Archivi categoria: Graduatorie d’istituto

MODELLO B: SISTEMA ONLINE IN TILT

Dal  14.7.2017 si fa fatica a inserire online il modello B preferenze sedi  supplenze.

Il SISTEMA,quando non genera errore, dopo che si compila tutta la domanda e si clicca su invio   NON RICONOSCE il codice personale  oppure dice di riprovare più tardi. L’email del Miur però arriva lo stesso.

La cosa strana è che il docente riprova e deve  ogni volta compilare tutto di nuovo.E poi  trova nella casella di posta due email che dicono che la domanda è stata inoltrata e  l ‘ultimo invio lo trova nell’archivio 2017.

Se rientra poi in istanza online vi trova scritto “domanda non inserita”. COSA SIGNIFICA? non inviata

Alcuni  da questo pomeriggio invece  trovano domanda inoltrata ed il tasto per annullamento.

E’ UN CAOS

Speriamo che il Miur metta a breve tutto a posto.



GRADUATORIE ISTITUTO: MODELLO B SCELTA SCUOLE DAL 14 LUGLIO AL 25 LUGLIO

La scelta delle scuole con  la compilazione online del modello B  prevista dal 1 luglio al 20 luglio 2017 sarà possibile dal 14 luglio al 25 luglio.

Ne dà comunicazione il Miur con apposito avviso pubblicato con data 28.6.2017  nella pagina dedicata alle graduatorie di istituto(clicca qui) sotto il titolo “Ultime News”   “28.6.2017 D.M. n. 374 del 1 giugno 2017……. Proroga funzioni.”



LAVORAZIONE DOMANDE DI SUPPLENZA PROROGA AL 13 LUGLIO

Da fonte sindacale(clicca qui) apprendiamo che il Miur ha comunicato per le vie brevi  che il termine per l’inserimento a sistema delle domande di supplenza previsto per il 30 giugno è stato prorogato al 13 luglio e che è previsto il differimento della data di presentazione del modello B in istanza online per la scelta delle scuole dal 14 al 25 luglio.
Per la conferma delle date seguirà apposito avviso sul sito del Miur.

LA NOTIZIA E’ PRESENTE sul profilo Facebook dell’ URP MIUR da 5 ore(clicca qui)



GRADUATORIE ISTITUTO :CONFLUENZA DI PIU’ CLASSI DI CONCORSO IN UNA

Un docente di III fascia iscritto nel 2014 nella A034 e nella A035 che sono confluite nella A040 chiede come deve compilare  la sez. D1-DICHIARAZIONE TITOLO SERVIZIO del modello domanda A2 pag. 11.

Il Miur ha dato risposta con la FAQ 13 che si riporta:

“D: Cosa si intende, con la dicitura “Servizio da rivalutare rispetto al punteggio di … precedentemente attribuito nella classe di concorso di vecchio ordinamento” , presente nelle sezioni D1 e D2 dei modelli di domanda, ed in quale caso deve essere utilizzata?
R: La suddetta dicitura deve essere utilizzata in tutti quei casi previsti dal Decreto, in cui l’aspirante iscritto nelle graduatorie dei trienni/bienni precedenti abbia necessità di adeguare/correggere/sostituire/spostare /rettificare/rivalutare il punteggio precedentemente attribuito, per i casi di cui all’art. 4, comma 13 lettere b), d) ed e). A tal fine l’aspirante, dovrà dichiarare per ciascun anno scolastico che intende rivalutare, il punteggio precedentemente attribuito (anche su altra classe di concorso), affinché l’istituzione scolastica operante possa cancellarlo, per poi inserire il nuovo punteggio spettante.”

