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CHIARIMENTO ARAN SU PERMESSI PERSONALI RETRIBUITI PERSONALE NON DI RUOLO

A quesito posto da un dirigente scolastico su permessi retribuiti a personale assunto a tempo determinato in base all’art. 35 comma 12 del CCNL 18.1.2024 Aran risponde il 20.02.2024 (clicca qui)che la decorrenza del CCNL decorre dal giorno successivo alla data di stipulazione che è avvenuta in data 18.1.24 e non alla data di pubblicazione sulla G.U. e che il personale docente educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico( 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno)(art. 35 comma 12) compreso il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica (comma 5) ha diritto , a domanda, a tre giorni di permesso retribuito , nell’anno scolastico , per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione .
il personale ATA può usufruirne anche ad ore con le modalità di cui all’art. 67.
Conclude che a parere dell’Agenzia i permessi non andranno riproporzionato in quanto non risulta rilevante il giorno di decorrenza del CCNL ma la tipologia del contratto in essere, vale a dire che il personale in servizio con il contratto a tempo determinato(31 agosto o 30 giugno) al momento dell’entrata in vigore del CCNL 19.1.2024 ha diritto ai 3 giorni di permesso retribuito senza alcuna riduzione .



ART. 59(ex 58 ora 70) E ART. 36(ex 33 ora 47) CCNL 18.1.24: CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PERSONALE DI RUOLO:TRIENNIO -CHIARIMENTI PERDITA TITOLARITÀ

Sia il personale docente di ruolo (ex art.36 )sia il personale ata di ruolo (ex art. 59) può accettare rapporti di lavoro a tempo determinato per supplenze al 31 agosto o al 30 giugno su posto intero
Per i docenti(art. 47 CCNL scuola 19.1.2024) è previsto solo come docente in un diverso ordine e grado d’istruzione o per altra classe di concorso e non per ATA ; per l’ATA (art. 70 CCNL Scuola 19.1.24)invece nell’ambito del settore scuola e quindi sia come ATA di area superiore o a parità di area di diverso profilo professionale o come docente(categoria professionale del personale docente art. 33 comma 2).
Il personale mantiene la titolarità della sede per 3 anni continuativi : “la perdita di titolarità avviene allorché si sia compiuto il terzo anno di servizio in qualità di supplente e, ovviamente , l’interessato non sia rientrato nella sede di titolarità , avendo accettato per la quarta volta la nomina a supplente “ ( C.M. 22.01.2008 Prot. N. 1116 avente per oggetto CHIARIMENTI su perdita titolarità ).
In calce agli articoli 47 e 70 in riferimento al comma 1 ,le parti precisano che il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione sede di titolarità (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 e N. 6).

L’USP di TORINO nella Sua circolare del 6.3.2024 prot. 3733 (clicca qui )sulla mobilità ATA ha recepito a pag. 2 questa Dichiarazione Congiunta N. 6 precisando che gli interessati, persa la titolarità per essere al quarto anno in riferimento al fatto che il triennio ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità , devono partecipare alle operazioni al fine di ottenere una sede di titolarità In caso contrario verranno trasferiti d’ufficio .



AGGIORNAMENTO GAE: DOMANDE DAL 1 AL 15.3.24

E’ stato pubblicato il D.M. 29.2.24 n. 37(clicca qui) per aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento con il personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II,III ed aggiuntiva per biennio 2024/26 nonchè per aggiornamento delle graduatorie di istituto I fascia con tempistica da stabilirsi .
Le domande per aggiornamento GAE vanno presentate in modalità telematica dalle ore 9.00 del 1 marzo 2024 alle ore 23.59 del 15 marzo 2023.
NON E’ PREVISTO NUOVO INSERIMENTO MA SOLO AGGIORNAMENTO.
Con l’aggiornamento si può chiedere (art. 1 e art. 9 D.M.):
a)Aggiornamento punteggio dichiarando nuovi servizi e titoli valutabili successivi al 4 aprile 2022 ed entro la data di scadenza di presentazione della domanda.
b)Reinserimento in graduatoria nel caso il candidato sia stato cancellato per non aver presentato precedentemente domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti
c) Permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva o scioglimento della stessa
d)trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale verrà collocato nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante , eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta .
LE PREFERENZE DEVONO ESSERE RICONFERMATE
PER LA RISERVA si deve dichiarare di essere iscritti nelle liste di collocamento.
Per approfondimenti si rimanda alla lettura del decreto del 29.2.24 n. 37.


