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TABELLA RETRIBUZIONE ORE ECCEDENTI DOCENTI 2024

Le ore eccedenti sono quelle prestate oltre l’orario di servizio, ma non rientranti nelle attività aggiuntive pagabili con il fondo di istituto di cui art. 88 comma 2 CCNL 29.11.2007(art. 70 CCNL 4/8/1995, art. 88 comma 4 D.P.R. 31.05.1974 n. 417, art. 6 D.P.R. 10.04.1987 n.209 ed infine art. 3 comma 10 D.P.R. 23.08.1988 N. 399):
Esse si distinguono in ore:
1)prestate per l’intera durata dell’anno scolastico su cattedre con orario superiore a quello obbligatorio;
2) prestate in classi collaterali;
3)prestate in corsi integrativi nei licei artistici per intera durata;
4) prestate per la sostituzione dei docenti assenti in ogni ordine e grado ;
5)prestate in attività di approfondimento degli istituti professionali;
6) attività complementari di educazione fisica, vale a dire ore eccedenti prestate per avviamento alla pratica sportiva;
Le prime 3 tipologie 1/18 per la scuola secondaria dello stipendio tabellare comprensivo da 1.1.2003 della IIS(art. 6 D.PR. 209/87, art.88. comma 4 D.PR. 417/74 e art. 76 CCNL 24.7.2003). La prima PRESTATE SU CATTEDRE istituzionalmente COSTITUITE CON un orario superiore alle 18 ORE previsto come istituzionali (strutturate così dai provvedimenti istitutivi ad esempio quelle di Scienze naturali, Chimica e Geografia, Disegno e Storis dell’Arte dei Licei artistici per un totale di 20 ore) da pagare fino al 31 agosto (codice 792 nel cedolino stipendio : tali ore sono valide ai fini pensionistici (informative INPDAP n. 8 del 29.4.2003 e n. 32 del 2.7.2003).
La seconda PRESTATE IN CLASSI COLLATERALI fino al 30 giugno, termine attività didattiche come da nota MEF 6.4.2016 n. 32509 (ore aggiuntive accessorio codice 692: in caso di assenza fino a 10 giorni come la RPD accessorio riduce lo stipendio cioè come la RPD essendo accessorio vengono tolte in caso di malattia )
4)Per la quarta tipologia PRESTATE IN SOSTITUZIONE DI DOCENTI ASSENTI per ogni ora settimanale nella scuola secondaria 1/65 (ovvero 1/78 + 20%) retribuzione iniziale inclusa I.I.S;
5) Per la quinta tipologia PRESTATE IN ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO(C.M. 284 del 16.11.1991) ogni ora settimanale effettuata 1/78 dello stipendio tabellare in godimento.
A carico del Fondo d’istituto la differenza tra 1/78 e 35,00 euro (ora 38,50 da 1.1.2024).
Inclusa I.I.S.
6) La sesta tipologia ATTIVITA’ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA fino a 6 ore (art. 87 CCNL 2007) per ogni ora settimanale effettuata 1/78 dello stipendio tabellare in godimento.
La retribuzione può essere incrementata del 10% o determinata forfettariamente inclusa(art. 87 comma 2 CCNL 2007) Inclusa I.I.S. liquidate dalla scuola.
Si pubblica la NUOVA TABELLA ORE ECCEDENTI DOCENTI in base al nuovo CCNL 2019-2021 del 18 gennaio 2024 da me elaborata (clicca qui) in base alla sola Tabella C 1-Scuola – CCNL 6/12/2022(clicca qui) -Conglobamento dell’elemento perequativo nello stipendio tabellare .Valori in Euro per 12 mensilità a cui aggiungere la 13 mensilità – La vacanza contrattuale IVC non è ricompresa nel calcolo importi come da circolare 12 MEF del 15.04. 2011 prot. Nr. 0035819 al punto 6(art. 9, comma 17 D.L. 78/2010).
Ad ogni buon fine si pubblicano un file (clicca qui) contenente tabelle RETRIBUZIONE ORE ECCEDENTI DOCENTI in base al CCNL 29.11. 2017 al 31.12.2017 e al successivo CCNL 19.4.2018 e la Tabella RETRIBUZIONE ORE ECCEDENTI DOCENTI in base al CCNL 7.12.2005(clicca qui) ,ricchi di note.
