Coloro che maturano i 65 anni entro il 31.8.2021 e entro la stessa data i 41 anni e 10 mesi se donne ed i 42 anni e 10 mesi se uomini come chiarisce la circolare dell’USP di Forlì (clicca qui) devono essere collocati d’ufficio dalla scuola.
In effetti la circolare del MI non lo dice in maniera chiara e non è indicato nella tabella ALLEGATA dei requisiti 2021, ma in ciò aiuta l’USP di Bologna che ha pubblicato con la Sua circolare sulle pensioni pubblicata il 20.11.20 sul sito(clicca qui) una apposita tabella su questa tipologia(tabella B: DPR 29.12.1973 n. 1092 ,art. 4 clicca qui).
inoltre l’USP di Milano nella circolare sule pensioni(clicca qui) cita la norma art. 2 comma 5 del D.L. 101/2013 che in riferimento all’art. 24 comma 4 del D.L. 201 del 6.12. 2011 fornisce l’interpretazione autentica precisando che chi raggiunge il limite ordinamentale(65 anni secondo il DPR 29.12.1973 n. 1092)- non modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia(attualmente 67 anni), ed ha i requisiti pensione l’amministrazione deve collocarlo in pensione d’ufficio.
Pertanto detto personale non deve presentare domanda di cessazione online, deve attendere- ed eventualmente sollecitare- il provvedimento di cessazione d’ufficio del Dirigente scolastico, ma deve fare comunque la sola domanda all’INPS entro il 28 di febbraio per riscuotere la pensione dal 1 settembre 2021.
Detto personale essendo collocato in pensione d’ufficio ,come tutte le cessazioni d’ufficio(art. 72 D.L. 112/08) riscuoterà la buonuscita a rate dopo un anno e non dopo 2 anni.
Infatti la circolare INPS 5/6/2014 n. 73(clicca qui) al punto 3.1. prevede il termine di 12 mesi per i collocati d’ufficio(“1-raggiungimento dei limiti di età; a questo proposito si sottolinea che rientrano tra le cessazioni per limiti di età i collocamenti a riposo d’ufficio disposti dalle amministrazioni al raggiungimento del limite di età ordinamentale (65 anni per la maggior parte dei dipendenti pubblici), anche se inferiore al limite di età per la pensione di vecchiaia, e in presenza dell’avvenuto conseguimento del diritto a pensione; 3-cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72, comma 11, del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 (cfr. messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012)” ).
Si allega pagina del sito INPS sui termini di riscossione buonuscita(clicca qui).
Certamente se l’interessato presenta domanda di cessazione e non aspetta il collocamento d’ufficio, l’INPS la dà dopo due anni.