Da domani 15 giugno fino al 30 giugno 2015 i docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria possono chiedere online l’utilizzazione e/o assegnazione provvisoria.
” Il personale interessato a produrre domanda anche per diverso ordine di scuola è tenuto a rispettare i termini del proprio ordine di appartenenza. Qualora le funzioni per la presentazione online non fossero disponibili, la suddetta domanda è prodotta in forma cartacea”
Nella provincia di Forlì-Cesena dopo i movimenti relativi all’ a.s. 2015/16 NON risultano posizioni di esubero di posti comuni/sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria(Nota U.S.P. FC 19.05.2015 prot. 2286)
La normativa è regolata dal CCNI UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE(ipotesi 13.05.2015)(clicca qui).
Per la documentazione da allegare si invita a leggere la nota Miur 19.5.2015(clicca qui) dove si precisa che per il punteggio spettante per l’utilizzazione(da indicare SEZ. C punto 1) non è necessario allegare documentazione in quanto deve essere attribuito dalla scuola; deve essere allegata per il riconoscimento delle precedenze(sez D) dichiarazione personale ed eventuale certificazione; in ogni caso vanno documentate con dichiarazione personale ed eventuale certificazione i requisiti richiesti per l’A.P. oltre naturalmente l’eventuale riconoscimento di precedenze
L’USP di Forlì ha pubblicato sul sito la modulistica(clicca qui)
Si ricorda che il personale di scuola media e superiore dovrà presentare domande esclusivamente online dal 1 luglio al 15 luglio 2015
UTILIZZAZIONE
– utilizzazione può essere richiesta anche per due province, una per quella di titolarità.
– per il numero di sedi richieste per il trasferimento ( 15 sedi scuola infanzia e primaria , 20 sedi scuola secondaria)
– per lo stesso ruolo ma anche per altro ruolo
UTILIZZAZIONE NELL’AMBITO DELLA PROVINCIA DI TITOLARITA’
Personale che può chiedere l’utilizzazione (art. 2 CCNI) :
– docenti in soprannumero sull’organico di fatto(art. 5 comma 10) di titolarità (art. 2 comma 1
lett a)
– docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata dal 2007/08 che chiedono il rientro nei 9 anni nella scuola di precedente titolarità o nel comune (art. 2 comma 1 lett. b)
– docenti in soprannumero ,titolari D.O.P. e senza sede (art. 2 comma 1 lett. d)
– docenti DOP trasferiti d’ufficio su sede( art. 2 comma 1 lett e)
– docenti DOS della scuola superiore (art. 2 comma 1 lett. f)
– docenti appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero che richiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso o su posti di sostegno (art. 2 comma 1 lett h) (Attenzione è necessario barrare SI nella sez. C casella 4 o 5 o 6 .Il docente è appartenente a classe di concorso o posto in esubero nella provincia)
-docenti titolari di insegnamento posto comune in possesso del titolo di specializzazione
che chiedono di essere utilizzati solo su posti di sostegno nell’ambito delle stesso grado di istruzione(art. 2 comma 1 lett i)
-docenti che hanno superato o che stiano frequentando un corso per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno (art. 2 comma 1 lett j)
– docenti di scuola primaria titolari di posto comune che, in possesso del titolo per l’insegnamento di lingua straniera ,chiedono l’utilizzo sulla lingua straniera(art. 2 lettera i)
Altre situazioni previste dall’art. 2
UTILIZZAZIONE PER ALTRA PROVINCIA
(Attenzione è necessario barrare SI nella sez. C casella 4 o 5 o 6 : Il docente è appartenente a classe di concorso o posto in esubero nella provincia)
Subordinata all’appartenenza a classe di concorso in esubero(art. 2 comma 4) e può essere
chiesta sia per posto comune (punto 43 ALLEGATO 3 sequenza operativa) che per
sostegno(punto 39 e 40 ALLEGATO 3 sequenza operativa)
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
– l’assegnazione provvisoria può essere chiesta per una sola provincia
– per il numero delle sedi richieste per il trasferimento(20 scuola dell’infanzia e scuole primaria- 15 per la scuola secondaria)
– per la classe di concorso/ruolo di titolarità
– in subordine ed in aggiunta anche per altre classi di concorso/ruolo se si è in possesso della relativa abilitazione e se si è superato il periodo di prova
MOTIVI PER RICHIEDERE L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA(ART 7)
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
– ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
– ricongiungimento ai figli (o agli affidati) ;
– gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
– ricongiungimento ai genitori.
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA NELL’AMBITO DELLA PROVINCIA
Docenti nominati in ruolo con decorrenza giuridica antecedente all’anno scolastico all’1.9.2015
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER ALTRA PROVINCIA
– docenti nominati in ruolo con decorrenza giuridica 1 settembre 2012 e precedenti
Non possono presentare domanda di assegnazione provvisoria per altra provincia i docenti
assunti in ruolo con decorrenza giuridica 1 settembre 2013 con le seguenti eccezioni:
-Lavoratrici madri o in alternativa lavoratori padri che hanno figli di età da 3 anni fino a 8 anni pur non usufruendo della precedenza
– i docenti che hanno le precedenze di cui all’art. 8 ,punti I, III , IV , VI e VII e precisamente:
Punto I , Personale con gravi motivi di salute lett a) e lett b)(non vedente, emodializzato)
Punto III, personale con disabilità e personale che ha bisogno di cure continuative:
lett. d ) , lett. e) e lett f) (disabili di cu all’art.. 21, legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai 2/3; personale che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo; disabili di cui all’art. 33 comma 6 legge 104/92(situazione di gravità)
Punto IV- assistenza lett g , lett h e lett i( personale destinatario legge 104/92 art. 33 c. 5 e 7(coniuge genitore ,figlio unico ); personale destinatario legge 104/92 art. 33 c. 5 e 7( unico parente o affine entro il 3 grado o affidatario; lavoratrice madre/lavoratore padre con figlio di età inferiore a 3 anni ),
Punto VI – personale coniuge militare,
Punto VII- personale che ricopre cariche pubbliche