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NOVITA’ : PERMESSI ART. 33 LEGGE 104 E CONGEDO STRAORDINARIO ART. 42 C. 5 DLVO 151/2001

Il Dlvo 105 del 30.6.22 apporta modifiche dal 13.8.22 su:

PERMESSI di cui all’art.33 legge 104/1992 (eliminazione del principio del ” referente unico”; il diritto dei 3 giorni mensili può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro; esteso al convivente di fatto di cui all’art. 1 comma 36 legge 76/2016 oltre l’unione della parte civile).


CONGEDO STRAORDINARIO di cui all’art, 42 comma 5 del Dlvo 151/2001(introduce il ”convivente di fatto di cui all’art. 1 comma 36” della legge 76/2016 tra i soggetti individuati dal legislatore ai fini della concessione del congedo in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile; ridotto da 60 a 30 giorni dalla richiesta il termine entro il quale fruire del congedo)

L’INPS con messaggio n. 3096 del 5.8.22 (clicca qui) ha emanato le prime indicazioni in materia con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato.



DLVO 105/2022: NOVITA SU ASSENZE PER MATERNITA’

Da oggi 13.8.22 in vigore il Dlvo n. 105 del 30/06/22 in attuazione di Direttiva europea del 20.6.2019 pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29 luglio 2022 pagg. 20-25(clicca qui).
Tale decreto apporta modifiche al DLVO 151/2001, al DLVO 81/2015, all’art. 33 della legge 104/92, alla legge 81/2017 e all’art. 4 della legge 53/20.

IL D.LVO prevede all’art. 1 comma 2 che i congedi, i permessi salvo che non sia diversamente specificato , sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e quindi anche alla Scuola.


L’INPS con comunicato stampa del 10.8.22 ne illustra le novità(clicca qui).
In particolare riguardano:
Il congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis Dlvo 151/2001 aggiunto da Dlvo 105/2022 art. 2) sostituisce il congedo obbligatorio del padre ed il congedo facoltativo del padre : 10 giorni-continuativi o frazionati- da due mesi precedenti la nascita a 5 mesi successivi; diventano 20 giorni nel caso di parto plurimo.
il congedo parentale(trattamento economico e normativo : art. 34 comma 1 DLVO 151/2001 modificato da Dlvo 105/2022 art. 2) :estensione dell’indennità al 30 per cento della retribuzione fino al 12 anno di vita del bambino o dall’Ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento (art. 36 comma 3 Dlvo 151/2001 modificato da dlvo 105/2002) -e non più fino al 6 anno-; periodo massimo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi e non più 6 mesi;( Dvlo 151/2001 confermato comma 3 art. 34) per i periodi di congedo parentale ulteriori ai mesi di cui articolo 32 per la madre ed il padre compreso il genitore solo e dovuta fino al dodicesimo anno – e non più fino all’ottavo anno di vita del bambino – un’indennità pari al 30% della retribuzione in base al reddito individuale dell’interessato inferiore a 2,5 volte inferiore al trattamento minimo di pensione. Per l’anno 2022 euro 17.024,48( 523,83 x13 mensilità x 2,5)(Circ. INPS 4-3-22 n. 35 Lett B punto 4).
SI PRECISA CHE L’ART. 34 del Dlvo 26.3.2001 n. 151 TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO nella nuova formulazione prevede:
-3 mesi alla madre non trasferibili al padre;
-3 mesi al padre non trasferibili alla madre;
-3 mesi aggiuntivi in alternativa tra loro.
La modifica da 6 mesi a 9 mesi attiene solamente alla retribuzione al 30%.


RESTANO IMMUTATI I LIMITI MASSIMI INDIVIDUALI DI ENTRAMBI I GENITORI previsti da CONGEDO PARENTALE art. 32 DLVO 26.3.2001 n. 151 comma 1 e comma 2 :
La madre puo usufruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
il padre puo usufuire di massimo 6 mesi elevabili a 7 nel casi si astenga per un periodo non inferiore a 3 mesi entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
entrambi i genitori possono usufruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso il padre si astenga per un periodo non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
Qualora vi sia un “solo genitore” ovvero genitore con affidamento esclusivo spettano al massimo 11 mesi(modifica introdotta ad art. 32 del Dlvo 151/2001 da Dlvo 105/2022) e non 10 mesi di cui 9 mesi(e non 6) retribuiti al 30%.

ATTENZIONE COSA SI INTENDE PER “GENITORE SOLO” (circ. INPS n. 8 del 17.1.2003 punto 1):
1) Morte dell’altro genitore;
2) abbandono del figlio da parte dell’altro genitore;
3) non riconoscimento del figlio da parte di un genitore;
4) affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore.

La situazione di “ragazza madre” o di “genitore single” non realizza di per sé la condizione di “genitore solo”: deve infatti risultare anche il non riconoscimento dell’altro genitore. Analogamente dicasi per la situazione di genitore separato: nella sentenza di separazione deve risultare che il figlio è affidato ad uno solo dei genitori.

PER IL PERSONALE SCUOLA RESTA FERMA LA RETRIBUZIONE AL 100% PER I PRIMI 30 GIORNI DI CONGEDO PARENTALE computati complessivamente per entrambi i genitori (art. 12 c. 4 CCNL Scuola del 29/11/2007).