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MOBILITA’ DIRIGENTI SCOLASTICI DA 1.9.2021

L’USR dell’Emilia-Romagna oggi 15 luglio 2021 ha pubblicato(clicca qui) le conferme ed i mutamenti di incarico dei Dirigenti scolastici anche in entrata.

Per la provincia di Forli

CONFERME D’INCARICO
AMADUCCI Jaime
ANGELINI Francesca
BIGUZZI Valentina
BINI Simonetta
FALCO Giovanna
MESSINA Giuseppe
OLIVETTI Susi
PRATI Lorenza
ROSSI Sabrina
STARNINI Anna
TINTI Giuseppina
TOSI Mauro

MUTAMENTI DI INCARICO

FERRARI Simonetta da DD. N. 1 Cesenatico a DD. N. 2 Cesena
ROSSI Valentina DA IC Civitella a IC Predappio
RUSCELLO Marco da S.M. Viale della Resistenza Cesena a ITI MARCONI FORLI’
TINELLI Donato Giuseppe da IC Predappio a S.M. Viale della Resistenza Cesena

IN ENTRATA

ZAULI Lorella da USR Veneto a I.P. RUFFILLI FORLI’



DOCENTI NON DI RUOLO: CALCOLO FERIE ED EVENTUALE PAGAMENTO

I DIPENDENTI NE0-ASSUNTI HANNO DIRITTO A 30 GIORNI DI FERIE COMPRENSIVI DELLE 2 GIORNATE DI FESTIVITA’ SOPPRESSE E DOPO 3 ANNI DI SERVIZIO PRESTATO A QUALSIASI TITOLO SPETTANO 32 GIORNI COMPRENSIVI DELLE DUE FESTIVITA SOPPRESSE.
Il numero di ferie per anno scolastico(360 giorni dal 1.settembre al 31 agosto) è determinato in proporzione al servizio prestato:
-giorni 2,66 per ogni 30 giorni di servizio prestato per coloro che hanno diritto a 32 giorni annuali;
-giorni 2,50 per ogni 30 giorni di servizio prestato per coloro che hanno diritto a 30 giorni annuali;
SPETTANO INOLTRE PER 4 GIORNATE DI RECUPERO FESTIVITA’ SOPPRESSE per anno scolastico NELLA MISURA DI 1 GIORNO OGNI 3 MESI DI SERVIZIO(C.M. 17.3.78 n. 74 e Tesoro IGOP RGS 22.5.85 n. 119751).

i supplenti fino al 31 agosto possono godere delle ferie durante i mesi di luglio e agosto.

I supplenti temporanei, i supplenti fino al termine delle lezioni o fino al 30 giugno in base all’art. 5 comma 8 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (legge 7.8.12 n. 135)come modificato da art. 1 comma 55 legge n. 228 del 24.12.2012- LEGGE STABILITA’ 2013) devono godere delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni comprese vacanze natalizie e vacanze pasquali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative- art. 1 comma 54 (clicca qui). Il comma 56 dell’art 1 della legge 228/2012(clicca qui) disapplica dal 1.9.2018 quanto previsto dal comma 2 dell’art. 19 del CCNL 29/11/2007 terzo e quarto periodo sulla fruizione non obbligatoria delle ferie nei periodi di sospensione dell’attività didattica con la conseguente retribuzione delle stesse.
IL MEF RGS con nota del 4/9/2013 prot. 72696(clicca qui) trasmessa con nota del 6.9.2013 alle Ragionerie territoriali dello Stato, ha dato chiarimenti in merito a quesiti posti su retribuzione ferie non fruite.
Vengono pertanto retribuite solo i giorni di ferie di cui non si può godere nell’ambito del contratto ( l’art. 1 comma 55 Legge 228/2012 recita: “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale… di fruire delle ferie” clicca qui)-vedi anche DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 AL CCNL SCUOLA 2016/2018-pag. 74- e art. 41 comma 2 – pag. 15- dello stesso(clicca qui).



