CONTROLLI PRENATALI : ASSENZE

L’art. 14 del D.L.gs. 151/2001  prevede il diritto per le lavoratrici madri  a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali.

“ART. 14. Controlli prenatali.
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)
1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di  effettuazione degli esami.”

L’INPS ha emanato per i suoi dipendenti la circolare n .139 del 29.7.2002 di cui si riporta il passo relativo ai permessi in oggetto:

. Controlli Prenatali

Ai sensi dell’art. 14 del T.U. e dell’ art. 19 comma 9 del CCNL 1995, le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche che debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
Per la fruizione di tali permessi  deve essere presentata alla sede di appartenenza apposita istanza e successivamente la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami.
Tali permessi non configurano assenza per malattia, né sono riconducibili alla normativa in materia di permessi per visite specialistiche di cui ai Messaggi n. 449 del 26.2.2002 e n. 666 del 21.3.2002″

Tali assenze rientrano nel comparto scuola nel  comma 7 dell’art. 15 del CCNL Scuola del 29.11.2007(“il dipendente ha diritto inoltre. ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”).

Con apposito articolo dal titolo  “esami prenatali: assenze” sarà approfondito con normativa ARAN  il diritto ai permessi.

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