Archivi categoria: Contratto Scuola

ORARIO DI SERVIZIO PRIMA DELLE LEZIONI: SOLO ATTIVITA’ DI NON INSEGNAMENTO PROGRAMMATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI

 

Ancora oggi alcuni Dirigenti scolastici “più realisti del re” interpretano le normative in maniera a dir poco lesiva dei lavoratori.
Il problema sulle attività non di insegnamento  nel periodo prima delle lezioni  e dal termine delle lezioni al 30 giugno è vecchissimo.
Gia lo stesso M.P.I. con nota prot. N. 1972 del 30 giugno 1980 Ufficio coordinamento decreti delegati ebbe a precisare che  “Resta… ferma  la distinzione fra attività di insegnamento e attività di non insegnamento, essendo questo un tratto caratteristico e costante del rapporto di impiego del docente che non perde validità  nemmeno durante il periodo in cui la scuola sospende la normale attività scolastica.”
L’ultimo contratto CCNL 29.11.2007 al comma 5 dell’art. 28 ha precisato per l’attività di insegnamento le ore settimanali  vanno espletate ” nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definitivo a livello regionale” e quindi dal 15 settembre al termine delle lezioni.
Quando le lezioni non sono iniziate(1 settembre-14 settembre 215) o sono terminate (7 giugno 2016-31 agosto 2016) l’attività obbligatoria di insegnamento (art. 28) non è più prevista, per l’ovvia considerazione che mancano gli allievi a cui insegnare , fatti salvo ovviamente corsi di recupero programmati.
Nonostante questo ancora alcuni Dirigenti pensano che le ore di insegnamento non rese in quei periodi(a settembre  prima delle lezioni e a giugno dopo il termine delle lezioni ) siano “riconvertibili” in ore di insegnamento. Da questo continue riunioni che in casi estremi sfociano nella convocazione dal 1 settembre tutti i giorni  per ben 4 ore.
Nel  2002  l’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata è dovuto intervenire con propria nota del 20 giugno 2002 n. 10214    per precisare  in riferimento  all’inizio dell’anno scolastico la netta distinzione( art 28 c. 4 CCNL 29.11.2007 )prevista dal Contratto tra attività di insegnamento (art. 28 CCNL 29.11.2007 ex art. 26 ex art. 41)e attività di non insegnamento(art. 29 CCNL 29.11.2007 ex art. 27 ex art. 42 e art. 24 del CCNL del 26-5-1999).

LE ATTIVITA’ NON DI INSEGNAMENTO VANNO PROGRAMMATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI ED IL DIRIGENTE DEVE STENDERE PER ISCRITTO UN PIANO CHE NEL TENER CONTO DEGLI IMPEGNI DEI DOCENTI(ad esempio  docente con più  scuole docente in parttime etc. )PREVEDA NON SOLO LA CALENDARIZZAZIONE  ma anche  L’INIZIO  E LA FINE DELLE RIUNIONI .
ll Dirigente Scolastico prima dell’inizio delle lezioni predispone su eventuali proposte degli organi collegiali il piano delle attività non di insegnamento di cui, come prevede  l’ultimo contratto nel comma 4 dell’art. 28 del CCNL 29.11.2007 , deve essere data informazione alle RSU della scuola ,

Vi sono:

1)le attività individuali (preparazione lezioni, correzioni compiti, rapporti individuali con i genitori)  che non possono essere di norma quantificate in quanto sono soggette a diverse variabili (numero alunni, numero classi, materia di insegnamento).

Solamente per i rapporti individuali con i genitori possono essere previsti dei criteri: ad esempio quanti incontri all’anno; collocazione oraria, limiti orari di impegno per docenti operanti su più classi ; eventuale disponibilità per incontri ”su appuntamento” etc

2) le attività collegiali quantificate a contratto in 40 ore annue

  1. a) Collegio de docenti(riunione plenarie; gruppi di lavoro; programmazione di inizio d’anno, verifica di fine d’anno)

b)informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini (trimestrali o quadrimestrali)

Le attività del collegio dei docenti possono essere retribuite, qualora eccezionalmente superino il limite delle 40 ore , come ore eccedenti.

3) le attività collegiali quantificabili dal Collegio dei docenti

Partecipazione alle riunioni dei consigli di classe e di interclasse

I docenti operanti su 6 classi o più classi non devono superare le 40 ore annue. Ciò non significa che tutti debbono raggiungere queste 40 ore.

Non è accettabile il ragionamento: obbligatorie per tutti  80 ore( 40 ore attività collegiali quantificate a contratto  +  40 ore consigli di classe )

Non risultano pertanto retribuibili le ore dei Consigli di classe eccedenti le 40 ore.

4)Attività collegiali regolamentati dal Collegio docenti

Svolgimento di scrutini ed esami  non sono quantificabili  ma possono essere regolamentati per la durata dal Collegio dei docenti.

SI RIPORTANO AD OGNI BUON FINE GLI ARTICOLI 28 E 29 DEL CCNL 29.11.2017



NOTA MIUR 3.9.2015 :ESONERI E SEMIESONERI DAL SERVIZIO COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Miur ha emanato(clicca qui) apposita nota la n. 1875 del 3.9.2015 in cui risolve il problema degli esoneri e semiesoneri del collaboratori dei dirigenti scolastici dando la possibilità al Dirigente scolastico della nomina del collaboratore e della relativa sostituzione sino al completamento della fase C relativa al piano di assunzioni e precisamente  per la scuola dell’infanzia e primaria (solo l’esonero) quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi; per le scuole di I grado, istituti comprensivi, istituti di secondo grado e istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione, l’esonero quando si tratti di istituti o scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semi esonero quando si tratti di istituti o scuole con almeno quaranta classi.