La nota 1.6.2017 di trasmissione del D.M. 374/2017 recita:

“ll provvedimento prevede, tra l’altro, che: ……………..
-nel caso di nuove classi di concorso nelle quali confluiscono più classi del pregresso ordinamento, i servizi prestati fino all’anno scolastico 2016/2017 in una o più delle classi di concorso confluite, sono valutati, secondo le disposizioni specifiche per la II e III fascia, come specifici per la classe di concorso di confluenza istituita con D.P.R. n. 19/2016, richiesta.”

Si riporta ad ogni buon fine l’art. 4 comma 13 lett b), d) ed e)  del Decreto 374/17:

“13.Non dà luogo all’esclusione dalle graduatorie l’aver nuovamente dichiarato titoli già precedentemente dichiarati nei seguenti casi:

b) aspiranti di cui al comma Il del presente articolo: c) aspiranti di cui all’art. 4 bis, sezione II fascia, punto 1, sezione titoli di accesso;
d) aspiranti interessati ad utilizzare diversamente titoli o servizi già dichiarati nei bienni/trienni per correggere eventuali errori di valutazione o in favore delle classi di concorso di nuova istituzione;
e) aspiranti inclusi nel precedente triennio in più classi di concorso di cui al D.M. n. 39/1998 e s.m.i. che confluiscono in una delle classi di concorso istituite con il D.P.R. n. 19/2016 ai fini della valutazione dei punteggi pregressi nella nuova classe di concorso;”

Si riporta anche l’art. 4 comma 5 del D.M.

“5. Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto del precedente triennio scolastico 2014/15, 2015/2016, 2016/2017, che presentino apposita autocertificazione mediante i modelli A l, A2 e A/2 bis e che facciano domanda per la stessa fascia di graduatoria di istituto, è assegnato come punteggio iniziale quello con cui figuravano nelle relative graduatorie di circolo e di istituto del precedente triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17. Sarà. viceversa, prospettato, quale punteggio iniziale, il punteggio più favorevole tra le classi di concorso di iscrizione nel precedente triennio se confluite in una nuova classe di concorso istituite con D.P.R. n. 19/2016.”

QUINDI NEL CASO HAI UN MAGGIOR PUNTEGGIO NELLA A034 , l’eventuale servizio  per un anno prestato nella A035 che era stato valutato metà per la A034, lo dichiarerai di NUOVO al fine di averlo valutato punti 12 PER LA NUOVA CLASSE A040



FAQ MIUR: GRADUATORIE DI ISTITUTO

Il Miur oggi 14.6.2017 nella pagina dedicata alle graduatorie di istituto ha pubblicato 35 faq di chiarimenti (clicca qui).

Interessanti la 2, la 7, la 9, la 11, la 23, la 27, la 29, la 33.

La 2 riguarda la presentazione della domanda ad una scuola non necessariamente di grado superiore.

La 7 sul titolo di accesso  per coloro che chiedono l’aggiornamento non deve essere ridichiarato.

La 9 l’abilitazione  all’esercizio di una professione non è valutabile.

La 11 per la terza fascia il servizio utilizzabile al 50%  in tutte le altre graduatorie non va dichiarato ci pensa il sistema. L’interessato deve dichiarare solo il servizio utilizzabile al 100% nella graduatoria corrispondente all’insegnamento svolto. Chi chiede anche nuove graduatorie modello A2/bis   dovrà dichiarare per le nuove  anche i serivzi valutati e dichiarati negli anni precedenti.

La 23 chi è inserito nelle graduatorie precedenti triennio anche se non ha nulla da aggiornare  deve comunque ripresentare domanda.

La 27 chi ha  conseguito  il titolo di sostegno  e l’ha dichiarato nelle finestre semestrali deve ridichiararlo per  avere  l’attribuzione del punteggio.

La 29 le certificazioni informatiche del precedente triennio verranno  rivalutate con decurtazione in base alla nuova tabella.

La 33 sui titoli di accesso alla III fascia. Viene precisato  che i docenti in possesso del titolo di studio all’entrata in vigore(23.2.2016) del DPR 19/2016 devono fare riferimento ai titoli di studio validi  in base al D.M. 39/98 e D.M. 22/2005 per inserimento nelle nuove classi di concorso.

