La O.M. Mobilità n. 30 del 24.2.24 al punto 9 dell’articolo 4 documentazione a corredo delle domande estende al convivente di fatto il punteggio per il ricongiungimento .
Infatti il comma 9 (pag. 14)recita (frase aggiunta : “…alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1 comma 36 e 37 della Legge 20 maggio 2016 n. 76”):
“9. In merito alla documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia , si precisa che il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, alla parte dell’unione civile , al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, comma 36 e 37 della legge 20 maggio 2016 n.76 , ai genitori o ai figli é attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento é comprovata con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica é anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione della presente ordinanza, ad eccezione dei figli nati entro la data di scadenza dei termini di presentazione della domanda , per i quali si prescinde da detto requisito”.
La modifica é stata introdotta anche a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 3896 del 17.6.2020 che ha equiparato la convivenza more uxorio al rapporto matrimoniale al fine della richiesta del pubblico dipendente di essere trasferito di sede per ricongiungimento con la compagna convivente .