Il MIM ha emanato la nota 3023 del 22/4/2024(clicca qui) comunicando la riapertura dei termini per la richiesta telematica del BONUS MAMME da parte del personale Docente ed ATA a tempo indeterminato , rimandando alla Circolare INPS n. 27 del 31 gennaio 2024 e dando indicazioni per presentate domanda nell’area riservata .
Archivi categoria: Varie
DOCENTE RUOLO SCUOLA MEDIA :CONFRONTO CEDOLINO APRILE 24 CON CEDOLINO MARZO 2024-CUNEO FISCALE (ESONERO IVS)
Un docente di ruolo di scuola media gradone 9 chiede come mai nel mese di aprile 2024 ha avuto uno stipendio netto in tasca di euro 15,83 in più rispetto a marzo 24.
Dal confronto dei cedolini di marzo ed aprile emerge che è dovuto all’IVS che viene calcolata sulla retribuzione INPDAP del mese precedente che nel caso di aprile comprende sia lo stipendio di marzo sia gli arretrati al lordo (nel cedolino degli arretrati purtroppo non è indicato il lordo) ed é di euro netto 122,73 mentre quella del cedolino di marzo netto euro 106,90 .
QUINDI 15,83 euro nette in più nella busta paga di aprile 2024.
SI FA PRESENTE CHE L’IVS ( nel Cedolino voce ESONERO IVS 2023 A.C. Indicata nella colonna competenze ed indicata poi come voce imponibile nella colonna Ritenute fiscali é tassata con aliquota IRPEF e cosi si arriva al netto ) è il 6% calcolata sulla retribuzione INPDAP del mese precedente a partire dal 1 luglio 2023 (reddito mensile non superiore a 2.692) e del 7% dal 1luglio 2023 ( reddito mensile non superiore a 1.923) in base alla legge bilancio 2023(art. 1 comma 281 legge 29.12.2022 n. 197 e art. 39 D.L. 4.5.23 n. 48 convertito in Legge 3.7.2023 n. 85) e poi prorogata al 31.12.24 con la legge di bilancio 2024 (art. 1 comma 15 legge 30.12.23 n. 213) (vedi mio articolo del 18.1.24 dal titolo CUNEO FISCALE :CIRCOLARE INPS 16.1.24 N.11)
PENSIONATI 2019 E NUOVO CCNL 2019/21
I pensionati del 2019 stanno ricevendo in questi giorni per conoscenza dall ‘USP di Forl copia del MOD. P.L. 2 per la riliquidazione indennità Buonuscita in applicazione del CCNL sottoscritto il 6.12.22 che é stato inviato all’INPS insieme ai dati per la riliquidazione della pensione inseriti nell’ultimo miglio al 1.1.2019, al 1.1.2020 e 1.1.2021 .
Si riporta l’esempio di una docente di scuola superiore laureata gradone 28 con 42 anni validi per la buonuscita che ha ricevuto il modello il 9.4.2024.
In tale modello P.L. 2 é stata dichiarata l’ultima retribuzione lorda annua all’atto della cessazione 1.9.2019 di euro 35.645,75 complessive in base al CCNL 6.12.22 così composta :
-STIPENDIO (PER 12 MENSILITÀ ).
POSIZIONE STIPENDIALE : LIV. 7 ANZ. 28. EURO 32.903,77.
(Comprensive della I.I.S. 6.459,63)
ASS. AD PERSONAM 0,00
TREDICESIMA MENSILITÀ EURO 2.741.98.
Nel MOD. P.L. 1 ricevuto all’atto della cessazione nel 2019 vi erano invece i seguenti dati:
STIPENDIO. EURO 32.601,37
IVC 7/2019. EURO. 228,24
RATEO. EURO. 0
TREDICESIMA MENSILITÀ EURO 2735,80.
La buonuscita Lorda all’atto della cessazione (1.9.2019 ) è stata di euro 99.583,15 per 42 anni di servizio a cui bisogna togliere IMPOSTA.
