a quella quinquennale sugli arretrati .

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