LEGGE 159/2019: ART. 1 SOPPRESSI DA D.L. 73/2021 N. 73 (DECRETO SOSTEGNO BIS) CFU E PROVA ORALE ED INTEGRATA GRADUATORIA CONCORSO STRAORDINARIO SCUOLA SECONDARIA CON INCLUSI ELENCO NON GRADUATO

IL DECRETO LEGGE 29 OTTOBRE 2019 N. 126(convertito in legge 159/2019) PREVEDE ALL’ART. 1 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA.
In base a questo articolo è stato emanato sia il D.D. 510/2020 sulla procedura straordinaria per titolo ed esami nella scuola secondaria sia il D.D. 497/2020 sulla procedura straordinaria per l’abilitazione.
Il D.D. 510/2020 prevedeva la partecipazione a chi ,docente di scuola media e superiore, aveva come requisiti il titolo di accesso laurea e un servizio di 3 anni di servizio, e doveva superare solo una prova scritta e l’ integrazione del periodo di formazione iniziale e di prova con una prova orale che precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e di prova(art. 13 lett. b). ORA DETTO ARTICOLO 13 E’ STATO ABROGATO.
La commissione poi stilava la graduatoria in base alla prova scritta e ai titoli; coloro che non rientravano nel budget dei posti a concorso (elevati a 32.000 posti con D.D. 783/2020)venivano inseriti in un elenco non graduato e per conseguire l’abilitazione dovevano avere tre requisiti , due dei quali ora sono stati abrogati(CFU e prova orale).
L’art. 59 del D.L. 25-5-2021 N. 73(Decreto sostegnibis) ha apportato infatti con il comma 3 ed il comma 21 alcune modifiche all’ art. 1 della legge 159/2009 e precisamente:
1)il comma 3 prevede che la graduatoria di cui all’art. 1 comma 9 lett b)(formazione graduatoria dei vincitori sulla base della prova scritta e dei titoli nel limite dei posti 24.000 mila originari e poi diventati 32.000) è integrata con i soggetti che hanno conseguito nella prova scritta il punteggio minimo cioè quelli dell’elenco non graduato(art. 1 comma 9 lett. e);
2)il comma 21 prevede in riferimento all’art. 1 la soppressione al comma 9 lettera g(tale lettera prevede : abilitazione per chi è incluso nell’elenco non graduato- formato da coloro che hanno ottenuto il punteggio minino nella prova scritta- con il possesso di 3 requisiti – ) dei punti 2)(CFU) e 3) (Prova orale) – due dei tre requisiti – E DI CONSEGUENZA l’abrogazione del comma 13(Definizione acquisizione CFU-lett. a) e c)- e integrazione del periodo di formazione con prova orale per i vincitori di concorso-lett-b) e la prova orale di abilitazione per i non graduati e gli inclusi in graduatoria – lett.c)) che prevedeva quindi anche per i vincitori del concorso CFU e una prova orale in riferimento anche alla lettera f), secondo periodo del comma 9 dove è previsto la possibilità di conseguire l’abilitazione PRIMA DELL’IMMISSIONE IN RUOLO.

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