FERIE E FESTIVITA’: DOCENTE DI RUOLO

Un docente di ruolo che deve presentare la domanda di ferie ed ha più di 3 anni di servizio chiede quanti giorni deve indicare considerato che ha usufruito di 5 mesi e 5 giorni di aspettativa per motivi di famiglia.
PREMESSO CHE
1)IN BASE ALL’ART. 13 DEL CCNL SCUOLA I DIPENDENTI NE0-ASSUNTI HANNO DIRITTO per anno scolastico(dal 1 settembre al 31 agosto= 360 giorni) A 30 GIORNI DI FERIE COMPRENSIVI DELLE 2 GIORNATE DI FESTIVITA’ SOPPRESSE E DOPO 3 ANNI DI SERVIZIO PRESTATO A QUALSIASI TITOLO SPETTANO 32 GIORNI COMPRENSIVI DELLE DUE FESTIVITA SOPPRESSE;
2)NELL’ANNO DI ASSUNZIONE O DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO, IN PROPORZIONE DEI DODICESIMI DEL SERVIZIO PRESTATO . LA FRAZIONE DI MESE SUPERIORE A 15 GIORNI E’ CONSIDERATA A TUTTI GLI EFFETTI COME MESE INTERO
RISPONDO AL QUESITO:
Lei avendo prestato nell’a.s. 2020/21 giorni 205 cioè 6 mesi e 25 giorni che vanno arrotondati a 7 mesi (360 giorni – 155 aspettativa) ha diritto a mio parere a 19 giorni di ferie.
La scuola infatti deve procedere così:
32(giorni) : 12 (mesi) = 2,666 * 7(mesi)= 18,66

Per i 4 giorni di festività soppresse per anno scolastico ha diritto a 2 giorni in quanto si procede così:
4 (giorni) :12 ( mesi )= 0,33 * 7(mesi) = 2,31 giorni.
oppure applicando la seguente formula:
360 : 4= giorni utili : x
e quindi: 360: 4 =210: x
da cui X= 210x 4/360= 2,33
arrotondato 2




DOMANDA ASSEGNI FAMILIARI DAL 1 LUGLIO 2021

A seguito del messaggio INPS 17 GIUGNO 2021 N. 2331 il MEF – RAG. GENERALE STATO – ha emanato sull’argomento la Circolare n. 17 del 23 giugno 2021 nella quale si precisa: “il decreto legge 8 giugno 2021, n. 79, recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”, all’articolo 5, ha riconosciuto agli aventi diritto all’assegno per il nucleo familiare, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari con almeno tre figli.”

Alla circolare sono allegate (clicca qui) sia le tabelle contenenti i livelli di reddito sia il modello domanda



MESSAGGIO INPS 17-6-21 N. 2331:ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE

L’INPS in data 17-6-2021 ha emanato il messaggio n. 2331(clicca qui) sulle novità sugli assegni familiari ricordando che è da presentare domanda da parte dei lavoratori del settore privato per il periodo dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022 sul portale INPS.
Alla stessa è allegata una tabella in formato excel (ALLEGATO 1).

ATTENZIONE : in calce alle tabelle le note riferite ai nuclei con figli per tenere conto delle maggiorazioni di cui al predetto articolo 5, del decreto legge n. 79/2021 che recita :”una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari con almeno tre figli.”



RICHIESTA ASSEGNI FAMILIARI FINO AL 31.12.2021

Nella allegata scheda del Prof. Renzo Boninsegna viene descritta la procedura per continuare ad avere nel proprio cedolino stipendio o nel cedolino pensione il pagamento dell’Assegno per il nucleo familiare (se spettante) dal 01/07/2021 al 31/12/2021.
Serve attivarsi subito per evitare sospensione dal 01/07/2021.
L’Assegno per il nucleo familiare sarà pagato fino al 31/12/2021, in quanto dal 01/01/2022 sarà sostituito dall’Assegno unico e universale di cui alla Legge 01/04/2021,N.46.

NOIPA il 12 giugno 2021 ha pubblicato le istruzioni(clicca qui) ed il modulo domanda(clicca qui).

CON MESSAGGIO NOIPA 130/2021 PROROGA PAGAMENTO DEGLI ANF AL 28 FEBBRAIO 2022(art. 10 DLVO 21.12.2021 n. 309) PER I NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI A CARICO CONSEGUENTI ALLA DECORRENZA DELL’ASSEGNO UNICO DAL 1 MARZO 2022 anziché
dal 1 gennaio 2022.