Ora con la riliquidazione in applicazione del CCNL 6.12.22 sarà rideterminata in euro lorde 99.808,08.
Riliquidazione buonuscita 224,93 euro lorde in più , circa 173- 190 nette.
Mentre per la Buonuscita si tiene conto della prima tranche(2019), per la pensione spetta tutto il CCNL 6.12.22 rideterminato all’1.1.2019, all’1.1.2020 e all’1.1.2021.
Ora spetta all’INPS procedere ad emettere i provvedimenti conseguenti sia per la buonuscita che per la pensione che non sono certamente brevi (si ipotizza un massimo di 6 mesi).
Si fa comunque presente che IL REGOLAMENTO INPS (modifica del Regolamento n.47 -204 del 2.7.10) Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21.12.2020 – trasmesso con Circolare INPS n. 55 del 8 aprile 2021- per la conclusione dei procedimenti che devono concludersi di norma entro 30 giorni , stabilisce termini superiori fino a 180 giorni nel caso di maggiore complessità (il Regolamento stabilisce un massimo di 115-120 giorni) e comunque non superiori a 90 giorni dalla ricezione .
SUI TERMINI PER LA RILIQUIDAZIONE SI RICORDA IL PUNTO 4.2 Riliquidazioni della Circolare INPDAP 27 maggio 2004 n. 33 che prevede che i tempi procedimentali per l’adozione del provvedimento sono quelli ordinari di 30 giorni decorrenti dall’insorgenza del diritto . Il dies a quo per l’erogazione degli interessi decorre con il 31 giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U. del CCNL. 6.12.22 avvenuta il 20.12.22 cioè dal 20 gennaio 2023.
ESAMI DI STATO MATURITÀ 2024 : O.M. 22.3.2024 n. 55
Il Mim ha emanato la O.M. 55/2024 che disciplina lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2023/24 e fissa l’inizio dell’esame con la prova scritta mercoledì 19 giugno ore 8,30 (art. 2).
Oggi 5 aprile scadono i termini per le designazioni , da parte del Consiglio di classe, dei commissari interni all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
I docenti non designati dovranno o potranno presentare online domanda in qualità di commissari esterni entro il 12 aprile 2024 online con il Modello ES-1, in base alla nota MIM 26.3.2024 m. 12423.
il MIM ha pubblicato (clicca qui)sul sito apposita pagina dedicata agli esami di stato 2023/24 .
BONUS MAMMA:SCADENZA DOMANDA 8 APRILE 2024
il Mi con nota n. 2244 Del 26.3.24 (clicca qui) ha emanato le istruzioni con allegato per la presentazione della domanda di Bonus mamma (DECONTRIBUZIONE BONUS MATERNITÀ ) online ponendo la scadenza di presentazione in modalità telematica alle ore 14 dell’8 aprile 2024.
Il bonus è di 3000 euro annue dal 1 gennaio al 31 dicembre .
Hanno diritto aI bonus mamma le lavoratrici con contratto a tempo inderminato con 3 o più figli di cui il più piccolo con meno di 18 anni.
Per l’anno 2024 anche le lavoratrici con 2 figli di cui il più piccolo cn meno di 10 anni.
Sono escluse le lavoratrici titolari di contratto a tempo determinato per il personale in servizio (art. 36 ora 47 e e art. 59 ora 70) e quello in periodi di formazione e prova a tempo determinato .
TABELLA SERVIZI VALIDI PER IL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE CARRIERA- MODIFICA PER I NOMINATI IN RUOLO DA 2023/24 VALUTAZIONE SERVIZIO PRERUOLO (D.L.69/2023)
Si ritiene utili e pubblicare(clicca qui) la tabella riepilogativa dei periodi utili alla ricostruzione di carriera per il personale docente allegata alla nota dell’USR Campania 18.4.2016 n. 5693/u.
Si evidenzia nella tabella che per il personale docente di ogni ordine e grado(materna, elementari, medie e superiori) sono valutabili:
il servizio non di ruolo prestato in scuole elementari, medie I e II grado statali e il servizio non di ruolo prestato in scuole elementari parificate (n.d.r. ) fino al 31.8.2008( data scadenza convenzioni).
