CMM 2.3.2023 N. 14840:TRASMISSIONE O.M. 36 e O.M. 38- NOVITÀ INTRODOTTE

Con la nota 14840 del 2.3.2023 il Ministero dell‘Istruzione e del Merito ha trasmesso la O.M. 36 e la O.M. 38 nonché il CCNI 18.5.2022.
Nella stessa fornisce lo scadenzario (presentazione domande)con la tempistica della operazioni (comunicazioni al SIDI dei posto disponibili – comunicazione al SIDI domande – pubblicazione dei movimenti).

Segnala anche le novitá introdotte sui vincoli e sul referente unico.

  1. VINCOLO TRIENNALE PER I NEOIMMESSI IN RUOLO assunti a tempo indeterminato da 2022/2023 di permanenza nella scuola ove hanno svolto il periodo di prova nel medesimo tipo di posto o classe di concorso per non meno di tre anni.
    IL VINCOLO TRIENNALE NON SI APPLICA
    – nei casi di soprannumero o di esubero;
    – nei casi previsti dall’art. 33, comma 5 (assistenza a persona disabilità grave )o 6 (lavoratore disabile in situazione di gravità) della legge104/92 limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.
    Tali docenti possono ,nelle more di adozione di un chiarimento legislativo, presentare domanda per la partecipazione alla procedura di mobilitá.
    Naturalmente tale domande andranno valutate e convalidate solo subordinatamente all’entrata in vigore dell’intervento legislativo di chiarimento.
    I DOCENTI NOMINATI A TEMPO DETERMINATO NELL’a.s. 2021/22(art.59 c. 4 D.L. 73/2021), ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA GIURIDICA A.S. 2021/22 NON SONO ASSOGGETTATI AL VINCOLO TRIENNALE.
    La possibilità di presentare domanda di mobilità nel primo anno di ruolo a decorrere dal 2022/23 per ottenere la sede di titolarità prevista dall’art. 2, comma 7 del CCNI 2022 è disapplicata (art. 1 comma 8 O.M.36) .
    2)VINCOLO TRIENNALE per i docenti che abbiano ottenuto a decorrere dall’anno scolastico 2022/23 per trasferimento interprovinciale la titolaritá in una qualunque sede della provincia richiesta (art. 58, comma 2, n. 6) lett. f),secondo periodo del D.L. 73 del 25.5.021 in legge 106 del 23.7.21).
    3)VINCOLO TRIENNALE per i docenti che abbiano ottenuto il trasferimento con richiesta puntuale di scuola la titolarità su scuola sia per trasferimento(mobilità territoriale) sia per passaggio di cattedra o di ruolo(mobilità professionale)(CCNL scuola 10.4.18 art. 22 comma 4 lette a1) già presente in art. 2 comma 2 CCNI mobilità 6.3.2019).
    ATTENZIONE : ANCHE nel caso di mobilità (passaggio di ruolo o di cattedra) ottenuta su scuola nell’ambito del Comune dì titolarità (anche nella seconda fase da posto comune a posto di sostegno e viceversa ) si applica IL VINCOLO TRIENNALE
    IL VINCOLO TRIENNALE per il punto 2) e 3) non si applica:
    -ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 nel caso abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune dove si applica la precedenza ;
    -ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata , ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
    ACCANTONAMENTO SEDI DISPONIBILI in caso di contrazione organico per docenti sostegno e concorso straordinario.
    TRASFERIMENTI DOCENTI SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA : assolti gli obblighi di permanenza possono presentare domanda per posto comune se in possesso del titolo di abilitazione.
    MOBILITÁ PROFESSIONALE VERSO DISCIPLINE LICEI MUSICALI: chiarimenti .
    REFERENTE UNICO: eliminata la figura da art. 3 Dlvo 39.6.22 n. 105.
    Fermo restando la disciplina di cui all’art. 13 comma 1, punto IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITÀ ;ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITÀ ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE del CCNI 2022 la precedenza in presenza di più figli appartenenti al personale docente é riconosciuta ai figli in presenza delle seguenti condizioni :
    a) documentata impossibilitá del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi ;
    b) richiesta di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario (art. 42 c. 5 Dlvo 151/2001).
    Ferma restando la disciplina dell’art. 13, comma 2 ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO. del CCNI 2022, tutti i figli di genitore disabile in situazione di gravità che beneficiano della precedenza non sono inseriti nella graduatoria di istituto per l’individuazione dei perdenti posto.
    SI precisa che l’esclusione dalla graduatoria di istituto si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito e solo a condizione che si sia presentata per a.s. 2023/24 domanda volontaria di trasferimento per il domicilio dell’assistito come prima preferenza .
    PERSONALE ATA
    -collaboratore scolastico ex LSU può presentare domanda di mobilità solo se immesso in ruolo a tempo pieno o abbia beneficiario della conversione da tempo parziale a tempo pieno;
    -assistente amministrativo e tecnico ex LSU può presentare domanda di mobilità solo se immesso in ruolo a tempo pieno o abbia beneficiato della conversione da tempo parziale a tempo pieno
    -DSGA non partecipa alla Mobilitá per un triennio: in caso di indisponibilità può scegliere una diversa sede;
    – Assistente tecnico laboratorio informatica trasferimento in scuole infanzia, primaria e scuola media sulla base delle preferenze espresse.
    MODALITÁ ACCESSO DOMANDA
    Non è più previsto inserimento del codice personale al fine di confermare L ‘inoltro /annullamento dell ‘inoltro, nonche la cancellazione delle istanze ed il caricamento degli allegati in quanto oggi si usa Per accedere lo SPID o la CIE.
    INDICAZIONI SUL PERSONALE SOPRANNUMERARIO :
    Graduatorie interne di istituto ex Dos : se svolto senza soluzione di continuitá annuale presso lo stesso istituto negli anni precedenti il presente anno scolastico , va conteggiato (art. 21 comma 11 punto 2 CCNI 18 maggio 2022.);
    Docente soprannumerario su sostegno tipologia (singola) vista/ udito/ psicofisici partecipa ai movimenti con precedenza qualora in possesso di titolo di specializzazione su altra tipologia nella stessa scuola ove presente il posto disponibile(chiarimento art. 19 comma 2 e art. 21 comma 1 CCNI 18 maggio 2022),



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