Se hanno conseguito il titolo dopo il 23.2.2016 dovranno possedere i titoli di studio di cui al DPR 19/2016.

All’entrata in vigore del D.M.  n. 259/2017(N.D.R. non risulta ancora pubblicato in G.U.) dovranno possedere i titolo del D.P.R. 19/2016 come modificati dal D.M. n. 259/2017



LAUREA IN SCIENZE FORMAZIONE PRIMARIA E GRADUATORIE ISTITUTO

Chi è in possesso della nuova Laurea in scienze della formazione primaria (che è un titolo abilitante) 5 anni C.U. può chiedere l’inclusione nelle graduatorie di istituto docenti compilando UN UNICO modello A1 sia per  scuola primaria(EEEE) sia per  scuola dell’infanzia(AAAA).

L’interessato a pag. 4 del modello  NELLA SEZ. C1 deve barrare il titolo di accesso lettera G  sia per scuola primaria sia ,compilando  altra copia della pagina 4, per scuola infanzia,

Nella pagina 4 si trova con punti 6, con 60 punti e con 72 punti: quale deve barrare? Deve operare UNA SCELTA

TRATTASI DI PUNTEGGIO AGGIUNTIVO

i punti 60-lett A.4) tabella di valutazione- si riferiscono alle laurea in scienze della formazione primaria di 4 anni.

i punti 72 -lett A.4) tabella di valutazione-si riferiscono alla laurea in scienze della formazione primaria C.U. 5 anni.

i punti 6- derivano da questo:“Nell’ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l’intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell’interessato.”

ATTENZIONE:  avendo barrato 6 punti nella sez. C1 titolo di accesso LETTERA G ,NON DEVE  ESSERE  COMPILATO   pag. 7 il PUNTO D9)  in quanto sia la nota 9 della tabella A ma anche la nota 18 del modulo A1 così dicono”Tale titolo si valuta qualora non sia staro valutato come titolo di accesso”.

Deve inoltre indicare :

-la votazione, la data del conseguimento  e l’università dove l’ha conseguito(ad esempio se ha avuto il massimo dei voti 100/100 :gli saranno attribuiti 12 punti sia per la scuola primaria sia per la scuola materna -lett A.1)  tabella A)

-il periodo di durata legale di iscrizione al corso(ad esempio dall’anno accademico 2011/ 2012 all’anno accademico 2015/2016(ATTENZIONE: non sono valutati i servizi prestati nel periodo di durata legale).

INFINE NELLA SEZ. C2 deve barrare inserito per la prima volta in quanto trattasi di nuova inclusione.

Pertanto avendo operato la scelta del punteggio aggiuntivo(72 punti) per scuola primaria avrà:

SCUOLA PRIMARIA 12+ 72

SCUOLA INFANZIA 12+6

Se invece opera la scelta del punteggio aggiuntivo(72 punti) per scuola infanzia avrà:

SCUOLA INFANZIA 12+72

SCUOLA PRIMARIA 12+6

La tabella di valutazione dei titoli infatti per la II fascia delle graduatorie di istituto recita al punto A.4):

d) Per l’abilitazione conseguita con la laurea in scienze della formazione primaria (indirizzo primaria e infanzia) dell’ordinamento precedente al D.M. 249/2010, sono attribuiti ulteriori Punti 60
(di cui 48 per la durata quadriennale del percorso abilitativo e 12 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato).

– e) Per l’abilitazione all’insegnamento conseguita con la laurea in scienze della formazione di cui al DM 249/2010 sono attribuiti ulteriori punti 72
(di cui 60 per la durata quinquennale del percorso abilitativo e 12 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato).

Dunque (max) 60 e 72 punti per laurea in Scienze della Formazione Primaria conseguita con il massimo dei voti.