TUTTI GLI IMPORTI delle ore eccedenti SONO SOGGETTI A RITENUTE ASSISTENZIALI DEL 9,15% e naturalmente all’IRPEF.
Alle ore eccedenti di cui sopra si aggiungono le ore a carico del fondo di istituto art. 88 del CCNL 2007 infatti il CCNL 2024 ha apportato modifiche aggiornando (art. 80) con un aumento del 10% la tabella 5 del CCNL 29.11.2007 da 1.1.2024 con la tabella E1.6 -SCUOLA Misure del compenso orario lordo spettante dal 1 gennaio 2024 al personale Docente per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo da liquidare a carico del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa che eleva da 50,00 a 55,00 euro le ore aggiuntive corsi di recupero; da 35,00 a 38,50 le ore aggiuntive di insegnamento ; da 12,50 a 19,25 le ore aggiuntive non di insegnamento .
Esse riguardano in particolare :
1) ore aggiuntive per i corsi di recupero(art. 88 comma 2 lettera c)(euro 55,00)
2)attività aggiuntive funzionali all’insegnamento -ore aggiuntive non di insegnamento-(art. 88 comma 2 lettera d): svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica , con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste da art. 29 comma e lettera a) eccedenti le 40 ore(euro 19,25)
3) attività aggiuntive di insegnamento fino ad un massimo di 6 ore di interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa(art.88 comma 2 lettera b) (euro 38,50).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
D.P.R. N. 417 del 31.0.5.1974 art. 88 , 4 comma.
D.P.R. N. 209 del 10.04.1987 art. 6.
D.P.R. N. 399 del 23.08.1988 art. 3 comma 10.
CCNL Scuola 4.08.1995 relativo al periodo 1994-1997: art. 70.
C.C.N.L. Scuola 26.05.1999 : normativo 1998-2001- economico 1998-1999.
Legge 28.12.2001 n. 448 art. 22 comma 4 : ore aggiuntive fino ad um massimo di 24 ore.
C.C.N.L. Scuola 24.07.2003 relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.
C.C.N.L. Scuola 0712.2005 per il secondo biennio economico 2004/2005.
NOTA MPI 30 novembre 2005 n. 456/E: solo da 1.1.2003 tocca la I.I.S. nel calcolo delle ore eccedenti per effetto del conglobamento della IIS. nello stipendio tabellare (art. 76 CCNL scuola 24.7.2003) recepita con parere favorevole dalla Ragioneria Generale con nota n. 25253 del 28.7.2006 .
D.M. 13 giugno 2007 n. 131 art. 1 comma 4: ore pari o inferiore a 6 attribuzioni come ore aggiuntive fino ad un massimo di 24 ore settimanali . Attuato per la scuola secondaria nelle annuali circolare istruzioni per supplenze e da ultimo nota 43440 del 19.7.2023 punto 2.2.
C.C.N.L. Scuola 29.11.2007 per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico2006–2007: art. 29 c.3 lett. a) (ora art. 44 CCNL 18.1.24), art. 30(ora art. 45 CCNL 18.1.24), art. 87 e art. 88 fondo istituto.
Circolare MEF -Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 15 Aprile 2011 prot. n.r 0035819 applicazione art. 9 D.L. 78/2010 punto 6) Art. 9,comma 17.
CIRCOLARE MEF-Ragioneria Generale dello Stato del 6 aprile 2016 n. 32509 tra essa alle RTS con nota prot. 33247 del 07.04.2016-U : ore eccedenti orario obbligatorio di insegnamento al 30 giugno, termine attività didattica o al 31 agosto, termine dell’anno scolastico. Il MEF ritiene che solo le ore delle cattedre istituzionali costituite con più di 18 ore vanno pagate fino al 31 agosto.
C.C.N.L. scuola 19.04.2018 triennio 2016/18.
C.C.N.L. Scuola 6.12.2022 triennio 2019/21 parte economica e poi CCNL Scuola 18.01.24 triennio 2019/21 : tabella E1.6



