Archivi categoria: Graduatorie d’istituto

FC: SCUOLA PRIMARIA -POSTI DI DI SCUOLA COMUNE E SOSTEGNO RESTITUITI PER ESAURIMENTO GAE

L’ USP di Forlì ha restituito (clicca qui)i posti(compresi quelli del potenziamento) di scuola primaria non assegnati per esaurimento GAE da conferire a cura delle scuole fino al 30.6.2016.

Per i posti di potenziamento per il  sostegno viene precisato che possono essere conferiti solo a personale fornito del titolo di specializzazione.



FC: INDICAZIONI ALLE SCUOLE PER LE SUPPLENZE DOPO FASE C

L’USP di Forlì ha fornito alle scuole in data 1.12.2015 in merito al conferimento supplenze a seguito Fase C(con riferimento alla Legge 107/15 – piano assunzionale straordinario personale docente ), le seguenti indicazioni:

“Nel corrente anno scolastico, ai sensi dell’art. 1 comma 95 della legge 107/15, sui posti del potenziamento non si darà luogo a sostituzioni brevi e saltuarie (per cui non sarà possibile tra l’altro sostituire personale docente che ha chiesto e ottenuto il differimento con scadenza precedente al 30.06.2016) né a supplenze fino all’avente titolo; potranno essere stipulati incarichi a tempo determinato con scadenza 30 giugno ove l’assegnazione della sede ai neo immessi in ruolo sia stata oggetto di differimento all’ 01.07.2016 e all’ 01.09.2016.

I contratti a tempo determinato su posti di potenziamento rimasti vacanti (non assegnato alcun docente per mancanza di aspiranti) andranno stipulati con scadenza 30 giugno 2016.

Relativamente ai posti di potenziamento per il sostegno, è possibile procedere alla copertura dei posti rimasti vacanti (nessun aspirante) e disponibili (per differimento) solo in presenza di docenti in possesso del titolo di specializzazione, con contratti fino al 30.06.2016. Pertanto, in mancanza di tali docenti non si dovrà procedere alla stipula di alcun contratto a tempo determinato.

Laddove sia concesso un contratto part time ad un docente dell’organico del potenziamento, le ore rimaste “libere” potranno essere oggetto di supplenza.

Premesso quanto sopra, in caso di esaurimento delle Graduatorie provinciali ad esaurimento, gli incarichi a tempo determinato saranno stipulati attingendo dalle Graduatorie di Istituto della medesima Classe di Concorso del potenziamento attribuito.

L’istituzione scolastica del I ciclo che non è in possesso delle graduatorie relative alla classe di concorso del potenziamento assegnato, in quanto trattasi di classe di concorso di altro grado di istruzione, si rivolgerà all’Istituto di 2° grado cui è assegnato il docente da utilizzarsi presso la scuola del 1° ciclo; la scuola secondaria di 2° grado provvederà ad effettuare la supplenza di cui trattasi (questo vale anche per la copertura dei vicari con esonero/ semiesonero).

Nel caso invece l’istituzione scolastica di II grado abbia avuto assegnato un posto di potenziamento di una classe di concorso non presente nell’istituzione medesima, si rivolgerà alla scuola viciniore facendosi inviare la specifica graduatoria, secondo quanto previsto dal Regolamento sulle supplenze.

Nell’ipotesi di NON esaurimento delle Graduatorie provinciali ad esaurimento, gli incarichi a tempo determinato sui posti del potenziamento rimasti vacanti e disponibili saranno stipulati attingendo dalle Graduatorie provinciali ad Esaurimento ed effettuati a cura dei Dirigente Scolastici delegati.

Seguirà l’invio dell’elenco delle graduatorie provinciali che risultano esaurite.

Come già anticipato nella conferenza di servizio, si conferma l’opportunità di chiudere i contratti stipulati fino a nomina dell’avente diritto per la copertura degli esoneri /semiesoneri dei vicari entro il 01.12.2015.

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. su quanto previsto dall’art. 1 comma 85 L. 107/2015 sull’opportunità di effettuare le sostituzioni dei docenti assenti fino a 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia, mentre è da prevedersi la sostituzione di detti docenti per assenze superiori agli stessi 10 giorni.