Tali posti ,da subito attivabili, saranno compresi si ricorda nel fabbisogno dell’organico dell’autonomia.



USR BOLOGNA: POSTI DISPONIBILI PER RUOLI DIRIGENTI SCOLASTICI

L’USR di Bologna ha pubblicato(clicca qui)  la nota del 3.9.2015 prot. 11181 con cui trasmette il D.M. n. 635 del 27 agosto 2015 “ Procedura relativa alla copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico ai sensi dell’art.1, comma 92, della Legge n. 107/2015”. con l’indicazione dei posti disponibili anche in provincia di Forlì



LEGGE SULLA SCUOLA IN G.U.

Sulla G.U.  del 15.7.2015 n. 162(clicca qui) è stata pubblicata la Legge 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti in vigore da oggi 16 luglio 2015.

Ora spetta al Miur emanare gli atti per il piano straordinario di assunzioni  con un DDG e l’avviso previsto dal comma 103 che dovrebbe essere pubblicato sulla G.U. dei concorsi probabilmente martedi 21 o al massimo venerdi 24.

Le nomine secondo le procedure vigenti in relazione ai posti vacanti e disponibili  pari al numero del turnover e quelle del comma 98 lett. a)  ulteriori posti disponibili  nei rispettivi livelli territoriali di inserimento entro il 14 agosto.

Le domande per partecipare alla procedura nazionale di cui al comma 100 dovranno essere prodotte dai soggetti di cui al comma 98 lett b) e c)  dal 28 luglio al 14 agosto entro le ore 14 tramite il sistema POLIS.



ESAMI STATO MATURITA’. CHIARIMENTI TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Miur ha emanato (clicca qui) la nota 5850 del 23 giugno 2015 contenente chiarimenti sul trattamento economico degli esami di stato ed in particolare su “Compenso-Commissari interni” , su “Compenso- Commissari esterni-Tempi di percorrenza: criteri di calcolo del compenso relativo al raggiungimento della sede di esame”,su “Compenso -Esami preliminari” e su “Compenso -Personale esperto”



9 LUGLIO 2015: APPROVATA IN VIA DEFINITIVA LEGGE SULLA SCUOLA

Il 9 luglio la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla scuola

Sul sito del Governo il Comunicato sull’approvazione della legge(clicca qui)

Nel sito del Governo è presente il link al testo della legge(clicca qui)  Si fa presente che l’art. 10 del piano straordinario di assunzioni commi 1-18 nel nuovo testo del Senato approvato dalla Camera ha i commi 95-114 (pagine 19-25)

Sul sito del Miur nell’archivio Focus 2015 raggiungibile dalla pagina del Ministero(clicca qui) a destra “Vai all’archivio”  con il titolo “LA BUONA SCUOLA Il provvedimento in sintesi”  la legge in pillole. Le schede con i contenuti principali (clicca qui)



ESAMI DI STATO 2014/2015- SVOLGIMENTO II PROVA

Il MIUR  ha pubblicato nella pagina dell’ esame di stato(clicca qui) tra le News in data 27.3.2015 la nota prot. n. 2517 del 26.3.2015 con la quale la Direzione generale rende noto che il Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova degli esami di Stato conclusivi dei corso di studio di Istruzione secondaria di II grado(D.D. 29.01.2015 n. 10 )  (il cui contenuto è stato anticipato con nota ministeriale prot. 7354 del 26.11.2014 e con C.M. n. 1 del 29.1.2015) è in G.U. N. 45 del 24.2.2015.



ESAMI DI STATO: ITP IN COMPRESENZA COMMISSARI INTERNI

Il Miur ha pubblicato nella pagina dedicata agli esami di Stato (clicca qui) oggi 12 marzo 2015 la nota prot. n. 2117 dell´11 marzo 2015 di  precisazione sulla designazione dei commissari interni agli esami di Stato in cui sostanzialmente afferma che anche i docenti tecnico pratici in compresenza, e non solo dunque quelli con insegnamento autonomo, hanno titolo ad essere individuati come commissari interni.
La precisazione  risulta tardiva rispetto al 3 marzo 2015, termine fissato dalla circolare 5 del 26.2.2015 per la designazione da parte dei consigli di classe dei commissari interni.

 



COMMISSIONI ESAMI DI STATO: OBBLIGO PRESENTAZIONE DOMANDA DOCENTI CON SPEZZONE

Un docente con contratto a tempo determinato su spezzone chiede se sia obbligato a presentare domanda per gli esami di stato.
La C.M. sulle commissioni degli esami di stato non è stata mai chiara su questo punto: parla di parttime.
Lo scorso anno l’USP di Milano  sull’obbligo di presentazione del Modello ES-1 da parte dei docenti con contratto t.d. su spezzone ha  diramato la nota prot. n.6519 dell’1.4. 2014(clicca quI) in cui riporta uno stralcio della Nota Miur -D.G. Ordinamenti Scolastici- prot.2337 del 31.3.2014 in cui  si afferma che ” La predetta disposizione(n.d.R la C.M.) non introduce alcun riferimento al numero delle ore, afferenti allo specifico incarico dei docenti in questione, necessarie per l’obbligo di presentazione della scheda.Pertanto a fini delle nomine nelle Commissioni di esami di stato, i docenti con contratto a t.d. su spezzone orario non sono assimilabili a docenti par-time”
Quindi l’USP di Milano conclude: ” Per quanto sopra, trattandosi di tipologie di contratti diversi e come precisato dal MIUR non assimilabili tra loro , anche i docenti con contratto di lavoro su spezzone orario sono obbligati alla presentazione della domanda”