NOTA MEF 10.5.2024 n. 125967: RIALLINEAMENTO CARRIERA

Il MEF ha emanato la nota 10.5.2024 prot. 125967(in calce all’articolo) inviata alle Ragionerie territoriali dello Stato in cui detta la disciplina applicabile ai provvedimenti di riallineamento carriera(art. 4 c. 3 D.P.R. 399/1988) .
Il problema del riallineamento lo avevo affrontato in precedenti articoli(articolo 2.4.23 e articolo 5.2.21) e l’ USP di Forlì nel corso di formazione del 19.12.2019 seconda parte CARRIERA pubblicato da me il 31.12.20 da pag. 124 ed in generale da pag. 74 anteriormente alla circolare MEF 28/2021 che prevede che il diritto di ricostruzione non è soggetto alla prescrizione decennale.
La scuola ha il dovere di adottare d’ufficio il provvedimento di riallineamento di carriera.
Il personale interessato ha il diritto a sua volta di ottenere iil provvedimento e di sollecitare in caso di inerzia l’amministrazione ai fini di interruzione della prescrizione.
In merito alla prescrizione quinquennale il MEF precisa che l’interessato può interrompere la prescrizione entro 5 anni presentando domanda entro 5 anni dal diritto al passaggio di gradone ; nel caso l’interessato interrompe la prescrizione dopo 5 anni o la scuola emette il provvedimento dopo 5 anni si perdono gli arretrati anteriori ai 5 anni.
La circolare precisa che la ricostruzione di carriera è , a differenza del riallineamento, a domanda dell’interessato e che il problema è stato affrontato co circolare del 2.12.2021 n.28( in calce all’articolo) che il diritto alla ricostruzione non soggiace alla prescrizione decennale a modifica della precedente circolare MEF 16.10.17 n. 27, ma solo a quella quinquennale sugli arretrati .



DIRITTO DI SCIOPERO NELLA SCUOLA(LEGGE 146/90 e ACCORDO ARAN -OO.SS. 2 DICEMBRE 2020)

A seguito ed in attuazione della legge 146/90 e succ. mod. ed Int., dopo 20 anni in data 2 dicembre 2020 le OO.SS. hanno sottoscritto con ARAN (clicca qui) un accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca(sostituisce ALLEGATO-Attuazione della legge 146/90 del CCNL Scuola 1998/2001 del 26.5.1999).
L’Accordo si applica a tutto il personale con rapporto a tempo determinato o a tempo indeterminato e attua le disposizioni contenute nella legge 12.06.1990 n. 146 (G.U. 14.06.1990 n. 137) modificata ed integrata dalla legge 11.04.2000 n. 183 (G.U. 22.04.2000 n. 85) come da testo aggiornato e coordinato pubblicato su NORMATTIVA(clicca qui) ed é entrato in vigore a seguito pubblicazione (clicca qui) sulla G.U., serie Generale n. 8 del 12 gennaio 2021 a pag. 20 con il titolo “DELIBERA 17 dicembre 2020 n. 20/303″:
L’ARAN ha pubblicato della COMMISSIONE DI GARANZIA la ricezione delibera n. 20/303 (clicca qui)assieme all’accordo del 17.12.2020
Si invita a leggere attentamente i seguenti articoli:
ART. 2 SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E PRESTAZIONI INDISPENSABILI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE;
ART. 3 CONTINGENTI DI PERSONALE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE (Protocollo di intesa comma 2 e 3- Adempimenti delle scuole in caso di sciopero comma 4, 5 e 6);
ART. 10 NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO. (Durata scioperi comma 6)

In data 31 maggio 2001 era stato firmato tra ARAN e Confederazioni sindacali un protocollo di intesa(clicca qui) sulle linee guida per le procedure di raffreddamento e conciliazione da inserire negli accordi sulle prestazioni indispensabili in caso di sciopero

Si fa presente che ARAN ha emanato vari orientamenti :
RAL 1899 del 24.1.2017.
CIRS88 del 17.11.2021.
CIRS591 del 8.01.2022.
CIRS597 del 22.03.2022.



