Questa mattina 9.2.2018 è stato firmato da GGIL CISL e UIL il contratto scuola.
IL TESTO E’ PRESENTE SUL SITO DELL’ARAN(CLICCA QUI)
Non hanno firmato nè lo SNALS nè la GILDA.
In allegato la tabella A1 degli incrementi mensili tabellari , la tabella B1 nuova retribuzione tabellare annua e la tabella C1 indennità di vacanza contrattuale conglobata di cui all’art. 35 nonchè le tabelle E1.1 E1.2 e E1.3 dell’incremento delle indennità fisse (Retribuzione Professionale docenti , indennità di direzione, Compenso individuale accessorio) da 1.3.18 di cui all’ art. 38.
Il nuovo contratto si riferisce agli anni 2016, 2017 e 2018 e riconosce aumenti da 84 a 111 euro mensili in coerenza con l’Intesa del 30 novembre 2016 tra Governo e Organizzazioni sindacali, anche grazie alla previsione di un apposito elemento perequativo(art. 37), che interessa soprattutto le qualifiche iniziali, limitatamente però a SOLI 10 mesi da marzo 2018 a dicembre 2018,(Tabella D1- SCUOLA- Elemento perequativo). E dopo nel 2019?
“Art. 35
Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 2 del CCNL Scuola 4/8/2011, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella A1, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall’allegata Tabella B1.
3. A decorrere dal 1/4/2018, l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C1.”
“Art. 38
Incrementi delle indennità fisse
1. Le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo le discipline previste nei precedenti CCNL e sono incrementate come di seguito indicato:
a) la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 83 del CCNL Scuola del 29/11/2007 è incrementata con la decorrenza e degli importi lordi per dodici mensilità indicati nell’allegata tabella E1.1;
b) la parte fissa dell’indennità di direzione dei DSGA di cui all’art. 56, comma 2 del CCNL Scuola del 29/11/2007 è incrementata con la decorrenza e dell’importo lordo annuo indicato nell’allegata tabella E1.2;
c) il compenso individuale accessorio per il personale ATA di cui all’art. 82 del CCNL Scuola del 29/11/2007, è incrementato con la decorrenza e degli importi lordi per dodici mensilità indicati nell’allegata tabella E1.3.”
“Art. 37
Elemento perequativo
1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è riconosciuto al personale individuato nell’allegata Tabella D1 e nelle misure ivi indicate, un elemento perequativo mensile, in relazione ai mesi di servizio nel periodo 1/3/2018 – 31/12/2018.
La frazione di mese superiore a quindici giorni dà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
2. L’elemento perequativo di cui al comma 1 non è computato agli effetti dell’articolo 36 (Effetti dei nuovi stipendi) comma 2, secondo periodo ed è corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo 1/3/2018-31/12/2018.”