Si precisa, infine, che gli accordi di rete, per l’utilizzo sulle istituzioni scolastiche del 1° ciclo di personale della scuola secondaria di 2° grado, non sono più necessari, in quanto già con provvedimento di questo Ufficio prot. n. 6381/C21 del 23.11.2015 sono stati individuati i posti afferenti alla scuola secondaria di 2° grado con utilizzazione presso il 1° ciclo. Pertanto spetta alla scuola secondaria di 2° grado di riferimento siglare i relativi contratti, compresi eventualmente anche quelli inerenti le supplenze ove necessarie.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

Il Dirigente
Giuseppe Pedrielli”



FC: 23.11.2015 CONVOCATI I SINDACATI PER INFORMAZIONI “FASE C”

L’USP di Forlì ha convocato i sindacali  scuola per Lunedì 23 novembre 2015 ore 9,00 per informazioni in merito alla “fase C” del piano di assunzioni straordinario L. 107/2015.

Entro il 24.11.2015 sarà pubblicato il quadro dei posti disponibili dell’organico del potenziamento che saranno assegnati il 25 ed il 26 c.m..



FC: 20.11.2015 PUBBLICAZIONE GRADUATORIE ISTITUTO DEFINITIVE DOCENTI I, II E III FASCIA

L’USP di Forlì  con apposito avviso(clicca qui) ha comunicato che oggi 20 novembre 2015 le scuole della provincia pubblicheranno  le graduatorie definitive di circolo e istituto docenti di I, II e III fascia.
Il personale interessato potrà consultare le graduatorie presso ciascuna istituzione scolastica e/o nei loro siti internet o in istanza online.



ARTT. 36 E 59 CCNL  29/11/07: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

In riferimento a quesiti posti da alcuni ATA di ruolo che vogliono accettare supplenze come insegnante in quanto a breve verranno pubblicate le graduatorie definitive di istituto del personale docente e potranno essere conferite supplenze definitive(30 giugno) si riporta la normativa vigente integrata da chiarimenti.

Gli articoli 36 e 59 del CCNL 29/11/2007(ex art. 33 e 58 CCNL 23/07/2003) prevedono rispettivamente che

  • “ il personale docente (n.d.r. a tempo indeterminato) può accettare,nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado di istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”;
  • “ il personale ATA(n.d. r. a tempo indeterminato) può accettare,nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”

Ai sensi dell’art. 36(ex 33) il personale docente non può chiedere tale “aspettativa” per svolgere supplenze nelle qualifiche  del personale ATA ,mentre è possibile il contrario.

Non si tratta di una vera e propria aspettativa (ASPETTATIVA di cui all’art. 18 del  CCNL scuola è limitata ad un solo anno scolastico), lo stesso ARAN ha fornito un chiarimento presente nel sito ARAN datato 14.12.2011 come SCU_040-ORIENTAMENTI APPLICATIVI (clicca qui)

Sia per i docenti che per l’Ata “l’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale a tempo determinato…”

Pertanto l’interessato avendo assunto lo status giuridico del supplente:

-avrà lo stipendio del supplente cioè quello della classe iniziale(cl. zero) della qualifica ricoperta con l’incarico a tempo determinato: infatti lo stipendio che percepiva come dipendente a tempo indeterminato verrà sospeso per tutta la durata dell'”aspettativa”

-avrà il trattamento giuridico delle ferie, permessi ed assenze del personale supplente(art. 19 del CCNL): ad esempio malattia -1 mese al 100%-due mesi al 50%-ulteriori 6 mesi senza stipendio; per le ferie si rinvia a un chiarimento presente nel sito dell’ARAN datato 19.11.2010  SCU_14_ORIENTAMENTI APPLICATIVI(clicca qui),

-avrà diritti all’eventuale completamento d’orario come prevede per i docenti non di ruolo l’art. 4 del Regolamento supplenze docenti(DM.13.06.2007) per la stessa classe di concorso o per diversa e per l’ATA non di ruolo l’art. 4 del Regolamento supplenze ATA ( D.M. 13.12.2000 n. 430),

-dovrà rientrare in servizio come personale di ruolo il 1 luglio nel caso l’incarico scada il 30 giugno

Il Miur con nota prot. 302 dell’11.2.2004 ha posto il quesito all’ARAN  su cosa  si intende per”durata non inferiore ad un anno” (31 agosto o 30 giugno).