Il passo successivo della tabella recita:

“Nell’ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l’intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell’interessato.”

Si ribadisce dunque che il docente deve scegliere se avere il massimo punteggio (60 -Laurea in scienze della formazione primaria vecchio ordinamento 4 anni – o 72 punti laurea in scienze della Formazione primaria nuvo ordinamento C.U. 5 anni) in infanzia o primaria. All’altro indirizzo vanno solo i 6 punti dell’abilitazione, essendo un unico corso.

 



GRADUATORIE ISTITUTO E FINESTRE: QUESITO

Un docente che si è inserito a giugno 2014 nelle graduatorie di istituto compilando il modello A2(non abilitati) e successivamente  avendo conseguito l’abilitazione a febbraio 2016 si inserito nella FInestra semestrale 1 FEBBRAIO 2016(D.D.G. 16.2.2016 N. 89) compilando il modello A3 , chiede quale modello debba presentare e quali servizi debba dichiarare.

RISPOSTA
In fase di inserimento nella finestra semestrale come abilitato hai  dichiarato tutto di nuovo il servizio ed i titoli fino al 1 febbraio 2016 considerato la diversa valutazione dei servizi e titoli in base alla tabella A.
Devi ora compilare il modello A1, barrare P.I.
A pag. 3 sez. B4 puoi precisare tra parentesi (finestra 1 febbraio 2016 DDG 89/2016) ed indicare il punteggio che la scuola della finestra, la stessa di quella del 2014, ti ha attribuito .
A pag. 11 per i servizi indicare solo quelli relativi  e successivi al 1  febbraio 2016 oppure non dichiarati a suo tempo nella finestra ( c è scritto a pag. 11 del modello A: “ai termini fissati per l’ inserimento nelle finestre semestrali “) cioè quelli MAI DICHIARATI come abilitato.

Le finestre semestrali sono le seguenti(art. 4 comma 9 D.M. 1.6.17 n. 374 pag 6):
1 febbraio2015 per il DDG n 680/2015; 1 agosto 2015 per il DDG 680/2015; 1 febbraio 2016 per il DDG 89/2016; 1 agosto 2016 per il DDG 643/2016; 1 febbraio 2017 per il DDG 3/2017
Lo stesso discorso vale per i titoli: quelli mai dichiarati come abilitato.



NUOVI LAUREATI E DIPLOMATI: MODELLO A2 SUPPLENZE.

Giungono richieste di chiarimenti da parte di docenti neolaureati e neodiplomati, CHE PER LA PRIMA VOLTA PRESENTANO DOMANDA , in merito alla domanda di inclusione nelle graduatorie di istituto III fascia (non abilitati) con domanda da presentare cartacea con RACCOMANDATA CON AR o a mano dietro rilascio ricevuta, entro il 24 giugno 2017 ad una scuola della provincia prescelta.

ATTENZIONE DAL 1 LUGLIO AL 20 LUGLIO SI DEVE COMPILARE IL MODELLO B in istanza online con l’indicazione delle scuole. CIO’ COMPORTA PER CHI NON L’HA ANCORA FATTO LA REGISTRAZIONE IN ISTANZA ONLINE(clicca qui) :  per farlo  è importante avere in mano un documento di identità, il codice fiscale , una casella di posta elettronica personale ed una stampante.

Il modulo da utilizzare  è il modello A2 composto da ben 16 pagine di cui 2 pagine di note  più la pagina di AVVERTENZE(clicca qui).