Per il personale docente di scuola materna e scuola elementare si evidenzia nella tabella che sono valutabili i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne comunali come previsto dall’art. 485 del Dlvo 297/94 e prima dall’art. 2 comma 2 D.L. 370/1970.
Il servizio prestato in qualità ATA non è valutabile per il personale docente
interessante nella tabella la scaletta della valutazione o meno per il servizio militare prestato prima o dopo il 31.1.1987.
Si ritiene utili pubblicare (clicca qui) l’art. 485 del Dlvo 297/94 nonché gli articoli 489 e 569 (ATA) come modificati da art. 14 D.L. 69/2023 (clicca qui) che stabilisce una nuova valutazione del preruolo per il personale docente ed ATA. immesso in ruolo dall’a.s. 2023/24 .
Soppresse nell’art. 485 le parole “ per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”, e all’art. 489 il comma 1 e sostituiti dal seguente “1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera di cui alla presente sezione ,si valuta il servizio effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell’anno scolastico(n.d.r. 180 giorni o dal 1 febbraio ininterrottamente fino al termine degli scrutini CHE RESTA FERMA PER LE PROCEDURE SELETTIVE art. 14 comma 1-bis ) prevista dall’ordinamento scolastico al momento della prestazione “ ( art. 14 D.L. 69 del 13.6.2023 conv. con modificazioni In Legge 10.8.2023 n. 103).
Per la mobilità la O.M. 30/2024 all’art. 3 comma 16 prevede che l’anno scolastico venga valutato in base alle vecchie tabelle cioè se ha avuta la durata di 180 giorni o dal 1 febbraio ininterrottamente al termine degli scrutini finali .A mio parere l’appiglio giuridico è l’aver considerato il trasferimento una procedura selettiva a cui si applica l’art. 11 comma 14 legge 3.5.1999 n.124 come previsto dall’art. 14 comma 1-bis del D.L. 69/2023 nella conversione in legge 103.
Infatti nei riferimenti normativi pag. 109 in calce all’art. 14 nel testo coordinato in G.U. N. 106 del 10.8.2023(clicca qui) si riportano gli articoli 485, 489 e 569 modificati dall’art. 14 , e, a chiarimento del comma 1-bis , alla fine a pag. 110 sta scritto:
- – Il testo dell’art. 11, comma 14 delle legge 3 maggio 1999 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico pubblicata nelle Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1999 n. 107 come modificato dalla presente legge così recita :
- ”Art. 11(Disposizioni varie)….. omissis.
14. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 é considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Omissis”
SERVIZIO PRE-RUOLO PRESTATO PRESSO SCUOLA MATERNA COMUNALE E PRESSO SCUOLE ELEMENTARI NON STATALI DOPO LEGGE PARITA’
Una docente di scuola primaria chiede se in analogia con la domanda di trasferimento i docenti che abbiano prestato servizio in scuola infanzia comunale o servizio prestati in scuola PARIFICATA elementare abbia diritto anche nella ricostruzione di carriera alla valutazione di detti servizi ed in base a quali norme.
La risposta è positiva sono valutabili entrambi i servizi (art. 485 Dlvo 16.4.1994 n. 297) :
il servizio prestato presso scuole comunali infanzia è riconoscibile indipendentemente dall’ ottenimento della parità (art.2 comma 2 D.L. 370/1970);
il servizio prestato presso scuole elementari non statali parificate(art. 2 comma 1 D.L. 370/1970) diventate paritarie è riconosciuto fino a quando sussiste la convenzione di parifica cioè fino al 31.8.2008(legge 27 del 3.2.2006)
L’art. 2 comma 2 del D.L. 19.06.1970 n, 370 convertito in Legge 26.07.1970 n. 576 prevede la valutabilità del servizio prestato presso scuola materne comunali.
Lo stesso Miur ad apposito quesiti con nota 20.10.2009 n. 15830 ha ribadito la validità di dette disposizioni.
