LEGGE 104 E PERMESSI (ART.33)

A seguito di vari quesiti si forniscono chiarimenti in merito alla concessione dei permessi di cui all’art. 33 della legge 104 del 5.2.1992 :

1)un docente o ATA che è portatore di handicap grave (art.3 comma 3 legge 104) o ha un parente ad esempio genitore portatore di handicap grave da assistere, deve all’inizio dell’anno scolastico presentare richiesta DOCUMENTATA al Dirigente scolastico per usufruire nel corso dell’anno di detti permessi.

2)il Dirigente è tenuto a formalizzare detto diritto in apposito decreto autorizzativo .
I PERMESSI in base al CCNL 29.11.2007 sono giornalieri : 3 giorni al mese in giornate non ricorrenti . Per il solo personale ATA sono previsti anche i permessi orari dall’art. 32 CCNL del 19.4.2018 nel limite massimo di 18 ore mensili(ora art. 68 dell’ipotesi del CCNL del 14 luglio 23) ed é espressamente previsto che il dipendente per i permessi mensili di cui all ‘art. 33 comma 3 legge 104/92 predisponga di norma una programmazione mensile .
La Circolare n. 13/2010(citata dall’Aran nella nota 12 dell’art. 15 comma 6 del CCNL SCUOLA del 29.11.2007 della RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI) diramata dal Dipartimento della Funzione Pubblica al punto 7 “Oneri del dipendente interessato alla fruizione delle agevolazioni” cosí recita : “Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrá comunicare al Dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo , se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese al fine di consentire una migliore organizzazione dell’attività amministrativa “.

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