TRATTENUTE PER 1 ORA DI SCIOPERO :ULTIMA ORA O PRIMA ORA

Ripropongo l’articolo da me pubblicato sul vecchio sito il 15.12.2011

In relazione allo sciopero dell’ultima ora di lezione o attività didattica docenti e ultima ora di servizio personale ATA del 19.12.2011 proclamato da SNALS, CGIL-CISL -UIL e Gilda(con le precisazioni  in caso di orario pomeridiano : in caso di organizzazione dell’attività su più turni , gli scioperi possono essere effettuati nella prima o ultima ora di ciascun turno : se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano o nell’ultima ora del turno pomeridiano) (clicca qui). come ha confermato l’art. 10 comma 6 lett. b ) ACCORDO (clicca qui) sulle norme di Garanzia dei servizi pubblici essenziali sottoscritto il 2.12.20 dall’ARAN e dalle OOSS e pubblicato a pag. 20 della G.I. Serie generale n. 8 del 12.1.2021
 A seguito di richieste sull’ammontare della ritenuta orario si precisa:

L’art. 595 del Dvo 16.4.1994 n. 297 commi 1,(ex art. 171 della legge 312/80)  confermato da art. 15 comma 3 CCNL 4 agosto 1995 recita:

“Pe gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni possono essere limitate all’effettiva durata dell’astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta è pari alla misura oraria, senza la maggiorazione del 15 per cento o del 30 per cento, del compenso per il lavoro straordinario, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titoli dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta”

QUINDI PER LO SCIOPERO DI UN’ORA E’ PREVISTA LA SEGUENTE MISURA ORARIA PER SCIOPERO DAL 1.1.2008, come da tabella del Bergantini, salvo errori ed omissioni, che riporta sostanzialmente gli importi delle Tabelle 5 e 6 del CCNL del 29.11.2007:

Collaboratori scolastici   euro 12,50

Assistenti amministrativi ed equiparati  euro 14,50

Direttore DSGA                                  euro 18,50

Docenti di ogni ordine e grado             euro 17,50

A tali importi vanno aggiunti per l’ATA  1/156 della CIA e/o della posizione economica(da 64,50 a 58,50 ora da 87,50 a 79,40 per i funzionari 98,00) , per il personale docente 1/156 della RPD(da 164,00 a 257,50 ora da 194,80 a 304,30).
D.S.G.A PLacido Olivieri : tra i suoi contributi (clicca qui) presenti nel sito SCUOLA E WEB -LA SEGRETERIA ON-LINE del Rag. Pino Durante (clicca qui) c’é quello pubblicato il 14/5/2015, un file Excel per il calcolo delle trattenute per sciopero orario in cui per gli ATA parla di 1/156, per il personale scuola infanzia di 1/108, per il personale primaria di1/95 e per il personale scuola secondaria di 1/78 aggiungendo che la cifra totale va sottoposta alla ritenuta INPDAP del 8,80, alla O.P. del 2,00 e alla F.C. dello 0,35.


SI FA PRESENTE CHE IL CCNL SCUOLA 18.1.24 art. 80 HA AGGIORNATO DETTE TABELLE E LI HA SOSTITUITE CON ALTRE : TABELLA E.1.6 e TABELLA E.1.7 con decorrenza 1.1.2024 con un aumento del 10% :
OPERATORI/COLLABORATORI euro 13,75 ( da 12,50).
ASSISTENTI euro 15,95 (da 14,50).
FUNZIONARI euro 20,35 (da 18,50).
DOCENTI diplomati e laureati di ogni ordine e grado euro 19,25 (da 12,50).

E’ auspicabile dopo lo sciopero trovare conferma  a tali importi, considerato che come recitano i telex del Miur ANCHE le scuole devono indicare oltre le ore il relativo importo delle trattenute.

