L’ARAN con orientamento pubblicato sul sito il 5.4.2016(clicca qui) si e espresso in merito alla retribuzione del congedo parentale per i primi 30 giorni.
Il congedo parentale a cui ha diritto ciascun genitore nei primi dodici anni di vita(prima era nei primi 8 anni) va retribuito per i primi 30 giorni per intero solo se usufruito entro il 6 anno di vita del bambino (Dlvo 80/2015 alla luce degli art. 32 e 34 modificati TU 151/2001: prima era entro i 3 anni).
Se invece i 30 giorni sono richiesti per la prima volta dopo(prima era dopo il terzo anno) il sesto anno di vita il trattamento economico al 100% della retribuzione può essere riconosciuto fino all’ottavo anno di età del bambino in presenza di un reddito individuale pari a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione(per il 2016 euro 16.311,43: pag. 7 Circ. inps 17.3.2016 N. 51) . In caso contrario verrà retribuito al 30%