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20 MARZO 2015: SCADENZA DOMANDA ESAMI MATURITA’ ONLINE

Il Miur ha emanato la C.M. 5 del 26.02.2015 prot. 1665 , con relativi allegati, sulle commissioni degli esami di stato per il corrente anno scolastico. In prima pagina tra le notizie in evidenza sul sito del MIur (clicca qui) e nella specifica pagina del Miur sugli esami di Stato secondo ciclo(clicca qui)

Con tale circolare il Miur fornisce chiarimenti sui seguenti aspetti:

  1. formazione delle commissioni,
  2. la nomina dei presidenti e dei commissari esterni.
  3. i casi particolari.

Le domande vanno presentate online,a partire dal giorno 4 marzo ed entro le ore 14,00 del giorno 20 marzo 2015.

ATTENZIONE: si consiglia di usare Internet explorer perchè gli altri browser(mozzilla, Chrome) creano dei problemi di errore

In istanza online dopo essere entrati con userName password  si trova la guida operativa per la PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO (compilazione del modulo di domanda online(modello ES-1) e del successivo inoltro).



MOBILITA’ : VALUTAZIONE SERVIZIO PRERUOLO SCUOLA PARITARIA

 

A seguito di quesiti posti da alcune neoimmessi in ruolo sul servizio prestato nella scuola paritaria nei trasferimenti si precisa, come prevede l’ultimo capoverso della premessa alle note comuni alla tabelle dei trasferimento :

Il servizio prestato nella scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera con queste eccezioni:

-servizio prestato fino al 31.8.2008  nelle scuole paritarie primarie che hanno mantenuto lo status di parificate  congiuntamente a quello di  paritarie e quindi indipendentemente dal riconoscimento della parità.
Lo status della parifica, che è quello che dà diritto alla valutazione del servizio , è legata a convenzioni che in base alla legge 27 del 3.2.2006(D.L. 5.12.2005 n. 250) art. 1- bis comma 6 si sono risolte di diritto al temine dell’a.s. 2007/08 come precisa la circolare  5.2.2010 prot n. 153  dell’ USR del Piemonte(clicca qui).

– servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell’infanzia(ex materne) comunali. Non deve quindi essere riconosciuto il servizio svolto presso scuole materne divenute paritarie, ma private.
E’ lo status di comunali, che è quello che da diritto alla valutazione del servizio.

In sostanza la parità sia per le scuole elementari parificate sia per le scuole  materne comunali non influisce sulla valutazione del servizio prestato.

Come nel passato (art. 485 c. 1 e 2  del Dlvo 16.4.1944 n. 297  e art.1 e 2 D.L. 19.6.1970  n. 370 conv. in legge 26.7.1970 n. 576) si valutano i servizi prestati nella scuola elementare parificate  in base al possesso dello status di parifica e i servizi prestati nelle scuole materne comunali  in base allo status di comunali.

Per un approfondimento del problema si rimanda ad apposito articolo da me pubblicato nel 2012(clicca qui).

Normativa di riferimento:

Nota Mef prot. 69064 del 4.8.2010 ( che cita sia la nota Miur 15830 del 20.10.2009 sia la Nota Miur  prot. n. 5356 del 5.5.2010 indirizzate  in risposta dal Miur all’USP di Bologna ed al’USR di Torino) (clicca qui)

IN ALLEGATO LE GUIDE OPERATIVE MIUR PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI MOBILITA’ ONLINE  DI SCUOLA PRIMARIA E DI SCUOLA DELL’INFANZIA



SOPPRESSIONE TRATTENIMENTO IN SERVIZIO E DIVIETO DI CUMULO

Ieri 19.2.2015 la Madia ha firmato(clicca qui) la circolare n. 2 applicativa del D.L. 90/2014 convertito in legge 114/2014 sulla «Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro»  che conferma e regola l’uscita obbligatoria (con pochissime eccezioni)  per chi abbia raggiunto l’età della pensione e ridefinisce la disciplina della risoluzione unilaterale. Tale circolare è in attesa di registrazione da parte della Corte dei conti.
Nel comparto scuola tale decreto legge ha già trovato applicazione con effetti al 31 agosto 2014.
La circolare, concordata  con il ministero del Lavoro, analizza anche le ipotesi di  prosecuzione del rapporto di lavoro che riguardano in particolare il caso in cui il dipendente non abbia maturato alcun diritto alla pensione al termine dell’età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. In tali casi, il rapporto di lavoro prosegue «per permettere al dipendente di maturare i requisiti minimi previsti per l’accesso a pensione non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età».
Si invita a leggere il commento di Michele Napoli(clicca qui) su detta circolare che ad una lettura approfondita risulta poco chiara in alcuni punti come la risoluzione del rapporto di lavoro

