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DECRETO LEGGE 18.12.20 N. 172 : COVID MISURE VACANZE NATALIZIE

Sulla G.U. N. del 18.12.20 n. 313 è stato pubblicato(clicca qui) il Decreto legge 18/12/20 n. 172 sulle misure per le festività natalizie e di inizio anno nuovo dal 24.12.2020 al 6.1.2021 nei 10 giorni festivi e prefestivi( 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre; 1, 2 , 3, 5 e 6 gennaio)FASCIA ROSSA;

FASCIA ARANCIONE PER 4 GIORNI FERIALI (28 ,29 e 30 dicembre. 4 GENNAIO 2021)

Durante i giorni compresi fra il 24 dicembre ed il 6 gennaio 2021 è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno in un arco temporale fra le ore 5 e le 22 nei limiti di due persone, ulteriori a quelli già conviventi, oltre ai minori di anni 14.

PER APPROFONDIMENTI CONSULTARE IL SITO DEL GOVERNO.



MI: PAGINA VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

Il ministero dell’Istruzione ha dedicato (clicca qui) un’apposita pagina alla valutazione nella scuola primaria costituita da quattro sezioni:
1) Ordinanza;
2) Documenti di accompagnamento;
3) Attività di formazione;
4) FAQ e Form domande.
Su youtube (clicca qui) è possibile vedere la presentazione dell’Ordinanza e delle linee guida sui giudizi descrittivi.



EDUCAZIONE FISICA ANCHE NELLE SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MEDIE ALL’APERTO E AL CHIUSO DAL 4.12.2020

Con nota del 16.12.2020 prot. 23060 (clicca qui) L’USR dell’Emilia-Romagna rispondendo a quesiti precisa che dal 4 dicembre 2020(essendo cessati gli effetti della ORDINANZA DEL 12.11.2020) è possibile svolgere anche nella scuola primaria e secondaria di primo grado le lezioni scolastiche di educazione fisica sia al chiuso che all’aperto nel rispetto rigoroso delle regole per il contrasto al CoVID-19.



NATALE E PASQUA : ARAN ORIENTAMENTI APPLICATIVI

Si segnalano a proposito del periodo di Natale e Pasqua due orientamenti applicativi dell’Aran:
1)il primo orientamento SCU 111 del 31 marzo 2020(clicca qui) in risposta al quesito: ” Come si calcolano i giorni di sospensione delle attività didattiche nel caso in cui il docente si assenti per malattia il giorno prima delle vacanze di Natale o di Pasqua e il giorno di ripresa dopo le suddette vacanze?“;
2)Il secondo orientamento SCU 101 dell”11.10.2016 (clicca qui) in risposta al quesito:” Ai fini del mantenimento in servizio del supplente con rientro del titolare dopo il 30 aprile, nei 150 giorni di assenza del titolare (ridotti a 90 se classi terminali) vanno inclusi i giorni di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale /Pasqua) anche se non ha coperto tali periodi con certificazione di assenza?



DISPOSIZIONI VIGENTI: PERSONALE POSTO IN QUARANTENA O DICHIARATO LAVORATORE FRAGILE

Si segnala una interessante scheda (clicca qui) elaborata dalla UIL scuola sul riepilogo delle disposizioni vigenti ASSENZE per il personale posto in quarantena o dichiarato lavoratore fragile:
Dall’attesa dell’esito del tampone, al contact tracing; dalle misure in caso di contratto stretto e di convivente; la condizione del lavoratore riconosciuto in situazione di fragilità, i periodi di malattia e le visite fiscali. Il punto nella scheda Uil Scuola.



URGENTE: AGGIORNARE DETRAZIONI FISCALI E DOMICILIO FISCALE

Il Prof. Boninsegna ha pubblicato due schede al fine di rettificare al più presto le detrazioni fiscali ed il domicilio fiscale non più rispondenti alla situazione reale.
La prima si riferisce alle detrazioni fiscali(clicca qui).
In sintesi:
Se nel cedolino dello stipendio le detrazioni fiscali non corrispondono alla situazione reale, il conguaglio fiscale 2020 sarà sbagliato   e la C.U. (certificazione unica) 2021 (ex C.U.D.)  scaricabile a marzo 2021 sarà errata.
E’ necessario entro dicembre 2020 o comunque quanto prima modificare On Line NOIPA con l’apposito PIN la situazione DETRAZIONI FISCALI, anche al fine di evitare “pesanti sanzioni” da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nella scheda è indicata la procedura per aggiornare, se necessario, le DETRAZIONI FISCALI spettanti in NOIPA. 

La seconda si riferisce al domicilio fiscale(clicca qui).
In sintesi:
Il domicilio fiscale e il comune di residenza del dipendente sono informazioni necessarie per individuare l’aliquota addizionale comunale e regionale da applicare in sede di conguaglio fiscale sulla retribuzione annuale percepita.
Se nel cedolino dello stipendio il domicilio fiscale è errato non sono calcolate in modo corretto le addizionali regionale, comunale e l’acconto comunale e, pertanto, il conguaglio fiscale 2020 sarà sbagliato e la C.U. (certificazione unica) 2021 (ex C.U.D.)  scaricabile a marzo 2021 sarà errata. Questo comporterà la necessità di effettuare conguagli.
Nella scheda è indicata la procedura per aggiornare, se necessario, il proprio domicilio fiscale in NOIPA.