Il MEF con nota 4 agosto 2010 n. 69064 ad appositi quesiti avanzate dalle Ragionerie in merito alla valutabilità dei servizi pre-ruolo prestati dal personale docente presso le ex comunali e le ex scuole elementari non statali dopo l’entrata i vigore della legge 10.3.2000 n. 62 sulla parità conferma il parere espresso dal Miur.
In particolare precisa USR del PIEMONTE con C.R. N. 153 del 5.5.2010 con la parità non è venuto meno la qualifica della parifica.
L’istituto della parifica per le scuole elementari oggi primarie , non è stato abrogato dalla legge 62/2000. Le scuole primarie hanno mantenuto lo status di scuole “parificate” indipendentemente dal riconoscimento o meno della parità.
Pertanto “nei certificati di servizio da allegare ai provvedimenti…..devono essere riportate nell’intestazione entrambe le qualifiche “parificata/ paritaria” e gli estremi del provvedimento con il quale sono state riconosciute le relative qualifiche “(circolare USP TORINO n. 202 del 30.03.2011)
Le convenzioni di parifica sono scadute il 31.8.2008( legge n. 27 del 3.2.2006 conversione del D.L. 250/2005).
Pertanto i servizio prestati dopo il 31.8.2008 termine fine convenzioni di parifica non sono più valutati.
L’USP di Bologna con nota 29.10.2009 prot. 1046 comunica di aver posto al Miur apposito quesito sul riconoscimento servizio pre-ruolo e ruolo prestato nelle ex Scuole materne comunali (alcune delle quali hanno chiesto ed ottenuto la parità dall’ 01/09/2000) che ha risposto in senso affermativo anche in riferimento alle scuole paritarie comunali.
Si ALLEGANO:
NOTA MEF 4.8.2010 N. 69064
NOTA USP BOLOGONA 26.10.2009 N. 1046
NOTA USR PIEMONTE 5.5.2010 N. 153
NOTA USP TORINO 31.5.2010 N. 295
NOTA USP TORINO 30.3.2011 N. 202
BLOCCO 2013 :PERSONALE DOCENTE
Il SIDI per il blocco 2013 nella ricostruzione di carriera del personale docente valuta a.s. 2012/2013 per aver prestato più di 180 giorni come supplente come anno di 12 mesi e poi come da terzo capoverso circolare MI n. 2621 del 20.10.2014 toglie dall ‘anno valutato 8 mesi dall’1.1.2013 al 31.8.2013.
Pertanto a un docente che aveva 5 anni valutabili di preruolo di cui un anno 2012/13 ha tolto 8 mesi e glI ha valutato il rimanente 4 mesi(in teoria da 1.9.2012 al 31.12.2012) per un totale complessivo 4 anni e 4 mesi anziché 5 anni.
ARRETRATI CCNL SCUOLA 2024 IN PAGAMENTO DAL 20.3.24
Gli arretrati del Contratto 2019/21 firmato il 18.01.2024 che comprendono per un docente di ruolo in servizio nell’a.s. 2022/23 da gradone 0-14 che è in servizio continuativo l’aumento lordo della RPD di euro 10,30 ((art 74 comma 1 e tabella E1.2 da gradone 15-27 euro 12,70- da gradone 28 euro 16,10)) al mese da 1.1.2022 al 31.12.23 cioè 24 mesi euro lordi 247,20 (netti 224,58)a cui bisogna aggiungere la cifra di euro lordi 63,84( 58,00 netti una tantum art. 75) per un totale Lordo di 311,04 euro.
A questa cifra bisogna togliere le ritenute assistenziali e previdenziali(9,15% cioe 28,46). Al netto imponibile 282,58 le ritenute IRPEF con aliquota media ( il 23% come da cedolini di febbraio -marzo ).
Naturalmente vi sono come arretrati lordi anche RPD di gennaio e febbraio euro 20,60 a cui togliere le ritenute assistenziali del 9,15% cioè 1,88 (netti 18,71) e l’aliquota massima indicata in fondo al cedolini di febbraio e marzo 24 che è del 23%.