Chi  ha solo titolo di studio ad esempio laurea deve compilare come minimo 4 PAGINE  :

pag 1– scegliere una scuola(clicca qui) possibilmente scuola superiore(DELLA PROVINCIA SCELTA) a cui presentare la domanda e che valuterà la stessa. Compilare SEZ A DATI ANAGRAFICI ANAGRAFICI e di RECAPITO.

pag. 2- SEZ B1 –BARRARE N.I.( nuova iscrizione).Riportare le classi di concorso e la relativa descrizione in base  al DPR 19/ 2016 e D.M. 259/2017.(SI CONSIGLIA DI AVERE IN MANO IL CERTIFICATO CON GLI ESAMI E/O CREDITI).
Ad esempio laurea in Matematica : classi A020(ex A038)- A026(ex A047)-A027(ex A049)-A028(ex A059)-A041(ex A042)-A047(ex A048)-A033(ex A014-A053-A055)- A043(ex A056): per QUASI TUTTE sono previsti dei crediti.
Per l’individuazione rapida delle classi di concorso che si possono insegnare con il proprio titolo(ATTENZIONE:le lauree hanno una sigla L.S.(laurea specialistica) e un codice o L.M. (laurea magistrale) ed un codice clicca qui  (ad esempio MATEMATICA L.S. 45 e L.M. 40)

pag. 4 SEZ C1 .indicare il titolo di studio di accesso  con l’indicazione dei crediti, ove necessari.
sez C3 barrare la casella inserito per la prima volta in quanto aspirante di nuova inclusione.
Prima di indicare in alto la classe di concorso che si può insegnare, dopo aver verificato che  nella sez.  B1 hai indicato più classi di concorso fare la fotocopia della pagina prima di procedere per ognuna di esse (pag. 4, pag. 4/a; pag 4/b etc) all’indicazione della graduatoria.

pag. 5 eventuali altri titoli culturali.

pag. 6 eventuali certificazioni informatiche o linguistiche.

pag. 11 eventuali servizi.

pag. 12 eventuali servizi in scuole di paesi dell’unione europea.

pag. 13 titoli di preferenza se posseduti ( ad esempio numero figli a carico etc).

pag. 14 SEZ F è da completare solo la voce cittadinanza.

SEZIONE RIASSUNTIVA: dichiarare le sezioni compilate e sottoscritte.

Indicare eventuali fogli aggiuntivi ( ad esempio due o 3 pagine 4).

TUTTE LE PAGINE VANNO FIRMATE E QUELLE NON COMPILATE VANNO ANCHE BARRATE.

QUESTE SPIEGAZIONI NON RIGUARDANO I DOCENTI DI DISCIPLINE MUSICALI O DI DISCIPLINE COREUTICHE.

NON RIGUARDANO NEMMENO I DOCENTI CHE HANNO CONSEGUITO IL DIPLOMA DI MATURITA’ MAGISTRALE O TRIENNALE DI SCUOLA MAGISTRALE ENTRO IL 2001/2002 CHE VENGONO CONSIDERATI ABILITATI E DEVONO PRESENTARE QUINDI IL MODELLO A1.

Nella sezione documenti della pagina del Miur dedicata alle graduatorie istituto tutta la normativa(clicca qui)



ERRATA CORRIGE TABELLA VALUTAZIONE II FASCIA ISTITUTO

Il Miur ha diramato la nota prot. 26048 dell’8 giugno  2017 con la quale comunica l’errata corrige alla tabella A di valutazione  della II FASCIA al PUNTO D2(altre abilitazioni o concorsi)  con l’introduzione della seguente frase “o anche per il superamento di tutte le prove con esito positivo di un concorso per titoli ed esami per la relativa classe di concorso o posti di insegnamento”.

Pertanto alla luce di questa modifica solo per la II FASCIA anche coloro che hanno superato il concorso del 2016 ma non sono stati inseriti nella graduatoria di merito in quanto non rientranti nel tetto del 10%  hanno diritto a punti 3.

L’USP di Grosseto ha pubblicato sul sito la nota e la tabella aggiornata tra le novità del 2017( clicca qui).

IL MIUR NELLA PAGINA DEDICATA ALLE SUPPLENZE HA MESSO LA NUOVA TABELLA A RETTIFICATA(clicca qui)