STIPENDI NETTI PERSONALE SCUOLA 2021

A seguito di domande : quanto prende di stipendio un docente ?,quanto un bidello ?, quando un impiegato di segreteria ?, ho deciso di pubblicare gli stipendi iniziali netti senza persone a carico comprensivi di bonus ex Renzi (LE TABELLE ALLEGATE SONO INVECE SENZA BONUS E RIGUARDANO ANCHE LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE DI RUOLO) :
Collaboratore scolastico ruolo:  imponibile 1244,59  – netto in tasca 1.084,48 (comprensivo dei 100 euro )
Collaboratore scolastico supplente annuale: imponibile 1231,69- netto in tasca 1.175,18 (comprensivo dei 100 euro se spettanti)
Collaboratore scolastico supplente temporaneo: imponibile 1171,97- netto in tasca 1.131,89( comprensivo dei 100 euro se spettanti )
-Assistente amministrativo/tecnico ruolo : imponibile 1385,43 – netto in tasca 1.280,66(comprensivo dei 100 euro )
-Assistente amministrativo/tecnico supplente annuale : imponibile 1369,95-. netto 1.270,11(comprensivo dei 100 euro se spettanti )
Assistente amministrativo/tecnico supplente temporaneo : imponibile 1304,15 netto in tasca 1.225,04(comprensivo dei 100 euro se spettanti )
– Docente scuola primaria e dell’infanzia ruolo: imponibile 1668,36- netto in tasca 1.473,73(comprensivo dei 100 euro )
-docente scuola primaria e dell’ infanzia supplente annuale: imponibile 1656,47 – netto in tasca 1.465,61 (comprensivo dei 100 euro se spettanti).
– Docente scuola primaria e dell’infanzia supplente temporaneo. imponibile 1500,70- netto in tasca 1358,92(comprensivo dei 100 euro se spettanti ).
–Docente diplomato scuola superiore ruolo: imponibile 1677,53 -netto in tasca 1.479,96(comprensivo dei 100 euro ).
–Docente diplomato scuola superiore supplente annuale : imponibile 1656,47– netto in tasca 1.465,61(comprensivo dei 100 euro se spettanti )
Docente diplomato scuola superiore supplente temporaneo imponile 1500,7 netto in tasca 1.358,92(comprensivo dei 100 euro , se spettanti).
Docenti scuola media/superiore ruolo : imponibile 1801,34- netto in tasca 1.564,30(comprensivo dei 100 euro )
–Docenti scuola media/superiore supplente annuale : imponibile 1778,12  – netto in tasca 1.548,46(comprensivo dei 100 euro se spettanti ).
Docenti scuola media /superiore supplente temporaneo; imponibile 1622,34- netto 1441,77(comprensivo dei 100 euro se spettanti ).
Si allegano:
1)Tabelle stipendi con progressione di carriera docenti di ruolo senza persone a carico  da 1.1.2021 e senza bonus spettante;
2)Tabelle stipendi Collaboratori Scolastici ed Assistenti Amministrativi./Tecnici di ruolo con progressione di carriera senza persone a carico da 1.1.2021 e senza bonus spettante: per detto personale il bonus è sempre di 100 euro in quanto non hanno uno stipendio annuo superiore a 28.000 euro;
3)Tabelle personale supplente annuale e temporaneo da 1.1.2021 e senza bonus se spettante.

ATTENZIONE:GLI STIPENDI sono senza persone a carico e non tengono conto della ritenuta comunale e regionale diverse da Comune a Comune e da Regione a Regione  e che si pagano da marzo a novembre calcolate sullo stipendio dell’anno solare precedente )
A queste cifre nelle tabelle allegate vanno aggiunti 100 euro al mese(indicati nel cedolino come credito D.L. 03/2020 e nella sezione Competenze) se si ha un reddito annuo superiore agli 8,174 e fino a 28.000 ed in proporzione , a scalare fino a 0, L’ulteriore detrazione fiscale(indicate nel cedolino nel dettaglio detrazioni  con la voce lavoratore sommata alle detrazioni Lavoro dipendente: al cedolino è allegato il relativo messaggio chiarificatore ) per reddito superiore ai 28.000 e fino a 40.000 previsti dal  cosiddetto CUNEO FISCALE di cui all’art. 2 del Decreto Legge. 5.2.2020 n. 3 (Legge 2.4.2020 n. 21) esteso al 2021 dalla legge n.178 del 30.12.2020 (FINANZIARIA 2021)   art. 1 comma 8, modificato dall’art. 22 sexies della legge 26 febbraio 2021 n. 21 (MILLEPROROGHE) in G.U.  51 del 1.3.2021(testo coordinato del D.L. 183/2020 con la legge di conversione nella stessa G.U. pag. 34 e in particolare art. 22- sexies pag. 56 ). che raddoppia le detrazioni importi per redditi tra 28.000 e 4000(ad esempio per un docente ruolo di scuola superiore gradone 28  euro una detrazione ulteriore circa 80,00 mensili anziché  40,60) Si fa presente che i redditi dei docenti non superano i 40000 euro(un docente di scuola superiore gradone 35  ha un reddito annuo di 36137,0 e quindi una detrazione ulteriore di circa 60 euro mensili anziché 30,90).

IL REDDITO ANNUO E ‘ IL REDDITO IMPONIBILE( generalmente indicato nel CUD al punto 1) che corrisponde grossomodo, fatto salvo conguaglio, a quello indicato nel cedolino di dicembre in calce con la voce : IMPONIBILE A.C.) E SI RIFERISCE ALL’ANNO SOLARE (esempio 2021 o 2022) PER CUI SPESSO I DOCENTI SUPPLENTI TEMPORANEI che non hanno raggiunto gli 8.174 da settembre a dicembre restituiscono il bonus a conguaglio.

