MOBILITA’ : SERVIZI VALIDI AI FINI RICOSTRUZIONE CARRIERA

Si segnala e si pubblica una interessante nota emanata dall’USR per la Campania(n. 5693/u del 18.4.2016) e diramata a tutti gli USP e ai Dirigenti scolastici della Regione , su sollecitazione delle OO.SS. avente per oggetto mobilità del personale docente per l’a.s. 2016/17 a cui è allegata una tabella dei servizi che sono utili fini della ricostruzione di carriera e quindi  valutabili come specificato nelle note comuni alle tabelle di valutazione del CCNI mobilità ai fini della mobilità.

Personalmente ritengo utile tale tabella ma faccio  le seguenti precisazioni:

1) il servizio di ruolo scuola  materna statale( QUASI TUTTE DONNE) non valutabile ai fini della carriera è valutabile come pre ruolo per i docenti di scuola secondaria in quanto è stato contrattato ed inserito nell’ALLEGATO D tabella di valutazione anzianità servizio punto B e nell’ ALLEGATO D dichiarazione anzianità di servizio punto 3 lettera c

2)il servizio militare  di leva in corso al 30/01/ 1987 o prestato successivamente è valido ai fini della ricostruzione di carriera: purtroppo il Miur sia nella Nota 5 all’Allegato D  sia nelle tabelle di valutazione dei titoli (note Comuni Premessa) (POCHI DOCENTI UOMINI RISPETTO ALLE DONNE)precisa: ” può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego”(l’art. 485 del Dlvo 297/1994 al comma 7 parla di riconoscibilità del militare ma non lo vincola a nulla: “è valido a tutti gli effetti”): QUINDI quasi tutti USP  non lo valutano ai docenti.

Agli ATA  invece viene valutato in quanto nelle note delle Tabelle di valutazione ATA è precisato : “sono valutabili i seguenti servizi o periodi: ….il servizio non di ruolo ed il servizio militare, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell’art. 569 del D.lgs 297/94 e successive modifiche )”

E’ chiaro ed esplicito solo PER L’ATA-DISPARITA’ DI TRATTAMENTO- il riferimento alla normativa che prevede nella ricostruzione di carriera la valutazione del militare non in costanza di rapporto di impiego in corso al 30 gennaio 1987 o prestato successivamente(art. 20  legge 958 del 24.12.1986 e art. 7 della legge 30.12.1991 n. 412 e Circolare Funzione Pubblica 20 febbraio 1992 n. 8574 in GU. n. 46 del 25.2.1992)

3)il servizio ATA non è utile ai fini della ricostruzione di carriera del personale docente di ogni ordine e grado, ma le note comuni precisano che: “il servizio prestato in qualità di incaricato ex. art 36 del CCNL 29/11/2007 è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio , qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg. interrompe la continuità” (ci si chiede riguarda anche incarico come  ATA?).

4) Il servizio non di ruolo materna  per i docenti di scuola secondaria non è valutabile ai fini della ricostruzione carriera: la poca chiarezza del CCNI lettera B Tabella di valutazione Anzianità di servizio porta le scuole a valutarlo come pre-ruolo. ma in questo caso ci si chiede dova va indicato nell’ALLEGATO D dichiarazione di anzianità di servizio: certamente non nel punto 3 lettera a) in quanto non è servizio riconoscibile ai fini della carriera. per farli valutare il Miur deve creare apposita casella come ha fatto con il ruolo dell’infanzia.

5) del resto il Miur per la scuola dell’infanzia ha fatto un apposito ALLEGATO D che non ha poi diffuso, gli ultimi due anni,  se non nelle pagine degli  Allegati. Tale ALLEGATO D non è completo manca la voce per il ruolo scuola primaria che va valutato sermpre 3 punti come da CCNI (Vedi-NOTA 4 TABELLE  VALUTAZIONI TITOLI E SERVIZI: punto I-anzianità di servizio lettera B)   “in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, , si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero ai sensi della presente voce,  nella scuola primaria(e viceversa),  mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo, analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado). Questo  porta le scuole  che fanno le graduatorie interne soprannumerari per l’infanzia ad un ‘errata valutazione dei punti nel caso il docente di scuola dell’infanzia abbia tra pre-ruolo e ruolo primaria più di 4 anni

6) la valutazione del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che hanno mantenuto lo status di parificate  congiuntamente a quello di paritarie

7) riconoscimento del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali

8) il congedo biennale per assistenza a familiare con grave disabilità(art. 5 D.L.vo n. 151/2001) che  non  è valido per la  progressione  di carriera per  alcune Ragionerie è valutabile dallo scorso anno come servizio di ruolo,

 

 

Seguimi e condividi i miei articoli