Con Circolare n. 69 del 28.4.2016(clicca qui) l’INPS ha fornito chiarimenti sulle modifiche introdotte dal DLVO 80/2015 al DLVO 151/2001 in particolare al punto 1 sull’art 16(casi di parti “fortemente” prematuri : cioè prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto) con 2 esempi dopo aver spiegato la modifica introdotta:
“La disciplina previgente prevedeva un congedo di maternità coincidente con i 5 mesi successivi al giorno del parto (circ. 45/2000, par. B e C).
Con la riforma della lett. d) dell’art. 16 T.U., invece, su indicazione ministeriale, il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi post partum ex lett. c) dell’art. 16 cit. tutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data presunta del parto, risultando così di durata complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsto.”
SI riporta ad ogni buon fine il testo del Dlvo 151/2001 come modificato dal D.vo. 80/2015:
“Il comma 1, lett. d) dell’art. 16 T.U. è stato novellato nel seguente modo:
1.“E’ vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;
d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.
Si fa presente che la suddetta circolare INPS fornisce al punto 2 chiarimenti anche sul nuovo art. 16 bis introdotto dal DLvo 80/2015 riguardante rinvio e sospensione del congedo obbligatorio in caso di ricovero del bambino.
Aveva già affrontato il problema la fondazione Consulenti del lavoro con circolare n. 17 del 21.7.2015(clicca qui)