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CALCOLO FERIE PER DOCENTI IN PART-TIME VERTICALE

Una docente in part-time verticale mi chiede come vanno calcolate le ferie per un docente con tre giorni in part-time.

Premesso che il part-time verticale riguarda i docenti che hanno l’orario su 3 o 4 giorni , che le ferie per il personale docente a tempo pieno sono di 30 giorni al primo anno di servizio e di 32 giorni dopo 3 anni di servizio.

L’art. 39 comma 11, 2 capoverso del CCNL 29.11.2007 recita: “..I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno”.
PERTANTO SI CONSIDERANO I GIORNI LAVORATI NON LE ORE.
LA SETTIMANA SI CONSIDERA SEMPRE DI 6 GIORNI INDIPENDENTEMENTE DAL GIORNO LIBERO O DALLA SETTIMANA CORTA.
Fornisco una modalità di calcolo.
Detto X il numero di ferie da determinare si avrà:
n. gg. di lavoro settimanali : 6 gg.(giorni lavorativi settimanali) = x gg. : 32 gg( ferie spettanti nell’anno al personale a tempo pieno).
primo esempio docente che lavora su 3 giorni settimanali dopo 3 anni di servizio:
3: 6 = x: 32
x= 16 giorni

secondo esempio docente che lavora su 4 giorni settimanali dopo 3 anni di servizio:
4: 6 = x. 32
x= 21,3 arrotondato per difetto a 21 giorni.

Stesso discorso per le festività soppresse (art. 14 CCNL 29.11. 2007).

Analoga proporzione per il calcolo delle festività soppresse:

Detto X il numero delle festività , si avrà :

n. gg. di lavoro settimanali : 6 gg. = x: 4 ff.ss.

x= 2 giorni nel primo caso

x = 2,66 nel secondo caso

IL DOCENTE INVECE IN PART-TIME ORIZZONTALE( cioè con prestazione lavorativa in tutti i giorni della settimana ma di durata ridotta rispetto al personale a tempo pieno) HA DIRITTO AL NUMERO DI FERIE E FESTIVITA’ SOPPRESSE PARI A QUELLO DEL PERSONALE A TEMPO PIENO(art.39 comma 11 , 1 capoverso CCNL 29.11.2007).

NATURALMENTE PER IL PERSONALE NON DI RUOLO BISOGNA TENER CONTO DELLA DURATA DEL CONTRATTO DI LAVORO E PER IL PARTTIME VERTICALE ANCHE DEI GIORNI DI SERVIZIO.

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REGIONE EMILIA-ROMAGNA : INIZIO LEZIONI 15 SETTEMBRE 2022- FINE LEZIONI 7 GIUGNO 2023

Con comunicato stampa del 7.6.2022 ore 15,43(clicca qui) la Regione ha reso noto l’inizio delle lezioni giovedì 15 settembre 2022 e fine lezioni mercoledì 7 giugno 2023.
Vacanze natalizie dal 24 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023; vacanze pasquali dal 6 all’11 aprile 2023.

IN ALLEGATO CALENDARIO SCOLASTICO EMILIA-ROMAGNA 2022/23( clicca qui)



INDENNITA’ VACANZA CONTRATTUALE DA 1.4.2022:TABELLA SCUOLA

La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) al comma 609 dell’articolo 1, prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico per il triennio 2022-2024, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all’erogazione dell’ anticipazione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari:

  • dal 1° aprile al 30 giugno 2022 0,30%
  • dal 1° luglio 2022 0,50%

Per assicurare l’omogenea applicazione della citata normativa, si comunicano le misure della predetta anticipazione (corrispondente sostanzialmente all’indennità di vacanza contrattuale prevista dal precedente ordinamento) dell’anno 2022 da corrispondere al personale appartenente al Pubblico Impiego:

L’importo dell’IVC 2022 è stato calcolato provvisoriamente sulla base dello stipendio previsto dai vigenti CCNL di riferimento. Tale importo si aggiunge a quello relativo all’IVC in godimento dal 2019 e andrà rideterminato all’atto dell’entrata in vigore del CCNL 2019-2021 sulla base del nuovo stipendio.



OBBLIGHI VACCINALI PERSONALE SCUOLA: PERSONALE INADEMPIENTE ORARIO 36 ORE E NON 18 ORE.

