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MOBILITA’ : VALUTAZIONE SERVIZIO PRERUOLO SCUOLA PARITARIA

 

A seguito di quesiti posti da alcune neoimmessi in ruolo sul servizio prestato nella scuola paritaria nei trasferimenti si precisa, come prevede l’ultimo capoverso della premessa alle note comuni alla tabelle dei trasferimento :

Il servizio prestato nella scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera con queste eccezioni:

-servizio prestato fino al 31.8.2008  nelle scuole paritarie primarie che hanno mantenuto lo status di parificate  congiuntamente a quello di  paritarie e quindi indipendentemente dal riconoscimento della parità.
Lo status della parifica, che è quello che dà diritto alla valutazione del servizio , è legata a convenzioni che in base alla legge 27 del 3.2.2006(D.L. 5.12.2005 n. 250) art. 1- bis comma 6 si sono risolte di diritto al temine dell’a.s. 2007/08 come precisa la circolare  5.2.2010 prot n. 153  dell’ USR del Piemonte(clicca qui).

– servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell’infanzia(ex materne) comunali. Non deve quindi essere riconosciuto il servizio svolto presso scuole materne divenute paritarie, ma private.
E’ lo status di comunali, che è quello che da diritto alla valutazione del servizio.

In sostanza la parità sia per le scuole elementari parificate sia per le scuole  materne comunali non influisce sulla valutazione del servizio prestato.

Come nel passato (art. 485 c. 1 e 2  del Dlvo 16.4.1944 n. 297  e art.1 e 2 D.L. 19.6.1970  n. 370 conv. in legge 26.7.1970 n. 576) si valutano i servizi prestati nella scuola elementare parificate  in base al possesso dello status di parifica e i servizi prestati nelle scuole materne comunali  in base allo status di comunali.

Per un approfondimento del problema si rimanda ad apposito articolo da me pubblicato nel 2012(clicca qui).

Normativa di riferimento:

Nota Mef prot. 69064 del 4.8.2010 ( che cita sia la nota Miur 15830 del 20.10.2009 sia la Nota Miur  prot. n. 5356 del 5.5.2010 indirizzate  in risposta dal Miur all’USP di Bologna ed al’USR di Torino) (clicca qui)

IN ALLEGATO LE GUIDE OPERATIVE MIUR PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI MOBILITA’ ONLINE  DI SCUOLA PRIMARIA E DI SCUOLA DELL’INFANZIA



SOPPRESSIONE TRATTENIMENTO IN SERVIZIO E DIVIETO DI CUMULO

Ieri 19.2.2015 la Madia ha firmato(clicca qui) la circolare n. 2 applicativa del D.L. 90/2014 convertito in legge 114/2014 sulla «Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro»  che conferma e regola l’uscita obbligatoria (con pochissime eccezioni)  per chi abbia raggiunto l’età della pensione e ridefinisce la disciplina della risoluzione unilaterale. Tale circolare è in attesa di registrazione da parte della Corte dei conti.
Nel comparto scuola tale decreto legge ha già trovato applicazione con effetti al 31 agosto 2014.
La circolare, concordata  con il ministero del Lavoro, analizza anche le ipotesi di  prosecuzione del rapporto di lavoro che riguardano in particolare il caso in cui il dipendente non abbia maturato alcun diritto alla pensione al termine dell’età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. In tali casi, il rapporto di lavoro prosegue «per permettere al dipendente di maturare i requisiti minimi previsti per l’accesso a pensione non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età».
Si invita a leggere il commento di Michele Napoli(clicca qui) su detta circolare che ad una lettura approfondita risulta poco chiara in alcuni punti come la risoluzione del rapporto di lavoro

Si rende noto che è stata pubblicata sulla G.U. n. 37 del 14.2.2015 a pag. 90 dopo la registrazione del 20 gennaio 2015 la circolare del 4 dicembre 2014 n. 6 (clicca qui)  della Madia sul divieto  al personale in pensione di cumulo e sulle eccezioni ,” incarichi consentiti” come ad esempio quello di docenza pag. – 6 della circolare, applicatIva dell’art. 6 del D.L. 90/2014

 



USR BO: NOTA 18.02.2015 INDICAZIONI OPERATIVE ATTIVITA’ ALTERNATIVE RELIGIONE CATTOLICA

L’USR di Bologna ha emanato la nota prot. 1761 del 18.02.2015(Clicca qui)   per fornire nuovamente indicazioni operative sulle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica.  al fine di corrispondere alle rIchieste di chiarimento, facendo seguito a quanto già espresso  con nota  prot. 11643 del 29.09.2010(ALLEGATA IN CALCE)



AVVISO: PRECISAZIONI CODICI INDIRIZZO ESAMI II PROVA ESAMI STATO

Con avviso del 5 febbraio 2015(clicca qui) il Miur in relazione al D.M. n. 39 del 29 gennaio 2015 relativo alle materie oggetto della seconda prova scritta ha fatto alcune precisazioni sui codici indrizzo esami.

Si segnala la seguente pagina relativa all’esame di Stato secondo ciclo contenente Novita a.s. 2014/15(clicca qui)

Si rinvia al mio articolo pubblicato il 30 gennaio 2015(clicca qui) contenente il link al Comunicato del Miur in cui sono presenti i testi sia della C.M. 1 sia del D.M. 39 con le relative tabelle



VALIDITA’ 2014

Al momento in cui scrivo l’unico anno non UTILE, ai fini della progressione di carriera,  è il 2013( art. 1 comma 1 lett. b) DPR 122/2013 che proroga al 2013 il blocco dello scatto previsto dall’art. 9 comma 23 del D.L. 78/10).

Erano sorti dei dubbi sulla validità del  2014 in quanto la DPT  nel cedolino di dicembre 2014 non aveva indicata la scadenza 31.12.2014, presente invece  nel cedolino di novembre.

Il dubbio era avvalorato da una errata interpretazione del comma 256 della legge di stabilità che, come precisa Leggi Oggi (clicca qui). , riguarda la proroga del blocco del rinnovo dei contratti.

Ma in effetti il blocco degli anni 2010, 2011 e  2012 poi sbloccati era contenuto nell’art. 9 del comma 23 DL 78/10 e non nel comma 21.

Infatti il tesoro ha dato regolarmente nel cedolino di gennaio 2015 il passaggio di gradone confermando la validità del 2014, in quanto il 2014 non è bloccato.



IPOTESI CHIUSURA SABATO

L’USR Regione Emilia-Romagna ha emanato(clicca qui) una nota congiunta datata 9 gennaio 2015  con l’assessorato alla Scuola della Regione avente per oggetto: Ipotesi di chiusura del servizio scolastico nella giornata del sabato, inviandola ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della Regione in cui ribadisce in merito alla chiusura generalizzata degli edifici scolastici nella giornata del sabato che la competenza è delle scuole solo per rispondere a esigenze dell’utenza e non solo per conseguire risparmi di spesa.