INDICAZIONI OPERATIVE ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE

L’USR del Piemonte ha emanato  il 5.10.2015 una nota(clicca qui) nella quale dà indicazioni sulle attività alternative alla religione cattolica.

Lo stesso aveva fatto l’USR di Bologna a febbraio del 2015 e di cui abbiamo dato notizia con apposito articolo(clicca qui)

La scuola  pertanto ha l’obbligo di predisporre le attività alternative.
Si segnala una recente sentenza del Consiglio di Stato del 7 maggio 2010 n. 2749(clicca qui) sulla facoltatività delle attività alternative che in un passo, si è soffermata proprio su questo aspetto specifico, relazionando quanto segue: “la mancata attivazione dell’insegnamento alternativo può incidere sulla libertà religiosa dello studente o delle famiglia: la scelta di seguire l’ora di religione potrebbe essere pesantemente condizionata dall’assenza di alternative formative, perché tale assenza va, sia pure indirettamente ad incidere su un altro valore costituzionale, che è il diritto all’istruzione sancito dall’art. 34 Cost. Ciò evidentemente non contraddice il carattere facoltativo dell’insegnamento alternativo: tale insegnamento è, e deve restare, facoltativo per lo studente, che può certamente non sceglierlo senza essere discriminato, ma la sua istituzione deve considerarsi obbligatoria per la scuola”.
Ecco il motivo per cui alcune scuole collocano generalmente le attività alternative alla prima o ultima ora.

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