Il netto in tasca su un lordo di 331,64 (311,04 + 20,60) sottratte le ritenute (30,34 Ass- 69,30 IRPEF) é di euro 232,00.
Eventuali assenze incidono sul totale.
GLI ARRETRATI SONO IL SALDO DI QUANTO PERCEPITO IL 29 DICEMBRE 2022.
SERVIZIO MILITARE: RICONOSCIMENTO AI FINI DELLA CARRIERA DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA E AI FINI DELLA MOBILITÀ
Dall’analisi delle fonti ho fatto un excursus sulla riconoscibilità del servizio militare :
- La normativa del riconoscimento del servizio militare per la carriera é regolata dal D.P.R. 417/74 art. 84 per i docenti e dal D.P.R. 420/74 art. 23 per il personale ATA del 31.5.1974 con effetto dall’ 1.7.1975 .
ENTRAMBI GLI ARTICOLI PREVEDONO LA VALUTABILITA’ SOLO SE PRESTATO CON IL POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO E IN COSTANZA DI SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI SERVIZIO NON DI RUOLO. - L’art. 20 della legge 24.12.1986 n. 958 in vigore dal 30.01.1987 prevede: “IL PERIODO DI SERVIZIO MILITARE E’ VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI PER L’INQUADRAMENTO ECONOMICO e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.
- L’art. 7 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 prevede che “il servizio militare valutabile ai sensi dell’art. 20 della legge 24 dicembre 1986 n. 954 è esclusivamente quello in corso alla entrata in vigore della predetta legge ( n.d.r. 30 gennaio 1987) nonché quello prestato successivamente”.
- La C.M. 13.3.1992 n. 77 ha trasmesso la Circolare della Funzione Pubblica 20.2.1992 n. 85749 che dà direttive sull’applicazione dell’art. 20 legge 958/1986 e dell’art. 7 della Legge 412/1991 chiarendo chi siano A) soggetti destinatari : il riconoscimento può essere chiesto solo dal personale di ruolo nominato dopo l’entrata in vigore della legge(30.1.1987) e che abbia ultimato il servizio militare dopo tale data.
- Lo stesso Ministero della P.I. in seguito a vari quesiti posti ha fornito ulteriori chiarimenti con Circolare Dir. Gen. Pers. 3 gennaio 1996 prot. n. 29.
- L’art. 485 (Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera) del testo unico DLVO 16 aprile 1994 n. 297 per docenti (corrispondente all’art. 569 comma 3 per ATA) ha recepito al comma 7 l’art. 20 della legge 958 del 24.12.1986 in vigore dal 30.01.87.
Infatti recita: “IL PERIODO DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA O PER RICHIAMO E IL SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO DI QUELLO DI LEVA E’ VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI”.
Pertanto:
a) il servizio prestato fino all’entrata in vigore dell’art. 20 (fino al 30 gennaio 1987) della legge 958/1986 è riconoscibile non in sè e per sè, ma solo se prestato in costanza di rapporto di impiego non di ruolo e col possesso del titolo di studio (art.84 D.P.R. 417/74 e art. 23 D.P.R. 420/74).
b) il servizio prestato a partire dall’entrata in vigore dell’art. 20 ( cioè dal 30 gennaio 1987 obbligatorio fino al 31.12.2005) della legge 958/1986 in sè e per sè , nel senso che prescinde dalla costanza di rapporto di impiego e dal possesso del titolo di studio (art. 485 e art. 569 D.Lvo 297/94).
I nati dal 1 gennaio 1986 sono esenti da ogni forma di servizio (militare e civile)
PERTANTO IL SERVIZIO MILITARE VALIDO AI FINI DELLA CARRIERA E’ VALIDO ANCHE AI FINI DELLA MOBILITÀ COME CHIARITO DALL ‘USR della Campania con nota 5693/U – a cui è allegato elenco dei servizi riconoscibili ai docenti- del 18.4.2016 in occasione delle domande di mobilità(clicca qui).