CONTINUITA’ NELLA SCUOLA: GRADUATORIA INTERNA

Un docente trasferito nella scuola A a decorrere dall’1.9.2014 chiede se la scuola nel compilare la graduatoria interna  a maggio 2016 debba attribuirgli il punteggio di un anno di continuità.

Consiglio di compilare anche dilingentemente l’ALLEGATO F che in caso di contenzioso è l’unico documento che può FARGLI DARE RAGIONE, in caso di contenzioso ricorso all’USP,   nel quale è indicata la scuola in cui nel corrente anno scolastico presta servizio di attuale titolarìtà che deve essere la stessa di quella indicata nello spazio anni di continuità(si ricorda che l’Assegnazione Provvisoria interrompe la continuità).

La scuola sostiene che il punteggio spetta solo se il docente si trova al quarto anno di servizio.

Niente di più errato : ciò vale per i trasferimenti; non per la graduatoria interna per la quale il docente che si trova al secondo anno di servizio ha diritto a punti 2 per un anno di continuità.

Alcune scuole incorrono in questo errore, peccando di superficialità,   perché non leggono la nota 5 bis che in riferimento alla graduatoria interna riformula il punto C)  AI FINI DELLA CONTINUITA’ NELLA SCUOLA aggiungendo anche il punto C 0) per la continuità nel Comune.

Pertanto perpetrano l’errore consegnando agli interessati come scheda da compilare la fotocopia della tabella senza le opportune variazioni previste dalla nota 5 bis

Un altro errore in cui le scuole potrebbero cadere è quello della  non valutazione a seguito partecipazione agli esami di stato negli a.s.  1998/99, 1999/00, 2000/2001 lettera H,  in quanto il Miur non ha modificato l‘errore materiale della tabella ai fini della cumulabilità dei 10 punti togliendo la lettera H),  che non rientra nel limite massimo dei 10 punti, ma l’ha fatto presente solo nella nota 8 aprile 2016 prot. 9520 di trasmissione della O.M. e del CCNI

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