Si rende noto che è stata pubblicata sulla G.U. n. 37 del 14.2.2015 a pag. 90 dopo la registrazione del 20 gennaio 2015 la circolare del 4 dicembre 2014 n. 6 (clicca qui)  della Madia sul divieto  al personale in pensione di cumulo e sulle eccezioni ,” incarichi consentiti” come ad esempio quello di docenza pag. – 6 della circolare, applicatIva dell’art. 6 del D.L. 90/2014

 



VALIDITA’ 2014

Al momento in cui scrivo l’unico anno non UTILE, ai fini della progressione di carriera,  è il 2013( art. 1 comma 1 lett. b) DPR 122/2013 che proroga al 2013 il blocco dello scatto previsto dall’art. 9 comma 23 del D.L. 78/10).

Erano sorti dei dubbi sulla validità del  2014 in quanto la DPT  nel cedolino di dicembre 2014 non aveva indicata la scadenza 31.12.2014, presente invece  nel cedolino di novembre.

Il dubbio era avvalorato da una errata interpretazione del comma 256 della legge di stabilità che, come precisa Leggi Oggi (clicca qui). , riguarda la proroga del blocco del rinnovo dei contratti.

Ma in effetti il blocco degli anni 2010, 2011 e  2012 poi sbloccati era contenuto nell’art. 9 del comma 23 DL 78/10 e non nel comma 21.

Infatti il tesoro ha dato regolarmente nel cedolino di gennaio 2015 il passaggio di gradone confermando la validità del 2014, in quanto il 2014 non è bloccato.



MESSAGGIO INPS 19.11.2014 N. 8881: SESTA SALVAGUARDIA

L’INPS ha diramato il messaggio n. 8881   del 19.11.2014(clicca qui) sulla sesta salvaguardia, a cui è allegata il testo della legge 147/2014 (Allegato 1) e la circolare 27/2014 del Ministero del lavoro con modulo domanda(allegato 2) ,di cui abbiamo già dato notizia nell’articolo del 12.11.2014(clicca qui),

In particolare si richiama l’attenzione sui 1800 posti destinati a chi in congedo o permesso legge 104 nel 2011 sono in possesso dei requisiti antefornero.

Si precisa che questi se non lo hanno fatto per i 2500 posti(IV salvaguardia) devono fare domanda entro il 5 gennaio 2015 per accedere al beneficio alla direzione territoriale del lavoro.

Per la scuola gli interessati devono avere quota 97 e 3 mesi al 31.12.2014 cioè 61 anni di età e 36 di contribuzione oppure 40 anni di contribuzione per poter andare in pensione da 1.9.2015

A breve il Miur emanerà l’annuale circolare sulle pensioni



NOMINE SUPPLENZE INSEGNANTI RELIGIONE

Sia in provincia di Forlì sia in altre province della nostra Regione alcuni Dirigenti, nonostante il Miur avesse con apposita nota 6.11.2012 prot. 2989 pubblicata sul sito(clicca qui) comunicato che sulla G.U. 242 del 16.10.2012 è stato pubblicato il DPR 20-8-12 n. 175 : intesa per insegnamento della Religione Cattolica(clicca qui) e dato direttive in proposito,continuano a conferire su religione nomine fino al 31 agosto invece che fino al termine delle lezioni a personale sfornito del titolo di studio.

Nella nota si fa presente che “scompare …. , rispetto al passato  la possibilità di accedere all’insegnamento della religione cattolica con il possesso congiunto di qualsiasi laurea civile o un diploma di scuola secondaria di secondo grado e del … diploma di scienze religiose, rispettivamente nelle scuole secondarie e nelle scuole primarie e dell’infanzia”.

Il nuovo ordinamento prevede infatti come titolo di studio  “una laurea  magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa sede”

Inoltre “…..si precisa che la laurea (triennale) in scienze religiose di nuovo ordinamento non è da sola sufficiente per accedere all’insegnamento della religione cattolica….”

Infine ” “Tuttavia per carenza di candidati qualificati sarà possibile ricorrere a personale ancora privo di detti titoli di studio entro e non oltre l’anno scolastico 2016-17, in questo ultimo caso si ricorda che il contratto di lavoro con tali insegnanti deve essere stipulato per supplenza fino al termine delle lezioni

Si rinvia quindi ad una attente lettura di detta nota ministeriale(CHE SI ALLEGA)  ricordando a detti Dirigenti che sono in primis responsabili per danno all’erario.

