La legge di stabilità(Legge 31 dicembre 2021 n. 234 S.O. n. 49 a G.U. n. 310 del 31.12.2021) per il 2022 con l’art. 1 comma 134(che modifica il comma 354 dell’art. 1 legge 11.12.2016 n. 232-LEGGE STABILITA’ 2017- ) ha reso strutturali e stabilizzato a decorrere dal 2021 le disposizioni dei congedi per il papà- introdotti dalla legge n. 92 del 28.6.2012-, congedo obbligatorio e facoltativo per il padre da fruirsi entro i 5 mesi dalla nascita del figlio .
il congedo obbligatorio diventa di 10 giorni dal 2021: è di 7 giorni per il 2020.
Il congedo facoltativo previsto per 1 giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione ,in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
L’INPS ha diramato sull’argomento la circolare 3.01.2022 n. 1 al punto 3-Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità- e nella stessa fa riferimento alla circolare n. 40 del 14.3.2013(clicca qui) nella quale per l’AMBITO DI APPLICAZIONE afferma: ” Alla luce di quanto disposto dall’art.1, commi 7 e 8 della citata legge 92 del 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ha chiarito che la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sino all’approvazione di apposita normativa che, su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione, individui e definisca gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche”
Infatti il Dipartimento della Funzione pubblica con nota n 8629 del 20.2.2013 si è espresso in tal senso(clicca qui).
QUINDI AL MOMENTO NON SI APPLICA ALLA SCUOLA. I docenti in base all’ultimo capoverso della nota della Funzione Pubblica di cui sopra pubblicato(clicca qui) come Chiarimenti in merito all’art. 4, c. 24 della legge n. 92 del 2012 nel sito della Funzione Pubblica possono godere del congedo parentale(ex astensione facoltativa) prevista dal Dl.vo 151del 2001 e dal CCNL Scuola , che può essere usufruito anche in contemporanea con l’obbligatoria della madre.
SI ALLEGA COMMA 134 DELLA LEGGE STABILITA’ 2022 e CIRCOLARE INPS N. 1 DEL 3.1.2022