Nello stesso D.M. é previsto aggiornamento della prima fascia nelle graduatorie di circolo e di istituto (art.10 D.M.) per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26 secondo le tempistiche (date apertura e chiusura delle istanze)che verranno comunicate con successivo avviso sul sito INPA, sul sito del Ministero e degli USR

NEL SITO DEL MI APPOSITA PAGINA (clicca qui) in cui è presente la normativa sia la guida operativa per la presentazione delle domanda GAE dal titolo:
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO E DI ISTITUTO DI I FASCIA : LA PROCEDURA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/25



24 CFU RICONOSCIMENTO ANNO 2024 UNIBO DAL 4 MARZO ALL’8 MARZO

Si segnala la pagina dell’UNIBO (clicca qui) sulla richiesta del riconoscimento dei 24 CFU ex D.M. 616/2017 che permetteranno di partecipare al concorso per i posti comuni di docenti di scuola secondaria di I e II grado fino al 31.12.24 purché conseguiti entro il 31.10.22 nella quale sono presenti gli elenchi degli insegnamenti riconoscibili in ambito pedagogia, ambito antropologia, ambito Psicologia e Ambito metodologie e tecnologie didattiche .
Chi non ha presentato mai domanda di riconoscimento dei 24 CFU conseguiti entro il 31.10.22 presso UNIBO é invitato a partecipare alla prima procedura di riconoscimento che per anno 2024 é dal 4 marzo ore 12 all’8 marzo ore 12 per ottenere la certificazione.



CALENDARI PROVE SCRITTE : CONCORSO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA(11-12 MARZO)- CONCORSO SCUOLA SECONDARIA(13-14-15-18-19 MARZO)

Il MPI con avviso n. 18503 del 19.2.24 (clicca qui) ha reso noto che la prova scritta del concorso ordinario di scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno si svolgerà nei giorni 11 e 12 marzo 2024 con turno mattutino( dalle 9 alle 10,40) e pomeridiano ( dalle 14,30 alle 16,30) previa identificazione un’ora prima .
Con analogo avviso n. 19093 del 19.2.24 (clicca qui) ha reso noto che la prova scritta del concorso ordinario di scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno si svolgerà nei giorni 13, 14, 15, 18 e 19 marzo 2024 con turno mattutino e pomeridiano .



D.M. 22.12.23 N. 255 : ACCORPAMENTO ALCUNE CLASSI CONCORSO IN G.U. 10-2-24

Sulla G.U. n. 34 del 10.2.24 é stato pubblicato il D.M. 22.12.23(clicca qui) in vigore dal 11 febbraio 2024 che procede all’accorpamento di alcune classi di concorso modificandone la denominazione :
A-01 Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado(ex A-01 e ex A-17).
A-12 Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (ex A-12 e ex A-22).
A-22 Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (ex A-24 e ex A-25).
A-30 Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado(ex A-29 e ex A-30).
A-48 Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado(ex A-48 e ex A-49).
A questi nella tabella si aggiungono:
A-20 Fisica con modifiche nelle note (3) e (4) e riduzione CFU;
A-27 Matematica e fisica accesso anche con laurea in Ingegneria con i requisiti delle nuove note;
A-53 modifica denominazione : Storia della musica e della danza.
In allegato decreto:
Tabella A : riporta la denominazione, i titoli di accesso e gli insegnamenti relativi a ciascuna classe di concorso:
Tabella A/1: riguarda omogeneità degli esami previsti nel piano di studio del vecchio ordinamento per l’accesso alle classi di concorso limitatamente ai titoli previsti dalla tabella A nella colonna dei titoli previsti dal D.M. 39/1998 per le classi A-01 , A-12, A-22, A-30

ATTENZIONE PER LE NUOVE LAUREE DI ACCESSO ALLA A-12 CONSULTARE LA TABELLA A CONFRONTANDOLA CON LA TABELLA DEL D.M. 9.5.2017 n. 259 e del D.P.R. 19 DEL 14.2.2016( vi é in più ad esempio LM78 Scienze filosofiche)


IL D.M.non ha effetto retroattivo come precisa l’art. 5 comma 1dello stesso : chi alla data del 10 febbraio fosse giá in possesso di un titolo di studio valido per l’accesso alle classi oggetto di modifica può fare riferimento ai requisiti previsti dal D.P.R. 19/2016 come modificato ed integrato dal D.M. 259/2017



RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO MEF – INFORMATIVA 4- CONGEDO BIENNALE ART. 42,COMMA 5 DLVO 151/2001- INDICAZIONI OPERATIVE

Il MEF Ragioneria generale dello stato ha emanato 8.3.23 l’Informativa 4 (clicca qui) per dare alcune indicazioni operative sul congedo biennale per assistenza portatore handicap grave ai sensi dell’ex art. 42, comma 5, D.lvo n. 151/2001.

REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO:
a)Convivenza con il portatore di handicap;
b)Rispetto dell’ordine di priorità

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL DECRETO

ALTRI ELEMENTI DA INDICARE NEL DECRETO.

In allegato il documento della Ragioneria territoriale dello stato di Novara del 6.9.2022 prot. 22579(clicca qui)