Documenti allegati



DECRETI RICOSTRUZIONE CARRIERA VALIDITA’ 2012

Il Miur ha emanato la nota 20.10.2014 prot. 2621 in cui comunica che le scuole possono procedere alle ricostruzioni di carriera , trattamento di quiescenza e predisposizione prospetti riliquidazione buonuscita in riferimento alla validità del 2012.

Viene confermato che l’anno 2013 non è invece utile ai fini dell’anzianità.

Si consiglia pertanto ai pensionali dall’1.9.2014,dall’1.9.2013 e ai pensionati dall’1.9.2012  che avrebbero avuto il passaggio nel 2012 prima della data di cessazione a sollecitare la scuola a fare il nuovo inquadramento  al fine di avere eventuali arretrati come personale in servizio e la riliquidazione, come pensionato, della pensione e della buonuscita.

Si invita all’articolo di chiarimenti per i profani  di Michele Napoli, esperto di pensioni(clicca qui)

Si allega una circolare con cui lUSP di Bari trasmette detta nota Miur



INCIDENTE STRADALE: ASSENZA PER UN INCIDENTE CAUSATO DA TERZI. AZIONE DI RIVALSA

Come è noto, il C.C.N.L. – Comparto Scuola all’art. 17 – co. 17   disciplina le ipotesi di assenza per malattia del personale docente e non docente  causato da colpa di un terzo.
In detti casi, il dipendente che – a causa dell’infortunio subito al di fuori del rapporto di lavoro imputabile a responsabilità di terzi, sia stato risarcito dal terzo stesso responsabile del fatto lesivo, ha l’obbligo di versare all’Amministrazione una somma pari alla retribuzione percepita durante l’assenza, compresi gli oneri riflessi.

            La norma vuole impedire che il dipendente percepisca la retribuzione da parte dell’Amministrazione e, al tempo stesso, il risarcimento da mancato guadagno da parte del terzo o dalla Assicurazione di quest’ultimo.
           L’Amministrazione, quindi, può agire sia verso il dipendente chiedendo la restituzione di quanto eventualmente percepito a titolo di retribuzione durante l’assenza per malattia, qualora questi abbia già ottenuto dal terzo responsabile il risarcimento comprensivo della retribuzione, sia verso il terzo responsabile dell’infortunio.

In merito alle modalità si ricorda che l’Avvocatura dello Stato  di Bologna  ha espresso un proprio parere in data 30 gennaio 2003 prot 1717.

Tale parere accompagnato dalla nota dell’USR di Bologna 11.2.2003 prot. 2039/C2, in provincia di Forlì è stato trasmesso dall’USP   a tutte le istituzioni scolastiche  con nota 21 febbraio 2003 prot. 1016/C14.

Nel parere dell’Avvocatura del 2003 è citato  la  precedente nota prot. n. 14351 del 24.7.2001 già trasmessa a suo tempo dall’USP di Forlì a tutte le istituzioni scolastiche con nota 27.2.2001 prot 14283/C14.

Si segnala che il 1.4.2010 l’USR della Lombardia ha emanato apposita circolare con modello richiesta risarcimento (clicca qui)

Poi l’USR del Piemonte ha emanato la nota 1.7.2013 prot. 6187/U(clicca qui) con allegato il modulo di richiesta risarcimento(clicca qui)
Da ultimo  con nota 29 ottobre 2013 prot. 32943 (clicca qui)l’USR  per il Lazio



STIPENDI NETTI PERSONALE SCUOLA NOMINATO IN RUOLO DA 1.9.14

A seguito  richieste da parte di personale della scuola immesso in ruolo si pubblicano gli stipendi mensili lordi e netti (senza persone a carico e senza tener conto della ritenuta comunale e regionale diverse da Comune a Comune e da Regione a Regione  e che si pagano da marzo a novembre calcolate sullo stipendio dell’anno solare precedente ) aggiornati con l’ultimo CCNL Scuola 23.1.2009-secondo biennio economico 2008/09(G.U. 28 del 4.2.09) e con indennità di vacanza contrattuale dall’1.7.2010

-Collaboratori scolastici:  Lordo 1309,81  – netto in tasca 1008,00
 -A
ssistenti amministrativi/tecnici : Lordo 1466,28 – netto in tasca 1108,00

Docenti scuola primaria e dell’infanzia: lordo 1786,44 – netto in tasca 1301,00

Docenti diplomati scuola superiore : lordo 1786,44 – netto in tasca 1307,00

Docenti scuola media : lordo 1924,88  – netto in tasca 1392,00

– Docenti scuola superiore:lordo 1924,88  – netto in tasca 1392,00

Ad ogni buon fine per chi voglia conoscere gli stipenndi del personale della scuola in maniera più approfondita si segnalano le tabelle predisposte da Michele Napoli(clicca qui)