SI SEGNALANO LE APPLICAZIONI sulla dichiarazione dei redditi DELL’AVVOCATO ANDREANI (clicca qui)



ULTERIORE DETRAZIONE BONUS EX RENZI: RADDOPPIO (APPROFONDIMENTO)

A seguito del mio articolo pubblicato 11.02.2021 (clicca qui) dal titolo “CUNEO FISCALE PROROGATO PER IL 2021 CON INPORTI RADDOPPIATI PER REDDITI FRA 28.000 E 40.000 MILA” ritengo , in seguito a quesiti, fare queste precisazioni:
1) agevolazione del raddoppio della ulteriore detrazione di cui al D.L. 182/2020 è stata poi inserita nel D.L. 21 del 26.2.2021art. 22 sexies(cosiddetto MILLEPROROGHE) e quindi spetta dall’1.1.2021(si allega testo coordinato);
2) nella Circolare della Agenzia delle Entrate n. 29/E del 14 dicembre 2020(clicca qui) e nella circolare INPS n. 96 del 21-8-2020(clicca qui) è stato chiarito cosa si intende con “redditi di lavoro Dipendente e assimilati”( a titolo esemplificativo SI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO IN REGIME FORFETARIO; SI CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI; NO REDDITI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, NO DETRAZIONI CARICHI DI FAMIGLIA ).
Si riporta una tabella da me elaborata(clicca qui) (da utilizzare per le tabelle da me pubblicate(clicca qui) sugli stipendi netti del personale di ruolo docente),sui redditi annui IMPONIBILI del personale docente con le seguenti formule in base all’art. 2 della legge 2.4.2020 n. 21 in cui è stato modificato il comma 2 dall’art. 22 sexies della legge 21/2021-Milleproroghe.
REDDITI DA 28.001 A 35.000 960 + 240 X(35.000- Reddito complessivo) :7000; REDDITI DA 35.001 A 40.000 960 X(40.000 -Reddito complessivo): 5000.
Si fa presente che i redditi dei docenti non superano i 40.000 euro.(SONO QUELLI IMPONIBILI NON QUELLI LORDI).
Nella circolare delle Entrate(circolare 19/2020) si precisa che il calcolo deve essere fatto in base ai giorni considerando l’ anno di 365 giorni .
Infatti un docente di scuola superiore gradone 21 ha un reddito annuo imponibile di gradone 28  ha un reddito annuo imponibile di 31974,79 e quindi un ulteriore Detrazione di euro 88.00, come da messaggio allegato al Cedolino; un docente di scuola superiore gradone 28 ha un reddito annuo imponibile di 34.578,28 e quindi una Ulteriore Detrazione D.L. n. 3/2020 di euro 80,00 mensili, come da messaggio allegato al Cedolino; un docente di scuola superiore gradone 35  ha un reddito annuo imponibile di 36.137,02 e quindi una Ulteriore Detrazione D.L. n. 3/2020 di euro 60 mensili ,come da messaggio allegato al Cedolino.
Nel conguaglio del mese di febbraio il datore di lavoro procede al ricalcolo e all’eventuale recupero.
Il datore di lavoro però non è in possesso deli dati riguardanti lavori assimilati(ad esempio cedolare secca sugli affitti). per cui in fase dichiarazione dei redditi viene fatto il ricalcolo.
CHI PENSA DI AVERE ALTRI REDDITI ASSIMILATI PU0′ CHIEDERE DI NON APPLICARE IL CUNEO FISCALE AL DATORE DI LAVORO e poi in fase di dichiarazione dei redditi lo recupererà se gli spetta.

Nella Dichiarazione dei redditi (730/2021) per reddito complessivo ai fini del Bonus irpef è da considerare il REDDITO COMPLESSIVO LORDO ed IN PARTICOLARE al reddito indicato al RIGO 11 di cui al 730-3 bisogna sottrare il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze nonchè aggiungere i redditi provenienti dall’affitto di immobili assoggettati a cedolare secca, nonostante siano soggetti a tassazione separata.

Comunque in base ai dati riportati nel Mod 730/2021 nel QUADRO C al punto C14 (SEZIONE V-RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE) utilizzando i dati del CU punti 391, 392, 3903, 400, 401,402 al punto 65, 66 ,67 e seguenti del 730-3 riguardante ECCEDENZA, ACCONTI ED ALTRE RETTIFICHE vengono forniti i dati anche dell’eventuale restituzione del bonus non spettante (67) e del trattamento integrativo non spettante(70).

NATURALMENTE CHI NELL’ANNO SOLARE NON HA AVUTO UN REDDITO IMPONIBILE DI ALMENO 8.174 EURO DOVRA’ RESTITUIRE IL BONUS