Del resto le uniche circolari del miur  che  hanno disciplinato la trattenuta  per sciopero risultano essere:

C.M. 1.12.1975 N. 315
C.M. 1.02.1976 n. 37 ( allora per i docenti esistevano le 20 ore: 1/98 per docenti di scuola secondaria ora 1/78); 1/124 per docenti di scuola elementare e materna; 1/156 per personale non docente)
C.M. 13.08.1976 N. 211
C.M. 18.09.1989 N. 312
CCNL Ministeri 16.5.2001 art. 29 e art. 25 comma 4.
TELEX MIUR GAB. N. 9567 DEL 18.10.2011 in particolare 3 capoverso. 
NOTA MIUR 13-12-2011 prot. GAB N. 11410 per lo sciopero del 19 dicembre 2011  di precisazione  alla nota del 12.12.2011sciopero ULTIMA ORA DI LEZIONE DI CIASCUN TURNO.  Qualora l’organizzazione si svolga su più turni ovvero le lezioni si protraggono in orario  pomeridiano, il personale docente in servizio antimeridiano potrà scioperare nella prima ora di lezione della classe/sezione, mentre il personale in servizio in orario pomeridiano potrà scioperare nell’ultima ora di lezione della classe/sezione.
Il personale ATA ed i Dirigenti scolastici nell’ULTIMA ORA DI SERVIZIO.
NELLA STESSA E’ RICORDATO L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DELLE SCUOLE DEI NOMINATIVI DEI LAVORATORI CHE HANNO SCIOPERATO, LA DURATA DELLE STESSO E LA MISURA DELLE TRATTENUTE EFFETTUATE PER LA RELATIVA PARTECIPAZIONE.

ACCORDO 2 DICEMBRE 2020 SULLA NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO NEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA SOTTOSCRITTO DA ARAN E OO.SS. IN G.U. n 8 del 12 gennaio 2021 pag. 8 ed in particolare art. 10 .

Sul sito Di NOIPA  si legge:

Scioperi

L’assenza per sciopero è generata dall’astensione collettiva da parte dei lavoratori che aderiscono ad iniziative di sciopero regolarmente indette dalle diverse organizzazioni sindacali.                                                                                                                                            

In base alla normativa , le assenze per sciopero comportano una riduzione dell’importo dell’intero stipendio in misura proporzionale al periodo di sospensione lavorativa per un’intera giornata o per una parte di essa,  nel caso di sciopero orario .
Il sistema NOIPA  permette ,a tutte le Amministrazioni gestite, di segnalare e operare sui dati relativi al trattamento economico, in caso  di riduzioni per  sciopero, anche in modo individuale.
NeI caso di sciopero orario, l’importo della riduzione varia in base alla componente stipendiale  prevista dal Comparto dell’Amministrazione specifica alla quale il personale dipendente appartiene e in particolare:

* per l’amministrato che presta servizio su base lavorativa di 180 ore mensili (6 ore per 30 giorni), ogni ora di sciopero viene considerata 1/180,
** per l’amministrato che presta servizio su base lavorativa di 156 ore mensili (6 ore per 26 giorni) ogni ora di sciopero viene considerata 1/156.( nd.r .ART. 25 comma 4   e art. 29  CCNL Ministeri del 16.5.2001 integrativo del CCNL 16.2.99).
Noipa rende disponibile per tutte le amministrazioni gestite, un servizio che permette di comunicare al Sistema, l’elenco del personale dipendente che ha aderito ad uno sciopero, ai fini dell’applicazione delle relative decurtazioni stipendiali.
In particolare , per conoscere le modalità di segnalazione delle assenze per sciopero e gli strumenti disponibili per gli operatori  delle Amministrazioni che dispongono del servizio, vai alla pagina dedicata all’apposita funzionalità SciopNet  “

SciopNet” è la sotto – sezione del Portale che descrive l’applicazione on-line dedicata all’inserimento degli scioperi effettuati dagli amministrati degli Uffici di Servizio, ai fini dell’applicazione delle relative decurtazioni stipendiali.

