Il MIUR, oggi 23.11.2017, ha emanato sia il D.M. 919, disciplinante le cessazioni dal servizio del personale scolastico dall’1/9/2018 per l’accesso al trattamento di quiescenza, sia la nota prot. 50436, riportante le indicazioni operative.
E’ già presente in istanza online l’applicazione per la presentazione della domanda.
Termine per la presentazione delle domande di cessazione
È fissato al 20 dicembre p.v. il termine finale per la presentazione, da parte del personale docente, educativo, ATA della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1 settembre 2018.
Requisiti anagrafici e contributivi
Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2018 (collocamento d’ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2018 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2018, senza operare alcun arrotondamento.
“Opzione donna” – Requisiti di accesso
Possono esercitare tale facoltà le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari a 57 anni per le dipendenti.
Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione della pensione
Il termine del 20 dicembre p.v. deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.
La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).
Presentazione delle istanze
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:
- Il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione, esclusivamente, mediante la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it).
Le domande di trattenimento in servizio ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 20 dicembre.
Gestione delle istanze
L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati successivamente con nota congiunta MIUR/INPS. I termini per tale accertamento terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell’eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
Gli Uffici Scolastici Territoriali provvederanno all’esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1 settembre 2018. Tale attività è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e MIUR.
Apposita circolare operativa condivisa tra MIUR e INPS sarà emanata per fornire le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo.
Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l’apposita funzione dopo l’accertamento del diritto a pensione da parte dell’INPS.
Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l’organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.
Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti, di cui sarà data in ogni caso informazione dall’INPS al dipendente.
La segreteria scolastica o l’Ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI.
Trattenimento in servizio
Nulla è innovato rispetto al comma 3, dell’articolo 509 del DLGS 297/94 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Pertanto, nel 2018 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 66 anni e sette mesi di età entro il 31 agosto 2018, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1° settembre 2018
Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio.
Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.
APE sociale
Successive indicazioni anche alla luce di eventuali interventi normativi saranno fornite con riguardo alle cessazioni dal servizio di coloro che hanno avuto il riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale.
NATURALMENTE DOVRA’ ESSERE PRESENTATA ANCHE LA DOMANDA DI PENSIONE ALL’INPS ONLINE O TRAMITE PATRONATO PER AVERE IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE DALL’1.9.2018.