LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 :ART. 3-ART.21- ART. 33 AGGIORNATO E DEROGA ALLA MOBILITA’

La O.M. MOBILITA’ 2004 prevede tra le deroghe:
“trovarsi nelle condizioni di cui agli articolo 21 e 33, commi 3, 5 e 6 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104”.

COSA SIGNIFICA RISPETTO ALLE PRECEDENZE LEGGE 104 nella Mobilità.
Tutti sappiamo che per la legge 104 handicap personale
a) l’art. 21 della 104 riguarda la persona handicappata (n.d.r. non grave articolo 3 comma 1 della stessa legge) con un grado di invalidità(n.d.r civile) superiore ai due terzi;
b) l’art. 33 comma 6 della 104 la persona maggiorenne handicappata in situazione di gravità che può usufruire dei permessi giornalieri .
Per assistenza a familiare con handicap grave la norma è regolata da art. 33 comma 3, 5 e 7, ma la O.M. mobilità come specificato in altro articolo( clicca qui) la limita solamente ad assistenza al figlio, assistenza al coniuge/equiparato , assistenza al genitore.
L’art. 33 comma 3 è invece più permissivo lo estende ad una platea maggiore parla anche di parente o affini entro il secondo grado(es. genitori, figli, fratelli/sorelle, nuora, cognato ecc) e lo estende qualora i genitori , coniuge/equiparato siano mancanti o affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i 65 anni di età il diritto ai 3 giorni di permesso è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado(es. zii, nipoti, pronipoti ecc).
Il diritto ai 3 giorni di permesso su richiesta può essere riconosciuto a più soggetti che possono usufruire in via alternativa fra di loro (ELIMINAZIONE REFERENTE UNICO).
L’interpello del Ministero del lavoro n. 19 del 26.6.2014 ha chiarito che i parenti o gli affini entro il terzo grado possono fruire dei 3 giorni di permesso mensile anche qualora le particolari condizioni previste si riferiscano ad uno solo dei soggetti menzionati dalla norma(coniuge o genitori) a nulla rilevando, invece, in quanto non richiesto, il riscontro della presenza nell’ambito familiare di parenti o affini di primo e secondo grado che possono assistere la persona disabile.
Il personale suddetto si trova quindi nelle condizioni previste dall’art 33 comma 3 legge 104.
In allegato si pubblicano ad ogni buon fine cinque file:
il primo con ALLEGATO G dichiarazione ai fini della fruizione delle deroghe O.M. Mobilita 2024 su deroghe
il secondo con art. 3 e 21Legge 5 febbraio 1992 n. 104
il terzo con art. 33 Legge 5 febbraio 1992 n. 104 aggiornato da D.Lvo 30/06/2022 n. 105 art 3 lett. B
il quarto con Interpello Ministero del lavoro n. 19 del 26.6.2014 estende il diritto alla fruizione dei 3 giorni dei permessi a parenti o affini entro il terzo grado.
Il quinto con circolare Funzione Pubblica n. 13 del 6.12.2010 n. 54293

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