Tramite l’applicazione presente in NoiPA tutti gli Uffici di Servizio delle diverse Amministrazioni, diffusi sull’intero territorio nazionale e/o estero, o le diverse sedi scolastiche operano su una base dati contenente i nominativi di tutto il personale appartenente alla propria struttura, per il quale effettuare le operazioni desiderate. Le tipologie di sciopero che è possibile segnalare sono: 

  • sciopero giornaliero: modalità di sciopero comunemente indetta dai sindacati per la quale il dipendente che vi aderisce sospende la propria attività per l’intera giornata lavorativa. L’applicazione della relativa decurtazione stipendiale viene effettuata in base all’indicazione di giorni non lavorati.
  • sciopero orario: modalità di sciopero di tipo parziale indetta in alcuni casi dalle strutture sindacali, che riguarda una determinata fascia oraria di attuazione. Per tale tipologia, SciopNet permette di indicare il numero di ore di astensione dal lavoro, nell’ambito della giornata; L’applicazione della relativa decurtazioni stipendiale viene effettuata in base alle relative percentuali di tempo non lavorato.

Si precisa che, negli elenchi dei nominativi che effettuano lo sciopero, è necessario inserire tutto il personale dell’ufficio che effettua la segnalazione e che ha partecipato allo sciopero, indifferentemente dalla qualifica o dall’area funzionale di appartenenza (ad es. docenti o non docenti). Si ricorda, inoltre, che gli elenchi protocollati non possono essere soggetti a variazioni o integrazioni.

Per accedere alle informazioni sui pagamenti effettuati, consulta la sotto-sezione dedicata ai “Contratti Scuola”. 



TABELLE: TRATTENUTE PER SCIOPERO 1 GIORNO 2024

Un docente di scuola media chiede quale sia la trattenuta per 1 giorno di sciopero.
Ho allegato delle tabelle da me elaborate tenendo conto del CCNL 18.1.2024 in base alla C.M. 312/89 da cui emerge che per un docente di scuola media gradone iniziale è di euro 62,55 a cui va tolta aliquota massima IRPEF indicata nel cedolino ciòe il 23% euro 14,39 e quindi netto euro 54,61 ; gradone 9 euro 69,00 a cui va tolta il 23% di IRPEF 2024 cioè euro 15,87 e quindi netto euro 53,13 fino ad arrivare per un docente gradone 35 ad euro 93,15 a cui va tolta il 35% IRPEF 2024 come per un docente laureato di scuola superiore gradone 28 euro 93,15.
IRPEF viene sottratta in quanto sul giorno di sciopero (ad esempio gradone 9 scuola media euro 69,00) non si paga in quanto imponibile fiscale é calcolato senza detto giorno e quindi in sostanza la ritenuta netta in tasca per lo sciopero é 53,13 (69,00- 15,87). Alla voce 69 aggiungere 8,51 di rit Ass =77,51 che si ottiene dividendo il lordo 2325,3 x30. A questa togliere IRPEF di 15,87 =61,64.
PERTANTO LA RTS nel cedolino alla voce ritenute indica il netto da ritenute diviso 30 e sulla differenza calcola IRPEF.
IN EFFETTI CALCOLARE SUL LORDO 1/30 per ottenere la cifra lorda .


Premesso che i periodi di astensione da lavoro non costituiscono interruzione di servizio e quindi sono validi ai fini pensionistici.
Ecco come va fatto il calcolo In base alla C.M. 18.09.1989 N. 312
1)LE RITENUTE VANNO APPLICATE SULL’INTERO IMPORTO LORDO;
2) sull’importo netto da ritenute assistenziali si calcola 1/30 e la RTS riporta tale cifra nella colonna ritenute .
3) sul risultato netto da ritenute – 1/30 del netto SI OTTIENE IMPONIBILI FISCALE.
4)SI CALCOLA IRPEF.

