A quesito posto da un dirigente scolastico su permessi retribuiti a personale assunto a tempo determinato in base all’art. 35 comma 12 del CCNL 18.1.2024 Aran risponde il 20.02.2024 (clicca qui)che la decorrenza del CCNL decorre dal giorno successivo alla data di stipulazione che è avvenuta in data 18.1.24 e non alla data di pubblicazione sulla G.U. e che il personale docente educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico( 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno)(art. 35 comma 12) compreso il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica (comma 5) ha diritto , a domanda, a tre giorni di permesso retribuito , nell’anno scolastico , per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione .
il personale ATA può usufruirne anche ad ore con le modalità di cui all’art. 67.
Conclude che a parere dell’Agenzia i permessi non andranno riproporzionato in quanto non risulta rilevante il giorno di decorrenza del CCNL ma la tipologia del contratto in essere, vale a dire che il personale in servizio con il contratto a tempo determinato(31 agosto o 30 giugno) al momento dell’entrata in vigore del CCNL 19.1.2024 ha diritto ai 3 giorni di permesso retribuito senza alcuna riduzione .
CHIARIMENTO ARAN SU PERMESSI PERSONALI RETRIBUITI PERSONALE NON DI RUOLO
Documenti allegati