IVS: AUMENTI 4 PUNTI PERCENTUALI DAL 1.7.2023 AL 31.12.2023

L’INPS con messaggio n. 1932 del 24.5.23 dá le indicazioni per l’art. 39 ,comma 1, del D.L. 4.5.23 n. 48 che prevede che per i periodi di paga dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero dell’IVS é incrementato di 4 punti percentuali senza ulteriori effetti sulla tredicesima.
Attualmente l’art. 1 comma 282 della legge 197/2022(legge Bilancio 2023) prevede che vengano riconosciuti per i periodi di paga dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 :
-nella misura di 2 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile , parametrata su base mensile su tredici mensilità , non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
– nella misura del 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile parametrata su base mensile su tredici mensilità non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima .

Pertanto esonero contributi ivs per il periodo di paga dal 1 luglio al 31 dicembre 23 é riconosciuto :
-nella misura di 6 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’ importo mensile di 2.692 euro;
– nella misura di 7 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.
NESSUNO EFFETTO DEI 4 PUNTI SULLA TREDICESIMA.

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