Con il decreto legge n. 44 del 22.4.23 pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 23.4.23, che con il comma 20 lettera a) dell’art. 5 ha modificato il comma 3 dell’art. 399 del D.L.VO 297/94 sciogliendo così in modo positivo la riserva per coloro che nominati in ruolo dall’1.9.2022 avevano presentato domanda di mobilità.
Nella nuova formulazione del comma 3 le disposizioni di vincolo triennale si applicano a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024.
Viene poi nella lettera b) del comma 20 dell’art. 5 abrogato il comma 3-bis dell’art. 399 del D.L.VO 297/94 che prevedeva la cancellazione dalle graduatorie anche per supplenze annuali dopo aver superato l’anno di prova.