L’ARAN ha risposto con chiarimento prot. n. 1289 del 17 febbraio 2004  trasmesso dal Miur con nota 386 del 26.2.2004 pubblicata sulla rete INTRANET  del Miur dicendo sostanzialmente che non rileva il fatto che la supplenza sia al 30 giugno o al 31 agosto( “se il posto sia semplicemente disponibile o anche vacante”) (punto 2).

TALE CHIARIMENTO E’ RIPORTATO NEL SITO ARAN COME SCU_ 005_ORIENTAMENTI APPLICATIVI(Clicca qui)

Preciso che questo vale solo per le supplenze conferite su posti disponibili entro il 31 dicembre  in quanto quelle conferite successivamente in generale vanno conferite fino al termine delle lezioni e non fino al 30 giugno

Il Miur ha poi chiarito in occasione delle domande di mobilità 2008/2009, con nota prot. 1116 del 22.01.2008 che “la perdita della titolarità da parte del personale docente ed ATA…… avviene allorché si sia compiuto il terzo anno in qualità di supplente e, ovviamente, l’interessato non sia rientrato nella sede di titolarità , avendo accettato per la quarta volta la nomina a supplente”.

L’USP di Bologna  nella nota prot.1542 del 14.03.2012  scrive:”si ricorda che il personale di ruolo che abbia accettato un rapporto di lavoro a tempo determinato, complessivamente per tre anni, anche non consecutivi, perde la titolarità della sede a partire dal 1° settembre dell’anno coincidente con la quarta accettazione di incarico a tempo determinato e dovrà, pertanto, presentare domanda di trasferimento per ottenere la sede definitiva nella provincia di titolarità”

Lo stesso Miur SOLAMENTE  per il personale Ata(art. 59) ha emanato  varie note, la nota 20/09/2005 prot. 1655,  la nota 28 agosto 2008 prot. 13561, la nota 13.11.2008 prot. 18543, l’ultima nota prot. 8921 del 8.9.14(clicca qui)  in cui si  chiarisce che, nelle more dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto del personale ATA, eccezionalmente potranno essere conferite supplenze fino all’avente titolo ai sensi dell’art. 40 della legge 449/97 e che le suddette supplenze fino all’avente diritto potranno, inoltre, essere attribuite al personale AT.A. di ruolo ai sensi dell’art. 59 del CCNL comparto scuola.

Tale note naturalmente se non riconfermate sono riferite all’anno scolastico di riferimento.

Infatti l’USR della Lombardia in apposita nota prot. 10515 del 30 settembre 2011 precisa” Non risulta pertanto applicabile quanto previsto dalla nota 28 agosto 2008, prot. DGPER 13561, valido per l’a.s. 2008/2009 e non ribadito nella nota sopra citata( n.d.r. nota 28 settembre 2011, prot. DGPER7887, per l’a.s. in corso”).

Infine il Miur con nota  17162 del 10 giugno 2015 scrive al MEF in merito all’articolo 59 ed alle nomine fino all’avente titolo , mettendo in rilevo la difformità tra le varie ragionerie, alcune delle quali non registrano le nomine fino all’avente titolo,  e chiedendo l’emanazione di  indicazioni  nazionali .

Del resto il CCNL scuola non disciplina espressamente la tipologia dei contratti fino all’avente titolo anche se nel caso eccezionale il Miur dice che si deve far riferimento al tipo di posto coperto come precisato in una nota 12.3.2013 prot. 2957 anche dall’USR del   Veneto.

Nei trasferimenti ” il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 o ex art. 59 del CCNL 29/11/2007 è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 giorni, interrompe la continuità” (per i docenti PREMESSA alle note comuni tabella  trasferimenti; per l’ATA nota 11 alla note della tabella valutazione trasferimenti)