In risposta a quesiti posti dopo emanazione NOTA MI 620 del 28.3.2022(clicca qui) sul D.L. 24/2021, in merito alle modalità di svolgimento delle prestazione lavorativa del personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale che non può svolgere le attività didattiche a contatto con gli alunni il Mi con nota 653 del 31.3.2022(clicca qui) ha chiarito che si dovrà far riferimento all’art. 3 del CCNI del 25 giugno 2008(servizio biblioteca, organizzazione laboratori etc) e che l’orario di servizio sarà di 36 ore al pari di quello del personale inidoneo all’insegnamento



BONUS EX RENZI: TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Il Decreto legge 5.2.2020 N. 3(LEGGE 2 APRILE 2020 N. 21) è stato modificato dalla Legge Finanziara 2022(art.1 comma 3 LEGGE 30.12.2021 N. 234) e prevede che a far data dal 1 gennaio 2022 sia riconosciuto:

  • un trattamento integrativo per chi ha redditi fino a 15.000 euro pari a 1.200 euro;
  • un trattamento integrativo per chi ha redditi da 15.001 a 28.000 che spetta a certe condizioni: solo se tutte le detrazioni spettanti ( a)detrazioni per carichi di famiglia; b)detrazioni per lavoro dipendente; c detrazione per interessi passivi- etc), vedi circ. AGENZIA ENTRATE 4/2022 superano IRPEF lorda come differenza tra IRPEF lorda e detrazioni nel limite massimo di 1.200 euro: la verifica è possibile in fase di dichiarazione redditi 2023.
  • per redditi complessivi superiori a 28.000 euro NON SPETTA alcun trattamento integrativo.
  • Pertanto non spetta da 15.000 a 28.000 euro per chi ha il solo reddito stipendio in quanto in questo caso le detrazioni sono inferiori all’IRPEF.
    SI ALLEGANO STIPENDI 2021 E STIPENDI 2022 NETTI DI DOCENTI MEDIE , DOCENTI LAUREATI SCUOLA SUPERIORE(clicca qui), DOCENTI SCUOLA NFANZIA-PRIMARIA E DOCENTI DIPLOMATI SCUOLA SUPERIORE(clicca qui).
  • Inoltre si allega esempio di un lavoratore con reddito di 30.000 euro tratto dalla Circ. Agenzia Entrate n. 4 del 18.2.2022 che mette a confronto la tassazione 2021 e 2022 con relativa nuova IRPEF e nuove detrazioni e nel caso specifico ulteriore detrazione prevista per i redditi complessivi da 25.001 a 35.000 euro.
  • NON SPETTA A CHI HA UN REDDITO INFERIORE A 8.174.



IRPEF 2022 E DETRAZIONI – BONUS EX RENZI(CIRC. 4 AGENZIA ENTRATE DEL 18.2.2022)

L’Agenzia delle Entrate ha emanato(clicca qui) la circolare n. 4 del 18.2.2022 che fornisce chiarimenti sulle nuove aliquote 2022, detrazioni e bonus ex Renzi in base all’art. 1 comma da 2 a comma 8 della legge finanziaria 2022(clicca qui).
In particolare il bonus ex Renzi di 80 euro poi divenute 100 viene parzialmente abolito. Spetta per intero solo fino a 15.000 euro e in certi casi fino a 28.000 euro(SOLO SE LE DETRAZIONI SPETTANTI SONO SUPERIORI ALL’IRPEF LORDA: Differenza tra tutte le detrazioni a), b) c),d), e), f), e g), spettanti (VEDI CIRC 4) e irpef Lorda) da valutare in fase di dichiarazione redditi 2023. NON SPETTA PIU’ PER REDDITI SUPERIORI A 28.000 EURO E FiNO A 40.000 EURO(abrogato art. 2 legge 21 del 2.4.20(ex Decreto legge 5.2.20 n. 3): ulteriori detrazioni (clicca qui) da art. 1 comma 3 Legge Finanziaria 2022.
Noipa ha pubblicato un articolo(clicca qui) sulle novità introdotte nel cedolino di marzo 2002



NUOVE MISURE NELLA SCUOLA SU GESTIONE CASI DI POSITIVITA’ DAL 5.2.2022

Il Ministero dell’Istruzione Venerdì 4.2.2022 ha pubblicato sul sito(clicca qui) la sintesi delle nuove misure per i casi di positività nella scuola di cui all’art. 6 del Decreto Legge 4.2.2022 , n. 5 pubblicato sulla G.U. n. 29 del 4.2.2022 ed in vigore dal 5.2.2022 .

Anche il Ministero della Salute ha pubblicato il 4.2.22 una sua circolare(clicca qui)



SIMULAZIONE STIPENDIO MARZO 2022 CON NUOVA IRPEF

Probabilmente nella rata dello stipendio di marzo 2022 NOIPA aggiornerà  l’IRPEF e le detrazioni fiscali spettanti per il 2022 in base all’art.1-comma 2°- della legge di bilancio 2022(n.234/2021).

Nella allegata scheda del prof. Renzo Boninsegna  vengono pubblicate le tabelle con gli aumenti mensili netti pagati nel cedolino stipendio marzo 2022 tenendo conto delle nuove aliquote IRPEF e delle detrazioni fiscali 2022.

Nelle tabelle la simulazione degli aumenti è stata effettuata confrontando la rata di marzo 2022 con la rata di novembre 2021.