La DPT Infatti PROCEDE COSI: DOCENTE supplente al 30.6.2022 :ASSENZA 11 novembre 2021:
1)Su intero importo Lordo( Competenze) euro 2008,13 ( Stipendio1282,52+ IIS 538,30+ IVC 12,75+ RPD 174,50) applica le ritenute assistenziali che ammontano ad euro 243,69.
2)IMPONIBILE AL NETTO RITENUTE 1764,44 Lo divide per 30 = euro 58,82 per 1 giorno di sciopero. Tale importo 58,82 è indicata nella colonna Ritenute ; la stessa delle ritenute previdenziali su tutto Euro 243,69 compreso il 1/30 ciò 8,12.
3) Imponibile IRPFEF FISCALE euro 1705,62 comprensivo dell detrazione di tutte le ritenute Ass. compreso il 1/30(1764,44-58,82).
PERTANTO L’INTERESSATO DI FATTO PAGA 1/30 del lordo 66,95( 58.814 +8,12) che si ottiene dividendo il lordo 2.008,13 per 30= 66,937

APPLICANDO su imponibile 1705,62 IRPEF risparmia qualcosa di IRPEF circa 5 euro in quanto non paga IRPEF sul giorno di sciopero ma solo la ritenuta assistenziale .

Per un docente di ruolo gradone 21 scuola superiore per uno sciopero del 10.12.21 la DPT ha trattenuto euro 82,49 su un lordo competenze 2780,32 – riten assist. euro 305,72= 2474,61. A questo bisogna aggiungere 1/30 di ritenute Ass. cioè 10,19. per vedere effettiva ritenuta euro 92,68 e poi togliere IRPEF calcolata su imponile al netto ritenute 2474,61 – 82,49= 2392,12 .


Si allega tre tabelle di trattenute per una giornata di sciopero a partire da aprile 2024 con Irpef 2024 da me elaborate abbiamo la prima per docenti ruolo di scuola media e laureati di scuola superiore la seconda per i docenti di scuola infanzia/primaria e diplomati di scuola superiore e la terza per ATA Collaboratori Scolastici e Assistenti.

Si fa presente che per gli scioperi orari trova applicazione l’art. 595, commi 1 e 2 del D.lvo 16/0/4/2994 n. 297 che prevede che la trattenuta per ogni ora di sciopero è pari alla misura orario del compenso base per lavoro straordinario(calcolata quindi senza maggiorazioni) ed aumentata della quota (attualmente 1/156) corrispondente agli emolumenti mensili a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta (ad esempio RPD, IVC, CIA).
Si riportano di seguito le misure del compenso orario lordo in esame rideterminate con aumento del 10% da 1/1/2024(TABELLA E1.6 e TABELLA E1.7 del CCNL 18.1.2024) previste da art. 80 CCNL Scuola 18.1.24 che sostituiscono la tabella 5 e la tabella 6 del CCNL scuola 24.11. 2007)

OPERATORI/COLLABORATORI euro 13,75 (anziché 12,50).
ASSISTENTI euro 15,95( anziché 14,50).
FUNZIONARI euro 20,35 (anziché 18,50 ).
DOCENTI diplomati e laureati di ogni ordine e grado euro 19,25 (anziché 12,50).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

C.M. 18.09.1989 n. 311
TELEX MIUR GAB. 19.10.2011 n. 9567
C.M. 1.12.1975 n 315 e C.M. 5.12.1975 n. 321
C.M. 11.02.1976 n. 37
D.lvo 16.4.1994 art. 595 c. 1 confermato da art. 15 c. 3 CCNL Scuola 4 agosto 1995
CCNL Ministeri 16.5.2001 art 25 comma 4 e art. 29





CALENDARIO SCOLASTICO 2024-25 EMILIA-ROMAGNA

La Giunta Regionale l’8 maggio 2024 ha dato il via libera al calendario scolastico 2024/25 che riguarda sia le classi del primo ciclo di istruzione (elementari e medie) sia quelle del secondo ciclo di istruzione (superiori) e formazione (leFP) ne dá notizia in data 9.5.24 l’USR dell’Emilia-Romagna (clicca qui).
Si torna a scuola lunedì 16 settembre 2024, ultimo giorno di lezioni venerdì 6 giugno 2025.
Le lezioni saranno sospese in occasione della commemorazione dei defunti , 2 novembre 2024, delle vacanze natalizie dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 e delle vacanze pasquali dal 17 aprile al 22 aprile 2025.